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Le recenti modifiche apportate al comma 8 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997 hanno introdotto una significativa innovazione nell’ambito del sistema sanzionatorio italiano. Dal 1° settembre 2024, il cumulo giuridico è applicabile anche nell’ambito del ravvedimento operoso. Questa disposizione deriva dall’intervento legislativo del D.Lgs. n. 87/2024, che ha esteso la portata delle sanzioni uniche a nuove fattispecie già previste per l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. L’obiettivo è promuovere la regolarizzazione spontanea delle violazioni da parte dei contribuenti, mantenendo comunque un criterio rigoroso di separazione per tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo.

Questa evoluzione normativa segna un importante passo in avanti verso un sistema di gestione delle sanzioni più flessibile e coerente, fornendo agli operatori economici uno strumento ulteriore per risolvere tempestivamente le irregolarità.

Il cumulo giuridico rappresenta una modalità di determinazione della sanzione unica, in deroga al principio del cumulo materiale, applicabile nei casi di pluralità di violazioni connesse tra loro. La normativa specifica che il calcolo della sanzione avviene separatamente per ciascun tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo. Questa impostazione consente una maggiore equità, evitando progressioni sanzionatorie non proporzionali rispetto alle singole violazioni.

La nuova disciplina conferma, inoltre, l’inapplicabilità del cumulo giuridico agli omessi versamenti e alle indebite compensazioni, preservando il principio di rigore per queste particolari infrazioni. L’articolo 12, comma 8-bis, aggiunge un ulteriore livello di dettaglio, prevedendo che il calcolo della sanzione unica si applichi separatamente tra tributi erariali, imposte doganali e imposte sulla produzione e sui consumi.

L’estensione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso costituisce una novità assoluta. In passato, questa possibilità era esclusa, limitando il ricorso al ravvedimento in situazioni di pluralità di violazioni. La nuova disciplina equipara il ravvedimento agli istituti deflativi già contemplati, quali l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, rendendo la regolarizzazione spontanea un’opzione ancor più vantaggiosa per i contribuenti.

Attraverso questa modifica, il legislatore intende incentivare comportamenti proattivi da parte dei soggetti fiscali, permettendo loro di beneficiare di riduzioni sanzionatorie significative pur nel rispetto delle norme vigenti.

La determinazione della sanzione unica mediante il cumulo giuridico segue criteri rigorosi. Il calcolo della sanzione “base” prende come riferimento la violazione più grave, aumentata di un quarto. Tale importo rappresenta la base per l’applicazione delle riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso.

L’applicazione del cumulo giuridico è effettuata separatamente per ciascun tributo. Questo significa che, per ogni periodo d’imposta e per ogni istituto deflativo, le violazioni devono essere analizzate autonomamente. Per esempio, nel caso di tributi erariali, le imposte IVA, IRPEF e IRAP saranno trattate in maniera indipendente, garantendo una maggiore precisione nel calcolo delle sanzioni.

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare volontariamente le proprie posizioni fiscali, beneficiando di significative riduzioni delle sanzioni. Con l’introduzione del cumulo giuridico, il calcolo delle sanzioni è reso ancor più favorevole. La determinazione della sanzione “base” permette una riduzione proporzionale al tempo trascorso dalla violazione e alla tempestività del ravvedimento.

Questa modalità di regolarizzazione rappresenta un’alternativa concreta e conveniente rispetto all’attesa dell’irrogazione ufficiale delle sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Per i contribuenti, ciò significa poter risolvere eventuali irregolarità in tempi brevi e con costi ridotti.

 

Esempio Pratico: Omessa Fatturazione e Registrazione

Un caso emblematico dell’applicazione del cumulo giuridico riguarda l’omessa fatturazione e registrazione di un’operazione imponibile. Consideriamo una transazione avvenuta nell’ottobre 2024 per un importo di 10.000 euro, con un’IVA evasa pari al 22% (2.200 euro). La violazione comporta, inoltre, imposte aggiuntive IRPEF e IRAP, pari rispettivamente a 2.300 euro e 390 euro.

Le sanzioni specifiche per tali violazioni includono:

  • Omessa fatturazione: 1.540 euro (70% dell’imposta);
  • Infedele liquidazione periodica IVA: 500 euro;
  • Infedele dichiarazione annuale IVA: 1.540 euro;
  • Infedele dichiarazione dei redditi: 1.610 euro;
  • Infedele dichiarazione IRAP: 273 euro.

 

Applicando il cumulo giuridico, l’ufficio fiscale determinerebbe una sanzione unica per ciascun tributo, calcolata considerando la violazione più grave e aumentando l’importo di un quarto. Se il contribuente optasse per il ravvedimento operoso, potrebbe beneficiare di una riduzione significativa della sanzione complessiva, portandola a soli 544 euro rispetto agli 805 euro previsti in caso di definizione ufficiale.

Le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 rafforzano la centralità del cumulo giuridico quale strumento di equità nel sistema sanzionatorio italiano. L’estensione della sua applicabilità al ravvedimento operoso rappresenta una novità che offre vantaggi concreti per i contribuenti, incentivando una gestione proattiva delle posizioni fiscali.

La separazione per tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo garantisce un’applicazione coerente e trasparente delle sanzioni, mantenendo al contempo un alto livello di rigore per le violazioni più gravi. Con l’applicazione del cumulo giuridico, il sistema fiscale italiano compie un passo importante verso un equilibrio tra esigenze di controllo e flessibilità operativa.

Per meglio comprendere le opportunità offerte dal ravvedimento operoso, per ulteriori chiarimenti o per ricevere una consulenza personalizzata, il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

L’anno 2024 ha visto alcune modifiche normative rilevanti, introdotte dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, che ha apportato variazioni ai termini di presentazione delle dichiarazioni. Forniamo, con questo articolo, un quadro esaustivo sulle scadenze principali, le novità introdotte e gli obblighi per i contribuenti, con un focus specifico sui modelli più comuni.

Mod. IVA: Termini e Obblighi

Il Modello IVA è uno degli adempimenti fiscali principali per i soggetti passivi IVA, che sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale entro il 30 aprile di ogni anno. Tuttavia, per chi decide di includere la Liquidazione Periodica IVA (LIPE) del quarto trimestre nel Modello IVA, il termine viene anticipato al 28 febbraio o al 29 febbraio negli anni bisestili. Esistono alcune categorie esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA, come i contribuenti minimi, i forfetari, i produttori agricoli esonerati e i soggetti in regime agevolato ai sensi della legge n. 398/1991.

Certificazione Unica (CU): Novità e Termini

La Certificazione Unica (CU) è il documento con cui i sostituti d’imposta attestano i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altri percettori di redditi. Nel 2024, le scadenze per la trasmissione della CU dipendono dalla tipologia di reddito. Per la CU contenente redditi di lavoro dipendente e assimilati, la scadenza ordinaria è fissata al 16 marzo. Dal 2025, per i redditi di lavoro autonomo abituale, la trasmissione dovrà avvenire entro il 31 marzo. Infine, per i redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, il termine è prorogato al 31 ottobre.

Modello 770: Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta

Il Modello 770 è riservato ai sostituti d’imposta, ovvero quei soggetti che trattengono le imposte dai redditi corrisposti ai lavoratori e le versano direttamente all’erario. Nel 2024, la scadenza per la presentazione del Modello 770 è fissata al 31 ottobre. Questo modello consente al sostituto d’imposta di dichiarare i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti eseguiti, e agli eventuali conguagli effettuati.

Modello 730: Scadenze per i Contribuenti Privati

Il Modello 730 rappresenta la dichiarazione dei redditi più utilizzata dai contribuenti privati, in particolare dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Il termine ultimo per la trasmissione telematica del Modello 730 all’Agenzia delle Entrate è fissato al 30 settembre. Tuttavia, esistono termini differenziati a seconda del periodo di consegna della dichiarazione al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista abilitato. Ad esempio, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio, il termine di trasmissione è il 15 giugno, mentre per quelle consegnate tra il 16 luglio e il 31 agosto, il termine è il 15 settembre.

Modello Redditi PF: Le Persone Fisiche

Le persone fisiche che non rientrano tra i contribuenti esonerati devono presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il Modello Redditi PF. La scadenza per la trasmissione telematica del Modello Redditi Persone Fisiche è fissata al 31 ottobre. È importante ricordare che non possono utilizzare il Modello 730 coloro che percepiscono redditi d’impresa, redditi da lavoro autonomo abituale o redditi di partecipazione, per i quali è obbligatoria la presentazione del Modello Redditi PF.

Modello Redditi SP: Società di Persone

Le società di persone, come le società in nome collettivo (SNC) e le società in accomandita semplice (SAS), sono tenute a presentare il Modello Redditi SP e il Modello IRAP entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. In caso di cessazione dell’attività o di operazioni straordinarie, come la liquidazione o la trasformazione della società, i termini possono variare, ma in generale è previsto che la dichiarazione venga inviata entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto dell’operazione.

Modello Redditi SC: Società di Capitali

Anche le società di capitali, come le società per azioni (SPA) e le società a responsabilità limitata (SRL), devono presentare il Modello Redditi SC e il Modello IRAP entro il 31 ottobre, in riferimento all’anno solare precedente. Per le società il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la scadenza per l’invio delle dichiarazioni è stabilita alla fine del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. In caso di operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni o trasformazioni, la dichiarazione va presentata entro la fine del nono mese successivo alla data dell’operazione.

Modello IRAP: Le Imprese e i Termini

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è dovuta da diverse categorie di contribuenti, incluse le società di persone, le società di capitali e le cooperative. Tuttavia, dal 2022, le persone fisiche non sono più soggette all’IRAP. Per le società e gli enti, la scadenza per la presentazione del Modello IRAP è fissata al 31 ottobre. Anche in questo caso, per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, la scadenza è prorogata al decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Operazioni Straordinarie e Termini Speciali

Le operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni, liquidazioni o trasformazioni, influenzano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In generale, le dichiarazioni relative al periodo precedente all’operazione devono essere presentate utilizzando il modello “vecchio”, entro la fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Per il periodo successivo all’operazione, si utilizza invece il modello “nuovo”, con la consueta scadenza fissata al 31 ottobre.

Dichiarazioni Fiscali e Scadenze nei Giorni Festivi

Nel caso in cui la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni fiscali cada in un giorno festivo, la stessa viene automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Questo meccanismo di proroga garantisce che i contribuenti non siano penalizzati da eventi al di fuori del loro controllo. Tuttavia, è importante notare che le dichiarazioni inviate entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza sono considerate tardive, ma valide. Le dichiarazioni presentate oltre questo termine sono soggette a sanzioni.

Conseguenze del Ritardo nella Presentazione

Il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni fiscali comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, che possono variare a seconda dell’entità del ritardo e della tipologia di contribuente. Le sanzioni possono essere ridotte se la dichiarazione tardiva viene inviata entro 90 giorni dalla scadenza, ma oltre questo termine si incorre in sanzioni più severe. In alcuni casi, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che consente al contribuente di sanare la propria posizione pagando una sanzione ridotta e gli interessi dovuti.

La corretta e tempestiva presentazione delle dichiarazioni fiscali è un elemento fondamentale nella gestione delle finanze. Le modifiche normative introdotte nel 2024 rendono ancora più importante la pianificazione fiscale e la consulenza di professionisti qualificati, che possono aiutare a evitare errori e a garantire il rispetto delle scadenze.

 

Dichiarazione Scadenza 2024 Note
Modello IVA 30 aprile Termine anticipato al 28/29 febbraio se si include la LIPE del 4° trimestre nel modello IVA.
Certificazione Unica (CU) – 16 marzo (redditi lavoro dipendente e assimilati)

– 31 marzo (dal 2025, per redditi lavoro autonomo abituale)

– 31 ottobre (redditi esenti/non dichiarabili con precompilata)

Scadenze differenti in base alla tipologia di reddito.
Modello 770 31 ottobre Per i sostituti d’imposta.
Modello 730 30 settembre Termini variabili in base alla data di consegna: – Entro il 31 maggio: scadenza il 15 giugno

– Tra 1 giugno e 20 giugno: scadenza il 29 giugno

Modello Redditi PF 31 ottobre Per persone fisiche non esonerate dalla dichiarazione dei redditi.
Modello Redditi SP 31 ottobre

 

Per società di persone e soggetti equiparati.

 

Modello Redditi SC 31 ottobre (per esercizio solare)

Fine del 10° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (per esercizio non coincidente con anno solare)

Per società di capitali (SPA, SRL) con differenze tra esercizio solare e non solare.
Modello IRAP 31 ottobre Anche per società di persone e capitali; esonero per le persone fisiche dal 2022.

 

Operazioni straordinarie (SP e SC) Fine del 9° mese successivo alla data dell’operazione Termine speciale per operazioni come liquidazioni, trasformazioni, fusioni, ecc.
Giorni festivi Proroga automatica al primo giorno feriale successivo Se la scadenza cade in un giorno festivo.

 

Per ulteriori informazioni o assistenza il nostro team di esperti sarà felice di offrire consulenza ed assistenza personalizzata.

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 87 del 2024, parte della riforma fiscale approvata dal legislatore, il sistema sanzionatorio tributario ha subito una profonda revisione.

A partire dal 1° settembre 2024, le nuove sanzioni applicabili si propongono di rendere il regime più proporzionato e meno gravoso, pur mantenendo una rigida applicazione della normativa in caso di infrazioni.

La base giuridica delle nuove sanzioni tributarie è contenuta principalmente nel D.Lgs. n. 471/1997 e nel D.Lgs. n. 472/1997, entrambi modificati dal Decreto Legislativo n. 87/2024. Questi decreti, in origine concepiti per disciplinare il sistema sanzionatorio in ambito tributario, sono stati aggiornati per allinearsi ai principi della riforma fiscale. Tra le novità principali vi è la riduzione delle sanzioni applicabili per numerose violazioni, tra cui l’omessa, tardiva o infedele dichiarazione, l’omesso versamento di imposte e l’errata detrazione IVA.

La Logica della Riforma e i Principi Applicati

Le nuove disposizioni seguono i principi di proporzionalità e offensività. L’intento del legislatore è stato quello di adottare un approccio più bilanciato, limitando l’imposizione di sanzioni a violazioni che abbiano un impatto concreto sulle azioni di controllo. Di conseguenza, le violazioni meramente formali, che non creano pregiudizio per il fisco, non saranno più punibili. Un altro principio cardine è l’esclusione del cosiddetto “favor rei”, il che significa che le nuove sanzioni si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, creando così un sistema a doppio binario: una normativa per le violazioni antecedenti a tale data e una per quelle successive.

Sanzioni per Dichiarazioni Omessa, Tardiva o Infedele

Uno degli ambiti di maggiore impatto della riforma riguarda le sanzioni per la dichiarazione omessa, tardiva o infedele. La dichiarazione omessa, in particolare, comporta ora una sanzione minima pari al 120% delle imposte dovute, con una soglia minima di 250 euro, un importo che resta invariato rispetto al precedente regime.

Dichiarazione Omessa

Nel caso di dichiarazione omessa, presentata entro il termine della dichiarazione per l’anno successivo, la sanzione, che precedentemente variava dal 60% al 120% delle imposte dovute, è stata completamente eliminata per le violazioni successive al 1° settembre 2024. Per le dichiarazioni omesse presentate oltre i 90 giorni, ma comunque entro il termine dell’accertamento, la sanzione si attesta ora al 75% delle imposte dovute.

Dichiarazione Infedele

La dichiarazione infedele, ovvero la presentazione di una dichiarazione con errori significativi o omissioni, è stata anch’essa oggetto di revisione. Le sanzioni sono state ridotte dal precedente intervallo compreso tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta, al 70%. Tuttavia, per i casi più gravi, come l’utilizzo di documentazione falsa o artifici fraudolenti, le sanzioni possono raggiungere fino al 140% dell’imposta dovuta.

Sanzioni Relative ai Versamenti di Imposte Omessi o Ritardati

Un altro cambiamento significativo riguarda i versamenti omessi o ritardati. In precedenza, la sanzione per omessi versamenti era pari al 30% dell’importo non versato. Dal 1° settembre 2024, tale sanzione scenderà al 25%. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione sarà ridotta al 12,5%, una misura che mira a incentivare i contribuenti a regolarizzare la loro posizione in tempi brevi.

Crediti d’Imposta Inesistenti o Non Spettanti

L’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti rappresenta una delle violazioni più gravi secondo il nuovo regime sanzionatorio. La sanzione ordinaria per tali violazioni, che in precedenza era pari al 30%, è stata ora ridotta al 25%. Tuttavia, in caso di utilizzo fraudolento di crediti inesistenti, ad esempio mediante l’uso di documentazione falsa, la sanzione può variare dal 105% al 140% dell’importo del credito stesso.

Sanzioni per Violazioni Relative all’IVA

Le sanzioni per violazioni IVA, come l’omessa o infedele dichiarazione, sono state oggetto di un’importante revisione. In caso di dichiarazione omessa, la sanzione minima resta pari al 120% dell’imposta dovuta. Tuttavia, la dichiarazione infedele, qualora l’errore sia inferiore al 3% dell’IVA dichiarata e comunque non superi i 30.000 euro, vedrà una sanzione ridotta al 46,67%, con l’intento di proporzionare meglio le sanzioni alle violazioni minori.

Violazioni nella Documentazione e Registrazione delle Operazioni Imponibili

Un aspetto cruciale del nuovo regime riguarda le sanzioni per la mancata documentazione o registrazione delle operazioni imponibili. La sanzione minima è stata ridotta dal 90% al 70% dell’IVA non documentata o registrata, con una soglia minima di 300 euro. Anche qui si cerca di ridurre l’impatto sanzionatorio per le violazioni meno gravi, pur mantenendo un sistema di controllo rigoroso.

Violazioni Relative alla Trasmissione dei Corrispettivi e Altre Violazioni Minori

La mancata trasmissione o la trasmissione incompleta dei corrispettivi giornalieri è ora soggetta a una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Questa riduzione rispetto al passato è stata introdotta per rendere il sistema meno penalizzante, soprattutto per le piccole imprese che potrebbero incorrere in errori tecnici o ritardi di lieve entità.

Le Novità Sanzionatorie per le Operazioni Internazionali

Anche le operazioni internazionali, come le esportazioni e le cessioni intra-UE, sono oggetto delle nuove disposizioni. Le sanzioni per la mancata corretta applicazione dell’IVA in tali casi sono state ridotte al 50% dell’imposta dovuta, mentre in precedenza potevano raggiungere il 100% o più. Questo si inserisce in un contesto di semplificazione del regime sanzionatorio per agevolare le operazioni internazionali.

Il Cumulo Giuridico delle Sanzioni

Un’importante novità introdotta dal Decreto Legislativo n. 87/2024 è l’applicazione del cumulo giuridico per tutte le violazioni della stessa indole commesse con più azioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di violazioni formali o sostanziali. Questo principio consente di applicare una sanzione unica per tutte le violazioni rilevate, riducendo così l’entità complessiva delle pene.

 L’Applicazione del Ravvedimento Operoso

Le nuove disposizioni favoriscono un utilizzo più ampio del ravvedimento operoso, permettendo ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione prima che siano avviati procedimenti amministrativi o ispezioni. Grazie alle nuove regole, il ravvedimento consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo del minimo edittale, rendendo così più conveniente la regolarizzazione volontaria.

Responsabilità delle Società ed Enti

Per quanto riguarda le società e gli enti, con o senza personalità giuridica, il nuovo regime prevede che le sanzioni siano imputate direttamente alla società o all’ente, limitando la responsabilità personale degli amministratori. Tuttavia, resta ferma la responsabilità solidale prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Modalità di Pagamento e Rateizzazione delle Sanzioni

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di rateizzare le sanzioni in caso di definizione della controversia. I contribuenti possono scegliere di pagare le sanzioni in un massimo di 8 rate trimestrali, o fino a 16 rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro, con l’aggiunta di interessi sulle rate successive alla prima.

 

Per affrontare in modo efficace queste nuove disposizioni normative e garantire la piena conformità, è consigliabile rivolgersi a esperti del settore.
Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per fornire consulenza e assistenza personalizzata.

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