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L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un obbligo fiscale che ogni anno coinvolge i datori di lavoro italiani. Con la scadenza per il versamento dell’acconto fissata al 16 dicembre 2024, è importante comprendere tutti gli aspetti normativi e operativi legati a questa imposta.

Il TFR rappresenta una forma di risparmio obbligatorio accumulato dai datori di lavoro per i dipendenti, da corrispondere al termine del rapporto di lavoro. La rivalutazione del TFR avviene annualmente per adeguare il suo valore all’inflazione. Su questa rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva pari al 17%, gestita direttamente dal datore di lavoro.

Questa imposta si riferisce esclusivamente alla quota finanziaria rivalutata del TFR, non alla quota capitale. Quest’ultima, infatti, viene tassata solo al momento della liquidazione finale o in caso di anticipi concessi per esigenze specifiche, come l’acquisto della prima casa.

 

Rivalutazione TFR: Metodo e Calcolo

La rivalutazione del TFR è determinata secondo una formula che combina un tasso fisso dell’1,5% con il 75% della variazione dell’indice ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Questo calcolo consente di mantenere il valore del TFR allineato al costo della vita.

Un elemento chiave è che la rivalutazione non si applica alla quota di TFR maturata nell’anno corrente, ma solo al fondo accumulato al 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di deflazione, la variazione ISTAT viene considerata pari a zero.

L’imposta sostitutiva viene versata in due momenti distinti:

Acconto: entro il 16 dicembre dell’anno in corso.

Saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il pagamento avviene tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo specifici:

  • 1712 per l’acconto.
  • 1713 per il saldo.

I datori di lavoro possono inoltre compensare eventuali crediti fiscali maturati per altre imposte o contributi.

Metodo Storico vs Metodo Previsionale

Per il calcolo dell’acconto, i datori di lavoro possono scegliere tra due metodi:

Metodo storico: si basa sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. È una soluzione stabile e meno rischiosa, ideale in contesti economici prevedibili.

Metodo previsionale: consente di stimare le rivalutazioni dell’anno in corso. Questo approccio offre maggiore flessibilità, ma richiede un’analisi economica accurata per evitare errori che potrebbero portare a sanzioni.

La scelta del metodo più adatto dipende dalle competenze interne e dalla variabilità del contesto economico.

La gestione del TFR varia in base alla dimensione aziendale:

Aziende con almeno 50 dipendenti: il TFR viene trasferito all’INPS, che si occupa della rivalutazione e della gestione.

Aziende con meno di 50 dipendenti: la gestione resta a carico del datore di lavoro, che può decidere se accantonare il TFR internamente o trasferirlo a un fondo pensionistico complementare.

Questa seconda opzione può offrire vantaggi finanziari a breve termine, ma comporta rischi significativi in termini di liquidità.

Novità Normative

Un’importante novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’opzione di calcolo dell’acconto basata sull’incremento presuntivo dell’indice ISTAT di dicembre. Questo approccio offre maggiore flessibilità, consentendo alle aziende di stimare l’acconto in modo più aderente alle condizioni economiche attuali.

Focus sull’Acconto del 16 dicembre 2024

L’acconto rappresenta il 90% dell’imposta sostitutiva totale sulle rivalutazioni maturate. Il metodo previsionale può essere particolarmente utile in periodi di forte volatilità economica, mentre il metodo storico è indicato per contesti più stabili.

Il saldo, da versare entro il 16 febbraio 2025, corrisponde alla differenza tra l’imposta dovuta e l’acconto già versato. In caso di saldo negativo, l’importo può essere utilizzato come credito in compensazione.

Ravvedimento Operoso e Sanzioni

Il mancato rispetto delle scadenze comporta una sanzione del 30% sull’importo dovuto, ma il ravvedimento operoso consente di ridurre significativamente queste penalità. Questo strumento è particolarmente utile per regolarizzare eventuali errori senza conseguenze gravi.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per  consulenza e assistenza personalizzata.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal Decreto Legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, rappresenta un nuovo strumento di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, volto a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire la compliance fiscale. Questo istituto permette ai contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per un biennio, ottenendo in cambio la stabilità fiscale e la certezza di non essere soggetti a ulteriori accertamenti, salvo particolari eccezioni.

Il CPB è rivolto principalmente a due categorie di contribuenti: i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e quelli che aderiscono al regime forfettario. L’istituto si inserisce nel più ampio disegno di riforma della legge delega del 9 agosto 2023 n. 111, finalizzata a incentivare l’adempimento spontaneo e a migliorare la trasparenza del rapporto tra Fisco e contribuente.

Che Cos’è il Concordato Preventivo Biennale?

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un accordo tra contribuente e Fisco che consente di definire anticipatamente il reddito imponibile per i due anni fiscali successivi. Questo istituto ha lo scopo di garantire stabilità e certezza al contribuente, riducendo la possibilità di accertamenti futuri, sempre che vengano rispettate le condizioni previste dall’accordo.

Il CPB si prefigge di:

  • Incentivare il rispetto volontario degli obblighi tributari.
  • Ridurre la complessità degli adempimenti fiscali.
  • Fornire certezza giuridica e fiscale al contribuente per il periodo oggetto dell’accordo.
  • Favorire la trasparenza e la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che aderisce al CPB gode di vantaggi significativi, tra cui la stabilità fiscale per il biennio concordato e l’esonero da accertamenti fiscali sulle imposte dirette e sull’IRAP, a meno che non emergano cause di decadenza.

Condizioni per l’Accesso al Concordato Preventivo Biennale

L’accesso al Concordato Preventivo Biennale è riservato a determinate categorie di contribuenti, che devono soddisfare una serie di requisiti stringenti. La circolare n. 18/E elenca chiaramente le condizioni ostative che, se presenti, impediscono l’adesione al CPB. Queste condizioni sono suddivise in tre gruppi principali:

  1. Assenza di Debiti Tributari o Contributivi Superiori a 5.000 Euro

Una delle principali condizioni per poter accedere al CPB è che il contribuente non abbia debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro. Tuttavia, se il contribuente ha debiti che superano tale soglia, può ancora accedere al CPB purché li estingua prima di accettare la proposta di concordato.

 

Non vengono inclusi nel calcolo di questa soglia i debiti per i quali sono stati concessi provvedimenti di sospensione o rateizzazione, purché il contribuente sia in regola con i pagamenti e non sia decaduto dai benefici.

 

Come Viene Calcolato il Debito?

Il debito rilevante per il CPB è quello derivante da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come:

  • Avvisi di accertamento.
  • Atti di contestazione e irrogazione di sanzioni.
  • Cartelle di pagamento derivanti da controlli automatizzati.

Non rilevano, invece, i debiti ancora soggetti a ricorsi o quelli per i quali siano in corso termini di impugnazione o di pagamento.

 

  1. Regolarità delle Dichiarazioni Fiscali

Un’altra condizione fondamentale per l’accesso al CPB è che il contribuente deve aver presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello per cui si intende aderire al concordato.

Questa misura mira a escludere dal CPB i contribuenti che non abbiano rispettato l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni precedenti.

 

  1. Assenza di Condanne per Reati Fiscali

Per poter accedere al CPB, il contribuente non deve aver subito una condanna per reati tributari, come quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000 (ad esempio, dichiarazione fraudolenta o emissione di fatture false), né per altri gravi reati come il riciclaggio e l’autoriciclaggio.

Nel caso di sentenze di patteggiamento (art. 444 del Codice di Procedura Penale), il contribuente può accedere al CPB solo se la pena detentiva è inferiore a due anni e non sono state applicate pene accessorie.

Ambito di Applicazione del Concordato Preventivo Biennale

Il CPB si applica esclusivamente al reddito di impresa e al reddito di lavoro autonomo. Per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), il concordato può includere anche la base imponibile IRAP. Tuttavia, l’IVA non è inclusa nel concordato, e continua a essere regolata dalle normative ordinarie.

Differenze tra Contribuenti ISA e Forfettari

I contribuenti forfettari e quelli soggetti agli ISA hanno regole leggermente diverse per l’applicazione del CPB.

Contribuenti ISA: Per i contribuenti che applicano gli ISA, il concordato riguarda il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP. Sono escluse dal calcolo del reddito le componenti straordinarie come plusvalenze, minusvalenze, redditi da partecipazioni, o corrispettivi percepiti dalla cessione di clientela.

Contribuenti Forfettari: Per i forfettari, il concordato è sperimentale e si applica solo per il 2024. A differenza dei contribuenti ISA, il calcolo del reddito per i forfettari è più semplice, in quanto non devono essere considerate plusvalenze, minusvalenze, o altre componenti straordinarie.

 

Esempio di Calcolo per i Contribuenti ISA

Per i contribuenti soggetti agli ISA, il reddito concordato si basa sul reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Supponiamo che un contribuente abbia un reddito d’impresa di 50.000 euro, esclusi gli utili derivanti da partecipazioni in società o le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali. Questo reddito sarà la base imponibile concordata per il biennio successivo, salvo l’aggiunta di eventuali variazioni per componenti straordinarie.

 

Modalità e Termini di Adesione al Concordato Preventivo Biennale

L’adesione al CPB è volontaria e avviene attraverso un processo digitale, facilitato da un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Questo programma consente al contribuente o al suo consulente di visualizzare la proposta di concordato e accettarla.

 

Termini per l’Adesione

Anno 2024: Per il primo anno di applicazione del CPB, il termine per accettare la proposta è fissato al 31 ottobre 2024.

Anni successivi: A partire dal 2025, il termine sarà il 31 luglio di ogni anno.

Benefici dell’Adesione al Concordato Preventivo Biennale

L’adesione al CPB comporta una serie di vantaggi significativi per i contribuenti:

  1. Stabilità Fiscale

Una volta accettata la proposta di concordato, il contribuente gode di una stabilità fiscale per il biennio concordato. Durante questo periodo, il Fisco non può effettuare accertamenti sulle imposte dirette e sull’IRAP, a meno che non si verifichino cause di decadenza.

  1. Benefici Premiali per i Contribuenti ISA

Per i contribuenti che applicano gli ISA, l’adesione al CPB consente di usufruire anche dei benefici premiali previsti dal regime ISA, tra cui:

  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazioni di crediti IVA superiori a 50.000 euro.
  • Esclusione dalla disciplina delle società non operative, che prevede pesanti sanzioni per le società considerate “di comodo”.
  • Riduzione dei termini per gli accertamenti, che vengono anticipati di un anno, garantendo così un minor rischio di accertamenti a lungo termine.
  • Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, come quelli effettuati sulle risultanze dei conti bancari non giustificati.
  1. Riduzione degli Adempimenti Fiscali

L’adesione al CPB semplifica notevolmente la gestione amministrativa e fiscale per il contribuente, riducendo il numero di adempimenti da svolgere e offrendo maggiore serenità nella gestione fiscale.

  1. Semplificazione nel Calcolo degli Acconti

Per quanto riguarda il calcolo degli acconti, l’adesione al CPB introduce un metodo semplificato. Gli acconti sono calcolati sulla base dei redditi concordati, con una maggiorazione del 10% per l’IRPEF e del 3% per l’IRAP, evitando così complesse operazioni di stima.

Cause di Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale

Nonostante i numerosi vantaggi, il CPB prevede anche una serie di cause di decadenza che, se si verificano, comportano la perdita dei benefici concordati. Le principali cause di decadenza sono legate a modifiche significative dell’attività economica o a violazioni gravi degli obblighi fiscali.

  1. Cessazione o Modifica dell’Attività

Se il contribuente cessa o modifica l’attività economica durante il periodo coperto dal concordato, quest’ultimo cessa di avere effetto. Tuttavia, se il contribuente inizia una nuova attività che rientra nello stesso codice attività per cui è stato emesso il concordato, quest’ultimo può continuare ad applicarsi.

Esempio Pratico

Un contribuente che esercita l’attività di commercio all’ingrosso (codice attività 46.32.20) e decide di avviare un’attività di trasporto (codice attività 49.32.10) durante il biennio concordatario vedrà cessare l’efficacia del CPB, in quanto i due codici non rientrano nello stesso settore economico. Se invece l’attività iniziale e quella successiva appartengono allo stesso gruppo di attività, il CPB continuerà ad essere valido.

  1. Dichiarazione di Ricavi o Compensi Superiori ai Limiti Previsti

Un’altra causa di decadenza dal CPB è il superamento dei limiti di ricavi o compensi concordati. Se il contribuente dichiara ricavi superiori al 50% rispetto al limite concordato, il CPB cessa di avere effetto, e il contribuente sarà soggetto a normali accertamenti fiscali.

  1. Violazioni Fiscali Gravi

Il CPB cessa di avere effetto anche in caso di violazioni fiscali gravi, come:

  • Occultamento di attività rilevanti ai fini fiscali.
  • Dichiarazioni mendaci o inesatte nei modelli ISA.
  • Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o omesso versamento delle imposte dovute.
  • In caso di decadenza, il contribuente perde i benefici del CPB per entrambi i periodi di imposta coperti dall’accordo.
  1. Circostanze Eccezionali

Il CPB può cessare di avere effetto anche in presenza di circostanze eccezionali che determinano una riduzione significativa dei redditi o dei ricavi concordati. Tra queste circostanze rientrano eventi come calamità naturali, danni significativi ai beni dell’impresa, o impossibilità di continuare l’attività per cause di forza maggiore.

 

Rinnovo del Concordato

Il CPB ha una durata biennale, ma può essere rinnovato alla scadenza, sempre che il contribuente continui a rispettare i requisiti di accesso. Se il contribuente decide di rinnovare il concordato, dovrà seguire le stesse modalità previste per la prima adesione.

Effetti della Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale

In caso di decadenza, il contribuente perde tutti i benefici derivanti dall’adesione al CPB, compresi l’esonero dagli accertamenti e la semplificazione degli adempimenti. Inoltre, eventuali accertamenti fiscali possono essere effettuati retroattivamente, e il contribuente sarà tenuto a pagare le imposte sui redditi effettivamente conseguiti.

Ripercussioni Fiscali

Se il contribuente decade dal CPB, sarà obbligato a versare le imposte dovute sui redditi effettivi, nonché eventuali sanzioni e interessi per il mancato rispetto degli obblighi fiscali. Inoltre, la perdita dei benefici premiali può comportare un aumento del rischio di accertamenti futuri.

Differenze Chiave tra Contribuenti ISA e Forfettari

Esistono alcune importanti differenze tra le regole applicabili ai contribuenti ISA e ai forfettari nell’ambito del CPB. Queste differenze si riflettono principalmente nel calcolo del reddito e nella durata del concordato.

Contribuenti ISA: Il CPB si applica al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oltre che alla base imponibile IRAP. Il reddito concordato è calcolato escludendo le componenti straordinarie, come plusvalenze, minusvalenze e utili da partecipazioni. Per i contribuenti ISA, il CPB copre un periodo di due anni.

Contribuenti Forfettari: Il CPB si applica sperimentalmente per il solo anno 2024. Il reddito concordato per i forfettari è determinato in modo forfettario, e non vengono incluse componenti straordinarie come plusvalenze o redditi da partecipazioni.

Per chi rispetta i requisiti, il CPB offre una preziosa opportunità per migliorare la gestione del proprio carico fiscale, garantendo stabilità e semplificazione negli adempimenti futuri!

RISPOSTE A QUESITI (CIRCOLARE N. 18/E )

La circolare fornisce risposte a una serie di domande poste da professionisti e categorie economiche specializzate riguardanti l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Di seguito sono riportate le principali domande e le risposte fornite.

6.1 Esercizio di più attività

Domanda: Nel caso in cui il contribuente eserciti sia un’attività d’impresa che una di lavoro autonomo, entrambe soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), è necessario compilare due distinti modelli di CPB?

Risposta: In base all’articolo 7 del decreto CPB, l’Agenzia delle Entrate formula due distinte proposte di concordato per ciascuna tipologia di reddito (impresa e lavoro autonomo). Il contribuente può decidere se aderire ad entrambe le proposte o solo a una delle due, a seconda delle sue esigenze.

 

6.2 Cause di esclusione dalla applicazione degli ISA

Domanda: Se un contribuente accetta la proposta del CPB e successivamente si verifica una causa di esclusione dagli ISA, viene escluso anche dal CPB?

Risposta: Le cause di decadenza dal CPB sono definite specificamente dal decreto. L’insorgenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA durante il periodo concordatario non comporta automaticamente la cessazione del CPB. Pertanto, anche in caso di esclusione dagli ISA, il contribuente mantiene l’efficacia del concordato, a meno che non si verifichino altre cause di decadenza.

6.3 Cambio di regime contabile: da cassa a competenza e viceversa

Domanda: Cosa accade se un contribuente passa dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata, quindi da regime di competenza a quello di cassa?

Risposta: Anche in questo caso, il passaggio tra i due regimi contabili non comporta la cessazione del CPB, poiché il decreto non prevede questa specifica fattispecie come causa di decadenza. Quindi, il CPB resta in vigore nonostante il cambio di regime contabile.

6.4 Compilazione dati CPB: le componenti straordinarie

Domanda: Nella compilazione del modello CPB, devono essere prese in considerazione le componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive)?

Risposta: Le istruzioni relative ai righi P04 e P05 del modello CPB indicano che:

Nel rigo P04 va dichiarato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per l’esercizio 2023, escludendo componenti straordinarie come plusvalenze, sopravvenienze attive e passive, e perdite su crediti. Per il reddito di lavoro autonomo, non si considerano plusvalenze, minusvalenze o i corrispettivi percepiti dalla cessione della clientela.

Nel rigo P05 va indicato il valore della produzione netta ai fini IRAP, escludendo le componenti straordinarie già previste dal decreto CPB.

6.5 Compilazione del modello CPB e della sez. VI del quadro LM persone fisiche

Domanda: La compilazione del modello CPB ISA e della Sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 è obbligatoria solo per coloro che aderiscono al CPB?

Risposta: Sì, la compilazione del modello CPB è obbligatoria esclusivamente per i contribuenti che intendono aderire alla proposta di concordato. Analogamente, la Sezione VI del quadro LM deve essere compilata solo dai soggetti forfettari che vogliono accedere al CPB.

6.6 Cause di esclusione: Cessione di ramo d’azienda

Domanda: La cessione di un ramo d’azienda è considerata causa di esclusione dal CPB?

Risposta: L’articolo 11 del decreto CPB prevede che operazioni straordinarie come fusioni, scissioni o conferimenti siano considerate cause di esclusione dal CPB. Per coerenza con questa previsione, anche la cessione di un ramo d’azienda è considerata una causa di esclusione dal concordato, poiché altera la capacità reddituale originaria del soggetto.

 

6.7 Accettazione del concordato: termini per l’adempimento

Domanda: Se un contribuente presenta la dichiarazione per il 2023 senza aderire al CPB, può farlo successivamente presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre?

Risposta: Sì, per il primo anno di applicazione (2024), il termine per aderire al CPB coincide con quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ovvero il 31 ottobre 2024. Il contribuente può quindi presentare una dichiarazione correttiva entro tale data per aderire al CPB.

6.8 Soglia per i contribuenti forfetari

Domanda: Un contribuente forfettario che nel 2023 ha superato la soglia di 85.000 euro può aderire alla proposta CPB per i soggetti ISA nel biennio 2024/2025?

Risposta: No, un contribuente forfettario che ha superato la soglia di 85.000 euro nel 2023 non può aderire alla proposta CPB riservata ai soggetti ISA, poiché per l’anno 2023 non ha applicato il regime ISA.

6.9 Contribuenti che presentano il modello ISA per il 2023

Domanda: Un contribuente che esercita due attività non rientranti nello stesso ISA, e che ha dichiarato ricavi superiori al 30% per l’attività non prevalente, può aderire al CPB?

Risposta: No, il contribuente che non ha applicato gli ISA nel 2023, pur avendo presentato il modello, non può aderire alla proposta CPB per i soggetti ISA nel biennio 2024/2025.

6.10 Contribuenti forfetari oltre il plafond

Domanda: Un contribuente forfettario che supera i 100.000 euro di ricavi nel 2024, ma non i 150.000 euro, può optare per l’imposizione sostitutiva sul reddito eccedente?

Risposta: Sì, il contribuente può optare per l’imposizione sostitutiva prevista dall’articolo 31 bis del decreto CPB, anche se ha superato i 100.000 euro di ricavi, purché non ecceda i 150.000 euro.

6.11 Assenza di debiti per le società interessate al CPB

Domanda: Nel caso di una società, la condizione relativa all’assenza di debiti tributari superiori a 5.000 euro deve essere rispettata anche dai soci?

Risposta: No, l’articolo 10 del decreto CPB specifica che la condizione dell’assenza di debiti deve essere rispettata solo dalla società, non dai singoli soci.

6.12 Imposta sostitutiva sul reddito eccedente

Domanda: La parte di reddito eccedente assoggettata a imposta sostitutiva è esclusa dal calcolo delle aliquote progressive per la tassazione del restante reddito ordinario?

Risposta: Sì, come già chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 n. 18, il reddito eccedente assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base di calcolo per la determinazione delle aliquote progressive applicabili al reddito ordinario.

6.13 Acconto per il 2024 con metodo storico – soggetti trasparenti

Domanda: Nel caso di società trasparenti, la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20 del decreto CPB deve essere versata pro quota dai soci?

Risposta: Sì, la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati in caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni trasparenti.

6.14 Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20 bis – soggetti trasparenti

Domanda: Nel caso di società trasparenti, l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20-bis deve essere versata pro quota dai soci?

Risposta: Sì, l’imposta sostitutiva deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

6.15 Calcolo del differenziale assoggettabile a imposta sostitutiva articolo 20-bis

Domanda: Il differenziale assoggettabile a imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 20-bis è calcolato come differenza tra i righi P06 e P04 del modello CPB?

Risposta: Sì, la maggiorazione può essere determinata come differenza tra gli importi dichiarati nei righi P06 (reddito concordato) e P04 (reddito 2023) del modello CPB. Questi valori sono già al netto delle poste straordinarie.

6.16 Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20 bis – voto ISA per l’anno 2023

Domanda: Per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, il voto ISA da considerare è quello relativo al 2023?

Risposta: Sì, il punteggio ISA rilevante per l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva è quello determinato per il 2023.

6.17 Compensazione delle perdite – perdite di periodo

Domanda: Le perdite derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere compensate con il reddito d’impresa concordato?

Risposta: Sì, le perdite d’impresa derivanti da partecipazioni in società trasparenti possono essere dedotte dal reddito concordato, a condizione che il reddito assoggettato a imposizione non sia inferiore a 2.000 euro.

6.18 Compensazione delle perdite in presenza di opzione per l’imposta sostitutiva articolo 20-bis

Domanda: La compensazione delle perdite pregresse può essere effettuata sul reddito concordato prima di applicare l’imposta sostitutiva?

Risposta: No, l’imposta sostitutiva si applica sul differenziale tra il reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente. Le perdite pregresse non incidono su questo differenziale.

6.19 Acconto per il 2024 con il metodo previsionale

Domanda: Nel calcolo dell’acconto per il 2024 con il metodo previsionale, si devono considerare le aliquote ordinarie?

Risposta: Sì, nel calcolo dell’acconto con il metodo previsionale si devono utilizzare le aliquote ordinarie per la determinazione delle imposte sui redditi.

Per maggiori chiarimenti sul concordato preventivo biennale o per eventuale assistenza e consulenza il nostro studio è a vostra disposizione.

L’affrancamento dei valori è uno strumento fiscale importante che consente ai contribuenti di rideterminare il valore di acquisto di tali beni, riducendo o annullando le plusvalenze generate al momento della cessione. Questa agevolazione, disciplinata per la prima volta dalla Legge 448/2001, è stata riproposta e prorogata più volte, confermandosi come una misura cruciale per facilitare la gestione fiscale delle operazioni di trasferimento di partecipazioni e terreni, soprattutto in ambito aziendale.

Per il 2024, la Legge di Bilancio ha confermato nuovamente la possibilità di affrancamento, mantenendo un’imposta sostitutiva del 16%, sia per partecipazioni negoziate che non negoziate, e terreni edificabili e agricoli. A tale regime si affianca una proroga recentemente annunciata con il Decreto Omnibus, che estende il termine per la rideterminazione del valore e il versamento dell’imposta sostitutiva al 30 novembre 2024.

La Legge di Bilancio 2024, approvata il 30 dicembre 2023, conferma l’opportunità di affrancare le partecipazioni societarie e i terreni, sia edificabili che agricoli, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% del valore di perizia. Questa misura mira a ridurre l’imposizione fiscale derivante dalle plusvalenze generate dalla cessione di tali beni. Il contribuente potrà scegliere se pagare l’imposta in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con una maggiorazione del 3% annuo a partire dalla seconda rata.

Le disposizioni normative attuali, riprese dalla Legge 448/2001, non introducono modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti, confermando il quadro legislativo che è già stato consolidato nel tempo. Tuttavia, le scadenze e le modalità di versamento vengono modificate con la proroga del Decreto Omnibus, che posticipa i termini al 30 novembre 2024.

Partecipazioni Soggette all’Affrancamento

L’affrancamento si applica a diverse tipologie di partecipazioni societarie. In particolare, sono rilevanti:

Le partecipazioni qualificate, che rappresentano una percentuale di diritti di voto superiore al 20% in assemblea ordinaria o una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.

Le partecipazioni non qualificate, che non raggiungono le percentuali sopra descritte.

Questa distinzione è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile, soprattutto in termini di aliquote e detrazioni. L’affrancamento si applica a partecipazioni sia quotate che non quotate, rendendo la misura particolarmente utile per una vasta gamma di investitori e contribuenti.

Requisiti per Beneficiare dell’Affrancamento

Non tutti i soggetti possono beneficiare di questa agevolazione fiscale. Secondo la normativa vigente, possono procedere all’affrancamento:

Persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa.

Società semplici e associazioni equiparate.

Enti non commerciali, limitatamente alle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività commerciale.

Soggetti non residenti in Italia, purché privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Sono invece esclusi i soggetti che detengono partecipazioni nell’ambito dell’attività d’impresa. Questo vincolo permette di delimitare chiaramente il perimetro d’azione dell’affrancamento e garantire che tale misura sia utilizzata correttamente per finalità non strettamente imprenditoriali.

Procedura di Rideterminazione del Valore

Per usufruire dell’affrancamento, il contribuente deve seguire una procedura specifica, che include la redazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato. Il valore delle partecipazioni o dei terreni deve essere determinato alla data del 1° gennaio 2024, e la perizia deve essere asseverata entro il 30 novembre 2024. Questo passaggio è essenziale per fissare il valore sul quale verrà applicata l’imposta sostitutiva.

Il contribuente deve poi versare l’imposta sostitutiva del 16%, potendo scegliere se pagare in un’unica soluzione o rateizzare il versamento in tre rate annuali. Il pagamento della prima rata, o dell’importo totale, deve avvenire entro il 30 novembre 2024. Le eventuali rate successive devono essere pagate entro il 30 novembre 2025 e 30 novembre 2026, con l’aggiunta di un interesse annuo del 3%.

La Perizia di Stima per le Partecipazioni Non Negoziate

La perizia giurata, necessaria per partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, deve essere redatta da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei revisori contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono abilitati anche professionisti come ingegneri, agronomi e geometri.

La perizia certifica il valore delle partecipazioni o dei terreni alla data del 1° gennaio 2024 e rappresenta il documento essenziale per definire l’importo dell’imposta sostitutiva da versare. Nonostante il costo della perizia possa rappresentare un onere aggiuntivo per il contribuente, questo costo è deducibile fiscalmente, migliorando la convenienza della procedura.

Proroga al 30 Novembre 2024

Una delle novità più rilevanti per il 2024 riguarda la proroga dei termini. Inizialmente, la scadenza per la presentazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva era fissata al 30 giugno 2024. Tuttavia, il Decreto Omnibus del 7 agosto 2024 ha esteso il termine fino al 30 novembre 2024, offrendo ai contribuenti un ulteriore margine di tempo per organizzare la procedura.

La proroga agevola in particolar modo le imprese familiari e le piccole e medie imprese, facilitando operazioni di riorganizzazione aziendale e passaggio generazionale, senza l’urgenza di chiudere le operazioni entro il primo semestre dell’anno.

La Rateizzazione dell’Imposta Sostitutiva

Per coloro che non intendono versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, è possibile rateizzare l’importo in tre rate annuali. La prima rata deve essere versata entro il 30 novembre 2024, mentre le successive due rate dovranno essere versate entro il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. È previsto un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.

Questo meccanismo di rateizzazione rende più agevole l’affrancamento anche per quei soggetti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria per coprire l’intero ammontare dell’imposta.

 

Affrancamento e Passaggio Generazionale nelle PMI

Un aspetto particolarmente rilevante dell’affrancamento è il suo ruolo nel facilitare il passaggio generazionale nelle imprese familiari italiane, uno dei pilastri del sistema imprenditoriale nazionale. Grazie alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, l’affrancamento riduce l’imposizione fiscale sulle plusvalenze, rendendo meno oneroso il trasferimento di quote aziendali da una generazione all’altra.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per le PMI che devono affrontare il ricambio generazionale e che possono sfruttare l’affrancamento per riorganizzare la propria struttura societaria senza subire penalizzazioni fiscali eccessive.

Vendita di Partecipazioni Rivalutate a Prezzi Inferiori alla Perizia

Una delle questioni più frequenti riguarda la possibilità di vendere le partecipazioni a un prezzo inferiore rispetto al valore determinato dalla perizia. In questi casi, la normativa permette comunque di mantenere i benefici dell’affrancamento, senza che sia necessario rivedere il valore delle partecipazioni o procedere a una nuova perizia. La cessione a un prezzo inferiore non invalida dunque l’affrancamento, purché la vendita avvenga in conformità con le regole previste dalla normativa fiscale.

Aspetti Fiscali Legati alla Successione e Donazione di Partecipazioni

In caso di successione mortis causa o di donazione di partecipazioni, le conseguenze fiscali variano sensibilmente. In caso di donazione, il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, mantenendo gli eventuali benefici dell’affrancamento effettuato in precedenza. Tuttavia, in caso di successione, l’erede non eredita il valore affrancato, ma deve determinare il valore delle partecipazioni secondo le regole ordinarie, basate sul valore contabile dichiarato nella successione.

La Rinuncia all’Affrancamento: Possibilità di Rimborso?

Se un contribuente decide di rinunciare all’affrancamento dopo aver versato la prima rata dell’imposta sostitutiva, non ha diritto al rimborso di quanto pagato. La procedura di affrancamento, una volta avviata, è infatti considerata irrevocabile, e il contribuente è comunque obbligato a completare il pagamento delle rate successive, se previste.

Alcune interpretazioni giurisprudenziali hanno tuttavia aperto a una possibile revisione di questa rigidità, ma la linea prevalente conferma l’impossibilità di ottenere il rimborso delle somme già versate.

L’Affrancamento Come Strumento di Ottimizzazione Fiscale

L’affrancamento rappresenta uno strumento di grande efficacia per ottimizzare la gestione fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni e terreni. Tuttavia, non sempre conviene procedere all’affrancamento. È importante valutare attentamente se la rideterminazione del valore sia più conveniente rispetto al regime ordinario di tassazione delle plusvalenze, soprattutto in caso di partecipazioni rivalutate con aliquote molto basse in passato.

Penalità e Sanzioni per l’Omessa Dichiarazione

La mancata indicazione dei dati relativi all’affrancamento nella dichiarazione dei redditi costituisce una violazione formale, punibile con sanzioni amministrative che vanno da 258 a 2.065 euro. Tuttavia, l’omessa dichiarazione non inficia gli effetti dell’affrancamento stesso, purché l’imposta sostitutiva sia stata correttamente versata.

 

Con la proroga dei termini al 30 novembre 2024, i contribuenti hanno più tempo per organizzare la perizia e procedere con il pagamento dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, è fondamentale rispettare tutte le scadenze e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi per evitare penalizzazioni.

Per ottenere assistenza professionale e personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

FAQ

Chi può beneficiare dell’affrancamento dei valori nel 2024?
Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Quali sono le scadenze per l’affrancamento nel 2024?
La scadenza per la presentazione della perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva è il 30 novembre 2024.

Cosa succede se non si paga una rata dell’imposta sostitutiva?
Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici dell’affrancamento, ma non dà diritto al rimborso delle somme già versate.

Posso vendere una partecipazione rivalutata a un prezzo inferiore a quello della perizia?
Sì, ma la cessione non genererà plusvalenze tassabili.

Cosa accade in caso di successione o donazione di partecipazioni rivalutate?
Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, ma in caso di successione mortis causa l’erede non eredita il valore affrancato.

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