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L’utilizzo di un’auto aziendale anche per scopi personali comporta delle implicazioni fiscali. Infatti, il valore
dell’utilizzo dell’auto è considerato un reddito in natura, o fringe benefit, che va tassato secondo le regole
previste dalla legge.

Il fringe benefit per le auto aziendali è il valore economico attribuito all’utilizzo dell’auto da parte del
dipendente o del dirigente per scopi diversi da quelli lavoravi. Si tratta di un reddito in natura che va
aggiunto al reddito imponibile del lavoratore e che va tassato secondo le aliquote Irpef.

Il valore del fringe benefit dipende da diversi fattori, tra cui:
• il costo di acquisto o di noleggio dell’auto
• la potenza del motore
• il tipo di alimentazione
• il chilometraggio annuo
• la percentuale di utilizzo personale

Per calcolare il valore del fringe benefit, si può seguire il metodo forfetario o il metodo analitico.

Il metodo forfettario prevede di applicare una percentuale fissa al costo dell’auto, che varia in base alla
potenza del motore e al tipo di alimentazione. Per il 2024, le percentuali sono le seguenti:
• 30% per le auto con potenza fino a 100 kW
• 40% per le auto con potenza superiore a 100 kW
• 15% per le auto elettriche o ibride
• 5% per le auto a idrogeno

Il metodo analitico prevede invece di tenere conto dei cos effettivi sostenuto per l’auto, come il carburante,
l’assicurazione, la manutenzione, il pedaggio, ecc. In questo caso, il valore del fringe benefit è dato dalla
differenza tra i cos totali e quelli relativi all’uso lavoravo.

Per determinare la quota di uso lavoravo, si può usare un criterio presuntivo o un criterio effettivo.
Il criterio presuntivo prevede di considerare come uso lavoravo il 70% del chilometraggio annuo, salvo
prova contraria.
Il criterio effettivo prevede invece di documentare con apposi registri di bordo i chilometri percorsi per
motivi lavoravi e quelli percorsi per motivi personali.

Qual è il metodo più conveniente?
Dipende dalla situazione specifica di ogni lavoratore.
In generale, il metodo forfetario è più semplice e veloce, ma può portare a una sovrastima del valore del
fringe benefit.
Il metodo analitico è più complesso e richiede una maggiore documentazione, ma può permettere di
ridurre il valore del fringe benefit se si dimostra un uso prevalente dell’auto per scopi lavoravi.

Quali sono le novità introdotte dalla legge di bilancio?
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22
dicembre 2023 contiene l’aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e
motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2024, introducendo cambiamenti significavi nel calcolo
del fringe benefit per le auto aziendali:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/22/23A06840/sg;
Le tabelle in esame sono disponibili sul sito internet: www.aci.it nella sezione Servizi/Servizi online/Fringe
benefit;

Le auto aziendali, compresi motocicli, ciclomotori e autocaravan, concesse in uso promiscuo ai dipendenti,
costituiscono un’importante componente della retribuzione ‘in natura’. Questa forma di retribuzione ‘in
natura’ destinata ai dipendenti ha subito variazioni nelle percentuali in base alle emissioni di CO2 dei veicoli.

La tassazione del fringe benefit è ora determinata non solo dalle tabelle ACI, ma anche da percentuali
variabili in base alle emissioni di CO2 del veicolo. Questo cambiamento mira ad incentivare l’acquisto di
veicoli a basso impatto ambientale da parte delle aziende.

In base alle nuove disposizioni, le percentuali di fringe benefit per il 2024 sono le seguenti:
• 25% per veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
• 30% per veicoli con emissioni di CO2 da 61 g/km a 160 g/km;
• 50% per veicoli con emissioni di CO2 da 161 g/km a 190 g/km;
• 60% per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190

Per maggiori informazioni sul Fringe Benefit, chiarimenti o assistenza personalizzata il nostro Studio è a
vostra disposizione.

Risolvere le Liti Fiscali: una Nuova Sanatoria per il 2024

Attraverso il decreto attuativo della delega fiscale, il governo si propone di agevolare la soluzione di tutte le controversie fiscali in sospeso. Nel dettaglio, il Governo ha annunciato l’intenzione di introdurre una nuova sanatoria fiscale per il 2024, come parte del suddetto decreto attuativo presentato al Consiglio dei Ministri. Questa proposta mira a facilitare la definizione delle dispute pendenti con il fisco da parte dei contribuenti.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, il governo cerca spesso nuove fonti di entrate, e una strategia comune è concedere agevolazioni a coloro che hanno debiti fiscali in sospeso, allo scopo di incoraggiarli a saldare. Le precedenti iniziative di questo tipo includono varie forme di rottamazione, tra cui l’ultima rottamazione quater in vigore da quest’anno, e la remissione delle cartelle esattoriali.

Il decreto attuativo, già presentato al Consiglio dei ministri, include la proposta di una nuova sanatoria fiscale per il 2024. Tuttavia, per diventare operativa, la proposta deve passare attraverso il processo legislativo e ottenere l’approvazione finale del Parlamento.

La sanatoria proposta prevede oltre alla definizione agevolata e la risoluzione delle dispute fiscali pendenti, consentendo ai contribuenti di saldare i debiti con il fisco a condizioni più vantaggiose, inclusa una significativa riduzione delle somme dovute e delle sanzioni, anche la modernizzazione e digitalizzazione del processo tributario, con l’obiettivo di accelerare i tempi e migliorare la trasparenza attraverso l’uso di udienze da remoto e la posta elettronica certificata (P.E.C.).

La sanatoria proposta prevede anche l’eliminazione della mediazione con le autorità fiscali per le dispute fino a 50.000 euro, sostituendola con una forma di conciliazione preventiva.

Queste misure, secondo le stime, dovrebbero portare alla risoluzione di circa 100.000 dispute pendenti, per un totale di 40 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Contratti di Locazione ‘A Scaletta’: La Complessità delle Operazioni Permutative tra Conduttore e Locatore

Nel contesto delle locazioni immobiliari, talvolta si fa ricorso a contratti che prevedono canoni chiamati “a scaletta” o comunque di importo variabile. Questo approccio è adottato per tener conto di elementi come, ad esempio, i lavori eseguiti dal conduttore per rendere l’immobile adatto all’attività commerciale prevista. Lo scopo è rimborsare, almeno in parte, al conduttore le spese sostenute per questi lavori di ristrutturazione e/o adeguamento dell’immobile.

Secondo questi contratti, da un lato, il conduttore si impegna a effettuare i lavori di ristrutturazione/adeguamento a sue spese e, dall’altro, ottiene dal locatore il diritto di utilizzare l’immobile per la sua attività economica pagando un canone “ridotto” per un determinato periodo di tempo.

Dal punto di vista dell’IVA e delle imposte indirette, queste prestazioni “incrociate”, che hanno un effetto “compensativo”, sono considerate operazioni permutative ai sensi dell’articolo 11, D.P.R. 633/1972. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere obbligazioni precedenti, sono soggette all’imposta separatamente da quelle per le quali sono effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione nella risposta ad un interpello (n. 424/2022). In sostanza, se il conduttore sostiene spese per i lavori di ristrutturazione/adeguamento, la riduzione del canone per i primi tre anni rappresenta il corrispettivo per questi lavori. Il conduttore deve emettere una fattura per questa prestazione nei confronti del locatore, quantificando il vantaggio rappresentato dalla riduzione dei canoni di locazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il momento impositivo per entrambe le prestazioni coincide con l’esecuzione della seconda prestazione, ovvero l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il conduttore deve emettere la fattura al locatore al momento del ricevimento della fattura per il canone di locazione originariamente pattuito.

Nel caso specifico di questi contratti, è importante considerare attentamente la natura delle spese sostenute dal conduttore. Se queste spese incrementano il valore dell’immobile, dovrebbero essere capitalizzate al valore del bene immobile, contribuendo alla formazione del reddito nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, come previsto dall’articolo 102 del TUIR e dai coefficienti del D.M. 31/12/1988.

In sintesi, questi contratti comportano una complessa interazione tra le parti e richiedono una valutazione attenta sia per quanto riguarda l’IVA che le imposte sui redditi.

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Chiarimenti Fiscali: La Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Coacervo Successorio e Donativo

Nel contesto delle leggi sulle successioni e donazioni, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023, fornendo chiarimenti cruciali sul trattamento fiscale del coacervo “successorio” e “donativo”. Questa circolare, in linea con la giurisprudenza, offre una guida dettagliata su come questi concetti debbano essere interpretati ai fini fiscali.

Coacervo Successorio: Un Concetto Ormai Obsoleto?

Secondo la nuova circolare, l’istituto del coacervo successorio, una volta un pilastro nell’imposta di successione, è stato dichiarato non più attuale. Questo significa che non può essere utilizzato per determinare aliquote o calcolare franchigie, seguendo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

La Corte Suprema, con pronunce come la n. 22738/2020, ha affermato che “intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza dell’art. 69 della L. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 346 del 1990”. Questo orientamento è stato ribadito in ulteriori sentenze, consolidando il fatto che il coacervo “successorio” non è più parte integrante del sistema fiscale attuale per le imposte di successione.

Coacervo Donativo: Limiti Temporali da Considerare

Per quanto riguarda il coacervo “donativo”, la circolare chiarisce che questo concetto rimane in vigore per l’imposta di donazione. Tuttavia, le donazioni fatte tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 sono escluse da questa normativa. Questo periodo coincide con il periodo in cui la legge sull’imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata, come confermato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 9617/2021 e n. 5690/2023.

In conclusione, la Circolare n. 29 del 19 ottobre rappresenta un passo avanti fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione delle leggi sulle successioni e donazioni. Queste nuove direttive offrono chiarezza e coerenza, garantendo che i contribuenti abbiano un quadro comprensibile e affidabile per affrontare questioni fiscali complesse.

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Agevolazioni Societarie: estesa l’Opportunità!
Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolate!

Scopri le Nuove Prospettive con la Proroga al 30 Novembre

La recente proroga al 30 novembre ha aperto nuove prospettive per coloro che potrebbero aver mancato l’occasione precedente di beneficiare dell’agevolazione nell’assegnazione, cessione e trasformazione dei beni societari. Questo prolungamento del termine offre una chance aggiuntiva a chi, per incertezze o mancanza di conoscenza sui meccanismi dell’agevolazione, non aveva potuto sfruttare l’opportunità entro la data scadenza.

Una delle questioni affrontate riguarda l’assegnazione in presenza di coniugi in comunione dei beni. Sebbene l’immobile assegnato possa essere di proprietà comune, l’agevolazione si applica esclusivamente al socio, nonostante il coniuge non socio sia coinvolto in termini patrimoniali. Viene anche chiarito che ci sono differenze significative tra le società di persone e quelle di capitali. Nel primo caso, l’assegnazione potrebbe non rientrare nella comunione immediata a causa della responsabilità illimitata dei soci. Al contrario, per le società di capitali, l’assegnazione non presenta problemi, a meno che la partecipazione non sia principalmente strumentale all’attività del socio.

Una delle chiavi per un’assegnazione agevolata senza intoppi è la verifica anticipata di eventuali vincoli territoriali o restrizioni al trasferimento dell’immobile. Evitare sorprese durante la stipula dell’atto è fondamentale. Inoltre, viene spiegato che l’assegnazione può avvenire quando la società restituisce capitale, riserve di capitale o distribuisce utili o riserve di utili ai soci.

Un altro aspetto cruciale riguarda la consistenza del patrimonio netto. È essenziale verificare attentamente se il valore contabile netto dell’immobile superi l’ammontare complessivo delle riserve disponibili. In caso contrario, vengono suggerite soluzioni come versamenti da parte dei soci o l’assegnazione di debiti societari insieme all’immobile. Viene sottolineato il ruolo centrale della scelta delle riserve da utilizzare, con l’importante precisazione che spetta ai soci decidere quali riserve utilizzare, con alcune limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il testo fornisce una panoramica approfondita e chiara delle considerazioni e delle questioni pratiche legate all’assegnazione, cessione e trasformazione agevolate dei beni societari. Offre orientamento su questi processi complessi, rendendo il percorso per beneficiare di tali agevolazioni più accessibile e comprensibile per tutti gli interessati.

Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente risposto a un’Interrogazione parlamentare (n. 5-01057 del 5 luglio 2023), confermando che l’assegnazione di immobili acquistati con esenzione IVA è esclusa dall’applicazione dell’IVA al momento dell’assegnazione. Questo scenario si applica ai beni acquistati senza il diritto alla detrazione, neppure parziale, dell’imposta correlata. Questa risposta va oltre la lettera della norma, citando l’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l’esclusione dall’IVA per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’operazione fuori campo IVA ai casi specifici previsti dall’articolo sopra menzionato. Tuttavia, con le circolari n. 26 del 1° giugno 2016 e n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha esteso questo principio anche alle assegnazioni di beni per i quali non è avvenuta la detrazione dell’IVA a causa dell’acquisto da parte di un soggetto privato o in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’imposta nel sistema fiscale nazionale. La Risposta all’Interrogazione ha ulteriormente ampliato questo scenario all’immobile ottenuto tramite una fattura esente da IVA.

Questo solleva alcune questioni complesse per l’assegnazione di immobili ai soci. I professionisti devono affrontare questi problemi durante la prima valutazione, insieme alla stima dei costi operativi, inclusi gli oneri fiscali sostitutivi, l’IVA e le imposte d’atto. Questi calcoli sono tutto tranne che intuitivi, specialmente quando si considera l’utilizzo di riserve di utili o di capitali.

È fondamentale prestare attenzione a questi dettagli, soprattutto alla luce della proroga fino al 30 novembre, che rappresenta un’opportunità preziosa per valutare l’agevolazione. Le aziende devono esaminare attentamente la documentazione aziendale disponibile per determinare se sia vantaggioso usufruire di questa opportunità fiscale.

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Comunicazioni e Scadenze per la Rottamazione Quater 2023

Comunicazioni Entro il 30 settembre, l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni completerà l’invio delle comunicazioni  ai contribuenti partecipanti al programma di definizione agevolata Rottamazione Quater 2023 per le cartelle emesse tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Queste comunicazioni includeranno specifici codici (per segnalare l’ammissione o l’esclusione) che danno conto dell’esito della sanatoria.

Calendario dei Pagamenti Successivamente  per coloro che sono stati ammessi al programma le prime scadenze delle rate dovute saranno tra il 31 ottobre e il 30 novembre. Tuttavia, questa prossimità tra le date di pagamento sta sollevando preoccupazioni tra i contribuenti partecipanti, e sta emergendo la possibilità di un’eventuale proroga che, secondo indiscrezioni potrebbe riguardare anche l’allungamento del periodo di emissione dei relativi ruoli anche oltre  giugno 2022.

Codici di Ammissione o Esclusione Vale la pena esaminare i codici utilizzati dall’Agenzia delle Entrate dalla Rottamazione Quater.

Calendario delle Scadenze Il calendario delle prossime scadenze comprende il pagamento della 1° e della 2° rata, entrambe corrispondenti al 10% dell’importo totale e previste tra il 31 ottobre e il 30 novembre. La vicinanza di queste date di pagamento ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e l’opinione pubblica in merito a una possibile proroga, ma finora non ci sono indicazioni ufficiali da parte del governo.

Per ulteriori dettagli e per ricevere assistenza nella gestione di questo programma, non esitate a contattare il nostro studio.

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