Con la circolare numero 56 del 14 maggio 2026, l’INPS ha fornito le prime e dettagliate indicazioni operative riguardanti il cosiddetto Bonus ZES 2026, una misura introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.
Questo provvedimento, inserito nel più ampio contesto delle disposizioni urgenti per il salario giusto e il contrasto al caporalato digitale, vuole sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, nota come ZES unica, attraverso un significativo esonero contributivo per i datori di lavoro privati. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di ridurre sensibilmente i divari che ancora separano le regioni del sud dal resto del Paese, incentivando l’assunzione a tempo indeterminato di categorie di lavoratori che incontrano maggiori difficoltà nel reingresso nel mercato del lavoro.
L’ambito geografico di applicazione del Bonus ZES 2026 è circoscritto alle regioni che compongono la ZES unica, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. Per poter beneficiare dell’agevolazione, è condizione imprescindibile che la prestazione lavorativa venga effettivamente svolta presso una sede o un’unità produttiva ubicata in uno di questi territori. Tale requisito geografico deve essere verificato con estrema attenzione: qualora il lavoratore venisse successivamente trasferito presso una sede situata al di fuori delle regioni sopra elencate, il diritto all’esonero verrebbe meno a partire dal mese di paga successivo al trasferimento. È interessante notare come la norma non ponga vincoli sulla residenza del lavoratore o sulla sede legale del datore di lavoro, focalizzandosi esclusivamente sul luogo fisico in cui l’attività professionale viene esercitata.
Un elemento di forte selezione della platea dei beneficiari riguarda la dimensione del datore di lavoro. L’incentivo è infatti riservato ai datori di lavoro privati che, nel mese in cui procedono all’assunzione, occupano fino a un massimo di 10 dipendenti. Questo limite dimensionale deve essere calcolato al netto dei nuovi lavoratori per i quali si intende richiedere l’agevolazione, permettendo così anche alle piccole realtà imprenditoriali di espandersi senza perdere il diritto al bonus. La circolare specifica inoltre che il requisito dei dieci dipendenti deve sussistere solo al momento dell’assunzione incentivata; eventuali variazioni successive nel numero del personale, sia in aumento che in diminuzione, non influiranno sulla spettanza dell’esonero già autorizzato. Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale, inclusi quelli operanti nel settore agricolo, mentre resta tassativamente esclusa la pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne i lavoratori la cui assunzione può dare diritto al bonus, la normativa pone due paletti molto chiari legati all’età e alla condizione occupazionale precedente. Il soggetto assunto deve aver compiuto trentacinque anni di età alla data dell’assunzione e deve risultare disoccupato da almeno ventiquattro mesi. La condizione di disoccupazione di lunga durata deve essere attestata mediante la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa resa presso i sistemi informativi delle politiche del lavoro. Una deroga importante è prevista per i lavoratori che, pur non essendo disoccupati da ventiquattro mesi al momento della nuova assunzione, siano stati precedentemente occupati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che ha beneficiato solo parzialmente dell’esonero. In questo caso, il nuovo datore di lavoro può subentrare nella fruizione dell’agevolazione residua, a patto che l’assunzione avvenga sempre all’interno della finestra temporale coperta dal bonus e che vengano rispettati i limiti del massimale già autorizzato.
La tipologia contrattuale incentivabile è esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per personale non dirigenziale. Restano pertanto esclusi dal perimetro del Bonus ZES 2026 i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, data la natura discontinua di queste ultime prestazioni. È inoltre fondamentale sottolineare che l’esonero non può essere riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già esistente tra le parti. Tuttavia, la misura trova applicazione anche nei casi di rapporto di lavoro part-time, purché il massimale dell’esonero venga proporzionalmente ridotto, e nei rapporti instaurati in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Anche la somministrazione di lavoro è ammessa, ma in questo scenario il requisito dimensionale dei dieci dipendenti deve essere verificato in capo all’utilizzatore e la sede di lavoro deve trovarsi all’interno della ZES unica.
L’entità economica del Bonus ZES 2026 è di assoluto rilievo, consistendo in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’unica esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il limite massimo di importo fruibile è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore assunta. Qualora il rapporto di lavoro inizi o termini nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo una quota giornaliera di circa 20,96 euro. Nonostante lo sgravio contributivo, l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche rimane ferma, garantendo così la futura tutela previdenziale del lavoratore senza alcuna penalizzazione. È opportuno ricordare che il periodo di godimento del beneficio può essere sospeso solo in casi eccezionali, come l’assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento del periodo residuo.
La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto di rigorose condizioni di regolarità e legalità. Innanzitutto, il datore di lavoro deve essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità e non deve aver commesso violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un altro requisito fondamentale è l’applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, a partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche sono tenuti a pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa, la cosiddetta vacancy, sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sebbene l’obbligatorietà di tale adempimento sia vincolata alla pubblicazione di un futuro decreto attuativo.
Oltre ai requisiti generali, esistono condizioni specifiche legate alla stabilità occupazionale. Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione. Allo stesso modo, non è consentito procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, né di un collega con la stessa qualifica nella medesima unità, nei sei mesi successivi all’assunzione. La violazione di questo divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero integrale di quanto già fruito dall’INPS. Sono tuttavia fatti salvi i licenziamenti per giusta causa, per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto, che non costituiscono ostacolo al mantenimento del beneficio.
Un pilastro centrale del Bonus ZES 2026 è il principio dell’incremento occupazionale netto. L’assunzione deve determinare un effettivo aumento del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato secondo il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) previsto dalla normativa comunitaria. Il calcolo deve essere effettuato considerando l’intera organizzazione del datore di lavoro, incluse le società controllate o collegate. Se l’incremento viene meno in un determinato mese, il beneficio viene sospeso per quel periodo di calendario, per poi poter essere ripristinato nei mesi successivi qualora la soglia occupazionale venga nuovamente raggiunta. È importante notare che il venir meno dell’incremento dovuto a dimissioni volontarie, invalidità o pensionamento per limiti d’età non fa perdere il diritto all’agevolazione.
La circolare chiarisce inoltre il delicato tema della cumulabilità. Il Bonus ZES 2026 non è compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, come ad esempio la Decontribuzione Sud, gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili o per i percettori di NASpI. Resta invece ferma la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Essendo configurato come un aiuto di Stato, l’agevolazione deve rispettare i parametri del regolamento (UE) n. 651/2014 e l’INPS provvederà alla registrazione dell’importo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Per accedere alla misura, i datori di lavoro devono seguire una procedura telematica specifica tramite il Portale delle Agevolazioni sul sito dell’Istituto. La domanda può essere inoltrata sia per assunzioni già effettuate che per rapporti ancora da instaurare. Nel modulo di istanza devono essere indicati i dati dell’impresa, il numero di dipendenti, i dettagli del lavoratore, lo status di disoccupato, la tipologia contrattuale e la retribuzione media mensile comprensiva di tredicesima e quattordicesima. Una volta ricevuta la richiesta, l’INPS verifica la disponibilità dei fondi stanziati (che ammontano a 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per il 2027 e 34 milioni per il 2028) e, in caso di esito positivo, comunica l’accoglimento della domanda. I termini per l’invio della comunicazione obbligatoria dopo la prenotazione dell’incentivo sono perentori: il datore di lavoro ha solo 10 giorni per instaurare il rapporto di lavoro, pena la perdita della risorsa accantonata.
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