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Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 87 del 2024, parte della riforma fiscale approvata dal legislatore, il sistema sanzionatorio tributario ha subito una profonda revisione.

A partire dal 1° settembre 2024, le nuove sanzioni applicabili si propongono di rendere il regime più proporzionato e meno gravoso, pur mantenendo una rigida applicazione della normativa in caso di infrazioni.

La base giuridica delle nuove sanzioni tributarie è contenuta principalmente nel D.Lgs. n. 471/1997 e nel D.Lgs. n. 472/1997, entrambi modificati dal Decreto Legislativo n. 87/2024. Questi decreti, in origine concepiti per disciplinare il sistema sanzionatorio in ambito tributario, sono stati aggiornati per allinearsi ai principi della riforma fiscale. Tra le novità principali vi è la riduzione delle sanzioni applicabili per numerose violazioni, tra cui l’omessa, tardiva o infedele dichiarazione, l’omesso versamento di imposte e l’errata detrazione IVA.

La Logica della Riforma e i Principi Applicati

Le nuove disposizioni seguono i principi di proporzionalità e offensività. L’intento del legislatore è stato quello di adottare un approccio più bilanciato, limitando l’imposizione di sanzioni a violazioni che abbiano un impatto concreto sulle azioni di controllo. Di conseguenza, le violazioni meramente formali, che non creano pregiudizio per il fisco, non saranno più punibili. Un altro principio cardine è l’esclusione del cosiddetto “favor rei”, il che significa che le nuove sanzioni si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, creando così un sistema a doppio binario: una normativa per le violazioni antecedenti a tale data e una per quelle successive.

Sanzioni per Dichiarazioni Omessa, Tardiva o Infedele

Uno degli ambiti di maggiore impatto della riforma riguarda le sanzioni per la dichiarazione omessa, tardiva o infedele. La dichiarazione omessa, in particolare, comporta ora una sanzione minima pari al 120% delle imposte dovute, con una soglia minima di 250 euro, un importo che resta invariato rispetto al precedente regime.

Dichiarazione Omessa

Nel caso di dichiarazione omessa, presentata entro il termine della dichiarazione per l’anno successivo, la sanzione, che precedentemente variava dal 60% al 120% delle imposte dovute, è stata completamente eliminata per le violazioni successive al 1° settembre 2024. Per le dichiarazioni omesse presentate oltre i 90 giorni, ma comunque entro il termine dell’accertamento, la sanzione si attesta ora al 75% delle imposte dovute.

Dichiarazione Infedele

La dichiarazione infedele, ovvero la presentazione di una dichiarazione con errori significativi o omissioni, è stata anch’essa oggetto di revisione. Le sanzioni sono state ridotte dal precedente intervallo compreso tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta, al 70%. Tuttavia, per i casi più gravi, come l’utilizzo di documentazione falsa o artifici fraudolenti, le sanzioni possono raggiungere fino al 140% dell’imposta dovuta.

Sanzioni Relative ai Versamenti di Imposte Omessi o Ritardati

Un altro cambiamento significativo riguarda i versamenti omessi o ritardati. In precedenza, la sanzione per omessi versamenti era pari al 30% dell’importo non versato. Dal 1° settembre 2024, tale sanzione scenderà al 25%. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione sarà ridotta al 12,5%, una misura che mira a incentivare i contribuenti a regolarizzare la loro posizione in tempi brevi.

Crediti d’Imposta Inesistenti o Non Spettanti

L’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti rappresenta una delle violazioni più gravi secondo il nuovo regime sanzionatorio. La sanzione ordinaria per tali violazioni, che in precedenza era pari al 30%, è stata ora ridotta al 25%. Tuttavia, in caso di utilizzo fraudolento di crediti inesistenti, ad esempio mediante l’uso di documentazione falsa, la sanzione può variare dal 105% al 140% dell’importo del credito stesso.

Sanzioni per Violazioni Relative all’IVA

Le sanzioni per violazioni IVA, come l’omessa o infedele dichiarazione, sono state oggetto di un’importante revisione. In caso di dichiarazione omessa, la sanzione minima resta pari al 120% dell’imposta dovuta. Tuttavia, la dichiarazione infedele, qualora l’errore sia inferiore al 3% dell’IVA dichiarata e comunque non superi i 30.000 euro, vedrà una sanzione ridotta al 46,67%, con l’intento di proporzionare meglio le sanzioni alle violazioni minori.

Violazioni nella Documentazione e Registrazione delle Operazioni Imponibili

Un aspetto cruciale del nuovo regime riguarda le sanzioni per la mancata documentazione o registrazione delle operazioni imponibili. La sanzione minima è stata ridotta dal 90% al 70% dell’IVA non documentata o registrata, con una soglia minima di 300 euro. Anche qui si cerca di ridurre l’impatto sanzionatorio per le violazioni meno gravi, pur mantenendo un sistema di controllo rigoroso.

Violazioni Relative alla Trasmissione dei Corrispettivi e Altre Violazioni Minori

La mancata trasmissione o la trasmissione incompleta dei corrispettivi giornalieri è ora soggetta a una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Questa riduzione rispetto al passato è stata introdotta per rendere il sistema meno penalizzante, soprattutto per le piccole imprese che potrebbero incorrere in errori tecnici o ritardi di lieve entità.

Le Novità Sanzionatorie per le Operazioni Internazionali

Anche le operazioni internazionali, come le esportazioni e le cessioni intra-UE, sono oggetto delle nuove disposizioni. Le sanzioni per la mancata corretta applicazione dell’IVA in tali casi sono state ridotte al 50% dell’imposta dovuta, mentre in precedenza potevano raggiungere il 100% o più. Questo si inserisce in un contesto di semplificazione del regime sanzionatorio per agevolare le operazioni internazionali.

Il Cumulo Giuridico delle Sanzioni

Un’importante novità introdotta dal Decreto Legislativo n. 87/2024 è l’applicazione del cumulo giuridico per tutte le violazioni della stessa indole commesse con più azioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di violazioni formali o sostanziali. Questo principio consente di applicare una sanzione unica per tutte le violazioni rilevate, riducendo così l’entità complessiva delle pene.

 L’Applicazione del Ravvedimento Operoso

Le nuove disposizioni favoriscono un utilizzo più ampio del ravvedimento operoso, permettendo ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione prima che siano avviati procedimenti amministrativi o ispezioni. Grazie alle nuove regole, il ravvedimento consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo del minimo edittale, rendendo così più conveniente la regolarizzazione volontaria.

Responsabilità delle Società ed Enti

Per quanto riguarda le società e gli enti, con o senza personalità giuridica, il nuovo regime prevede che le sanzioni siano imputate direttamente alla società o all’ente, limitando la responsabilità personale degli amministratori. Tuttavia, resta ferma la responsabilità solidale prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Modalità di Pagamento e Rateizzazione delle Sanzioni

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di rateizzare le sanzioni in caso di definizione della controversia. I contribuenti possono scegliere di pagare le sanzioni in un massimo di 8 rate trimestrali, o fino a 16 rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro, con l’aggiunta di interessi sulle rate successive alla prima.

 

Per affrontare in modo efficace queste nuove disposizioni normative e garantire la piena conformità, è consigliabile rivolgersi a esperti del settore.
Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per fornire consulenza e assistenza personalizzata.

Il ravvedimento operoso è un meccanismo che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale beneficiando di sanzioni ridotte.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 87/2024, prevista per il 1° settembre 2024, sono state introdotte importanti novità che rendono le sanzioni meno onerose per le violazioni commesse a partire da questa data.

Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di sanare le proprie irregolarità fiscali versando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Questo strumento, previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, mira a incentivare la compliance fiscale, offrendo una via più economica e rapida per regolarizzare le posizioni fiscali irregolari.

Le Modifiche Introdotte dal D.lgs. 87/2024

Il D.lgs. 87/2024 ha riformato significativamente il regime delle sanzioni amministrative per le violazioni fiscali, introducendo percentuali di riduzione più vantaggiose.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, offrendo ai contribuenti un incentivo a regolarizzare tempestivamente le proprie posizioni.

Una delle principali novità riguarda la riduzione delle sanzioni. Ad esempio, per le violazioni relative a versamenti tardivi, la sanzione è ridotta dal 30% al 25% dell’imposta non versata. Inoltre, le sanzioni vengono ulteriormente ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione, con percentuali decrescenti quanto più tempestivo è il ravvedimento.

Il ravvedimento operoso è articolato su diverse finestre temporali, ognuna delle quali comporta una diversa entità della sanzione ridotta:

  • Ravvedimento entro 30 Giorni dalla Violazione Per i ravvedimenti effettuati entro 30 giorni dalla violazione, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo. Questa finestra temporale è particolarmente vantaggiosa per i contribuenti che desiderano regolarizzare rapidamente la propria posizione senza incorrere in sanzioni pesanti.
  • Ravvedimento entro 90 Giorni dalla Violazione Se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo. Questo periodo offre ancora un’opportunità significativa per ridurre l’onere sanzionatorio, sebbene sia meno vantaggioso rispetto ai primi 30 giorni.
  • Ravvedimento entro 1 Anno dalla Violazione Il ravvedimento entro l’anno dalla violazione prevede una sanzione ridotta a 1/8 del minimo. Questo permette ai contribuenti di beneficiare di una riduzione rilevante, purché si attivino entro un anno dalla data della violazione.
  • Ravvedimento oltre 1 Anno dalla Violazione Per le violazioni regolarizzate oltre l’anno, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo. Sebbene meno vantaggiosa rispetto alle precedenti finestre temporali, questa opzione rappresenta comunque un risparmio significativo rispetto alle sanzioni ordinarie.

Interessi Moratori e Calcolo

Oltre alle sanzioni ridotte, è necessario calcolare e versare anche gli interessi moratori. Questi sono calcolati al tasso legale, che dal 1° gennaio 2024 è pari al 2,5%, con maturazione giorno per giorno. La corretta applicazione degli interessi è fondamentale per completare il processo di ravvedimento.

Per procedere al ravvedimento operoso, il contribuente deve effettuare il pagamento del tributo non versato, degli interessi moratori e della sanzione ridotta. La regolarizzazione si considera completata solo con il pagamento contestuale di tutte queste componenti.

Le nuove regole introdotte dal D.lgs. 87/2024 offrono riduzioni più significative rispetto al regime precedente. Questo rende il ravvedimento operoso una soluzione ancora più conveniente per chi desidera sanare le proprie irregolarità fiscali.

La complessità delle norme fiscali rende spesso necessario l’intervento di un professionista. Rivolgersi a un commercialista può aiutare a evitare errori e a sfruttare al meglio le opportunità di ravvedimento operoso e guidare il contribuente attraverso ogni fase del processo, assicurando una corretta applicazione delle norme.

 

Domande Frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il ravvedimento operoso? Il ravvedimento operoso è una procedura che consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le proprie violazioni fiscali, beneficiando di sanzioni ridotte.
  2. Quali sono le novità introdotte dal D.lgs. 87/2024? Il decreto ha ridotto le sanzioni per le violazioni fiscali commesse a partire dal 1° settembre 2024, introducendo nuove percentuali di riduzione basate sul tempo trascorso dalla violazione.
  3. Come si calcolano le sanzioni ridotte? Le sanzioni ridotte si calcolano applicando percentuali decrescenti in base alle tempistiche del ravvedimento: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno, ecc.
  4. Cosa succede se non si rispettano le tempistiche del ravvedimento? Se non si rispettano le tempistiche previste, si applicano le sanzioni ordinarie, che sono significativamente più alte rispetto a quelle ridotte.
  5. Perché è consigliabile rivolgersi a un commercialista? Un commercialista può fornire assistenza personalizzata, assicurando una corretta applicazione delle norme e aiutando a evitare errori costosi durante il processo di ravvedimento.

Per ulteriori chiarimenti, consulenze o assistenza personalizzata, rimaniamo  a vostra disposizione.

Il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato definitivamente il 24 maggio 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto importanti modifiche al sistema del ravvedimento operoso. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024, hanno l’obiettivo di rendere il ravvedimento meno oneroso per i contribuenti, pur mantenendo un alto livello di rigore e controllo.

Il cumulo giuridico delle violazioni

Una delle principali novità è l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni anche in sede di ravvedimento. Questo significa che le violazioni relative alla stessa imposta e al medesimo periodo d’imposta potranno essere trattate in modo unitario, riducendo così il carico sanzionatorio complessivo per il contribuente. Tuttavia, questa possibilità sarà applicabile solo in forma attenuata, come previsto dall’art. 12, comma 8, del DLgs. 472/97.

Rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni

Le riduzioni delle sanzioni sono state rimodulate in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000. La principale modifica riguarda la riduzione delle sanzioni oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore. Precedentemente, la riduzione era a 1/8 del minimo, ma ora sarà a 1/7. Questa modifica elimina il livello intermedio previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del DLgs. 472/97.

Prima della riforma, per i tributi periodici, le riduzioni delle sanzioni erano così strutturate:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/6 del minimo.

Con la riforma, le riduzioni saranno:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.

Le ulteriori riduzioni dipendenti dal procedimento

Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continueranno a esistere, con l’aggiunta di una nuova riduzione a 1/4, ma queste dipenderanno dall’avanzamento del procedimento. Ad esempio, la riduzione della sanzione a 1/6 sarà applicabile dopo la notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 e la constatazione della violazione mediante processo verbale.

 

Per facilitare i contribuenti nell’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione appositi software. Questi strumenti permetteranno di gestire in modo automatico e preciso le diverse violazioni, garantendo la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.

Rimane invariato il limite temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa. In caso di omessa fatturazione di varie operazioni, il contribuente sarà tenuto a presentare tre ravvedimenti distinti per le dichiarazioni infedeli relative a IVA, imposte sui redditi e IRAP, nonché per le violazioni sulla fatturazione. Ad esempio, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni, il contribuente dovrà:

  • Per il modello REDDITI, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per il modello IRAP, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per l’IVA, correggere le fatture e pagare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7.

Cumulo giuridico e violazioni multiple

Il cumulo giuridico opererà anche se sono state commesse più violazioni in tema di fatturazione non recepite in dichiarazione. Nel caso di indebita detrazione IVA recepita in dichiarazione, la violazione più grave (infedeltà dichiarativa) assorbirà la violazione a monte, come previsto dal nuovo art. 6, comma 6, del DLgs. 471/97. Tuttavia, il cumulo giuridico non opererà per gli omessi o tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.

Per una consulenza personalizzata sulle recenti modifiche normative in materia di ravvedimento operoso e sanzioni tributarie il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Il nuovo decreto legislativo introduce una serie di modifiche fondamentali che intervengono su vari aspetti del sistema sanzionatorio tributario, con l’obiettivo di armonizzare le sanzioni amministrative e penali, rendendole più coerenti e uniformi. Di seguito le principali novità.

Disposizioni Comuni tra Sanzioni Amministrative e Penali

Integrazione tra Fattispecie Sanzionatorie:

Il decreto mira a creare un sistema sanzionatorio più integrato, eliminando le incongruenze tra le diverse tipologie di sanzioni. Questo comporta una maggiore coerenza nel trattamento delle violazioni fiscali, indipendentemente dal fatto che siano di natura amministrativa o penale.

Revisione dei Rapporti tra Processo Penale e Processo Tributario:

Viene introdotta una maggiore armonizzazione tra i procedimenti penali e tributari. Le prove raccolte in un processo potranno essere utilizzate nell’altro, facilitando così una gestione più efficiente e coordinata dei casi di evasione e frode fiscale.

Meccanismi di Compensazione:

Si prevede un sistema di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze. Questo meccanismo permette di ridurre il carico sanzionatorio complessivo in caso di violazioni multiple, migliorando l’equità del sistema.

Riduzione delle Sanzioni:

Viene introdotta una riduzione delle sanzioni, specialmente in presenza di condotte meno gravi. Questo approccio premia i contribuenti che, pur avendo commesso violazioni, non hanno agito con intenzione fraudolenta o reiterata.

Sanzioni Penali

Revisione dei Profili Sanzionatori per Omessi Versamenti Non Reiterati:

Il decreto prevede un inasprimento delle pene per chi omette di versare le ritenute dovute. In particolare, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni per importi superiori a 150.000 euro. Questa misura punta a dissuadere le omissioni nei versamenti, rafforzando il deterrente contro tali pratiche.

Sanzioni Amministrative

Proporzionalità delle Sanzioni:

Le sanzioni amministrative verranno ricalibrate per essere più proporzionate rispetto alle condotte contestate. Saranno più severe per i comportamenti fraudolenti, mentre le infrazioni minori vedranno una riduzione delle sanzioni, incentivando una maggiore conformità da parte dei contribuenti.

Disciplina della Recidiva, Cumuli e Continuazioni:

Viene rivista la disciplina riguardante la recidiva e i cumuli, con un’attenzione particolare alla continuità delle infrazioni. Questo assicura che le sanzioni siano adeguate alla gravità e alla frequenza delle violazioni, promuovendo un comportamento fiscale più responsabile.

 

Nuove Disposizioni in Materia di Prove e Giudicato

Un altro aspetto fondamentale della riforma riguarda l’utilizzo delle prove e l’efficacia del giudicato:

Prove: Le sentenze emesse nel processo tributario, una volta divenute irrevocabili, così come gli accertamenti definitivi delle imposte in sede amministrativa, potranno essere utilizzati come prova nel processo penale. Questo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione tra i due sistemi di giustizia.

Giudicato: Una sentenza irrevocabile di assoluzione in ambito penale, pronunciata per gli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario, avrà efficacia di giudicato anche nel processo tributario. Questa disposizione mira a evitare incongruenze e garantire una maggiore coerenza nelle decisioni giudiziarie.

Responsabilità delle Sanzioni Pecuniarie

Il decreto introduce anche novità riguardo alla responsabilità delle sanzioni pecuniarie. Le sanzioni relative al rapporto tributario delle società o enti saranno esclusivamente a carico della società o dell’ente stesso. Tuttavia, nel caso in cui questi soggetti siano costituiti in maniera fittizia o interposti, la sanzione sarà irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.

La revisione del sistema sanzionatorio tributario rappresenta una svolta significativa per il diritto tributario italiano. L’approvazione definitiva del decreto legislativo segna l’inizio di una nuova era caratterizzata da maggiore integrazione, proporzionalità e coerenza tra sanzioni amministrative e penali.

Per una consulenza dettagliata e assistenza personalizzata sulla nuova normativa, per assistervi nell’adeguamento alle nuove disposizioni fiscali  i nostri esperti sono a vostra disposizione.

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