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Contratti di Locazione ‘A Scaletta’: La Complessità delle Operazioni Permutative tra Conduttore e Locatore

Nel contesto delle locazioni immobiliari, talvolta si fa ricorso a contratti che prevedono canoni chiamati “a scaletta” o comunque di importo variabile. Questo approccio è adottato per tener conto di elementi come, ad esempio, i lavori eseguiti dal conduttore per rendere l’immobile adatto all’attività commerciale prevista. Lo scopo è rimborsare, almeno in parte, al conduttore le spese sostenute per questi lavori di ristrutturazione e/o adeguamento dell’immobile.

Secondo questi contratti, da un lato, il conduttore si impegna a effettuare i lavori di ristrutturazione/adeguamento a sue spese e, dall’altro, ottiene dal locatore il diritto di utilizzare l’immobile per la sua attività economica pagando un canone “ridotto” per un determinato periodo di tempo.

Dal punto di vista dell’IVA e delle imposte indirette, queste prestazioni “incrociate”, che hanno un effetto “compensativo”, sono considerate operazioni permutative ai sensi dell’articolo 11, D.P.R. 633/1972. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere obbligazioni precedenti, sono soggette all’imposta separatamente da quelle per le quali sono effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione nella risposta ad un interpello (n. 424/2022). In sostanza, se il conduttore sostiene spese per i lavori di ristrutturazione/adeguamento, la riduzione del canone per i primi tre anni rappresenta il corrispettivo per questi lavori. Il conduttore deve emettere una fattura per questa prestazione nei confronti del locatore, quantificando il vantaggio rappresentato dalla riduzione dei canoni di locazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il momento impositivo per entrambe le prestazioni coincide con l’esecuzione della seconda prestazione, ovvero l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il conduttore deve emettere la fattura al locatore al momento del ricevimento della fattura per il canone di locazione originariamente pattuito.

Nel caso specifico di questi contratti, è importante considerare attentamente la natura delle spese sostenute dal conduttore. Se queste spese incrementano il valore dell’immobile, dovrebbero essere capitalizzate al valore del bene immobile, contribuendo alla formazione del reddito nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, come previsto dall’articolo 102 del TUIR e dai coefficienti del D.M. 31/12/1988.

In sintesi, questi contratti comportano una complessa interazione tra le parti e richiedono una valutazione attenta sia per quanto riguarda l’IVA che le imposte sui redditi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Autofattura: cosa devi sapere e le nuove regole

Autofattura: che cos’è e quali operazioni riguarda. L’obbligo di autofattura elettronica anche per i forfettari per il 2022 con soglia minima e poi per tutti dal 2024

L’autofattura è un tipo di fattura speciale emessa per liquidare l’IVA a debito. Questo documento è simile a una fattura normale ma con alcune differenze chiave. Ad esempio, l’emittente dell’autofattura non è il venditore o il fornitore, ma piuttosto il compratore o il committente che paga l’IVA al posto del venditore. Inoltre, l’autofattura può essere emessa quando cedente e cessionario coincidono in una singola persona o quando si tratta di un’operazione a titolo gratuito.

Le autofatture sono richieste in vari casi, tra cui gli acquisti da produttori agricoli, i compensi agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio, e la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2022, anche i soggetti forfetari devono emettere autofatture se nel 2021 hanno avuto ricavi superiori a 25.000 euro. Questa regola si applica anche a chi ha aderito al “regime di vantaggio” o ha esercitato l’opzione secondo determinati articoli della legge.

Le autofatture devono essere emesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), tranne per le operazioni con soggetti extra-UE. Tuttavia, se la controparte non è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica, è necessario consegnarle una copia analogica o informatica del documento.

È essenziale tenere presente queste regole e le nuove voci di dettaglio introdotte per la fattura elettronica dal 2021 per evitare errori nella compilazione delle autofatture.

Per ulteriori informazioni sulle autofatture e su come rispettare gli obblighi fiscali, lo studio rimane a disposizione.

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