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La recente decisione dell’Agenzia delle Entrate di sospendere l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati all’Industria 4.0 ha destato notevole attenzione nel mondo finanziario. Secondo quanto stabilito dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39/2024, la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e l’Informativa SEAC del 4 aprile 2024, tale sospensione riguarda specificamente:

– I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2024 e nel 2023, identificati dai codici tributo “6936” e “6937”.

– I crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, identificati dai codici tributo “6938”, “6939” e “6940”.

Questa mossa è stata motivata dal monitoraggio introdotto con il cosiddetto “Decreto Salva Conti”, che richiede la presentazione di una comunicazione preventiva e il completamento degli investimenti prima di poter fruire dei crediti d’imposta. Tuttavia, l’adozione delle modalità e dei termini per l’invio di tali comunicazioni è ancora in attesa di un decreto specifico.

Di conseguenza, durante la scadenza dei versamenti del 16 aprile 2024, non è stato possibile utilizzare in compensazione i suddetti crediti d’imposta. Il Decreto Legislativo n. 39/2024, noto come “Decreto Salva Conti”, ha introdotto diverse disposizioni volte a monitorare l’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti legati all’Industria 4.0 e alle attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, è richiesta una comunicazione preventiva e una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati nel periodo precedente al 30 marzo 2024, è richiesta una comunicazione di completamento degli investimenti.

Le modalità e i termini per l’invio di tali comunicazioni saranno definiti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, per gli investimenti legati all’Industria 4.0 relativi al 2023, la compensazione dei crediti d’imposta è subordinata all’invio di una specifica comunicazione, le cui modalità saranno anch’esse definite con un decreto.

Il blocco riguarda non solo gli investimenti del 2024, ma anche le quote di credito d’imposta relative agli investimenti effettuati nel 2022 e negli anni precedenti, per i quali l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Di fronte a questa complessa situazione normativa, le aziende hanno bisogno di assistenza e consulenza esperta per navigare attraverso le nuove regolamentazioni e adattare le proprie strategie finanziarie. Lo Studio Pallino Commercialisti offre un supporto personalizzato per affrontare questa e altre problematiche fiscali e contabili.

Il 27 dicembre 2023 è la data da segnare sul calendario per i soggetti passivi IVA che devono versare l’acconto relativo all’ultimo periodo dell’anno.

L’obbligo di versamento dell’acconto IVA riguarda i contribuenti che effettuano liquidazioni e versamenti mensili, trimestrali “per natura” e trimestrali “per opzione”.Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che versano un acconto inferiore a 103,29 euro, chi ha cessato l’attività nel 2023, e altri casi specifici come chi opera in regime di esonero o applica regimi speciali.

Per determinare l’importo dell’acconto IVA, il contribuente può scegliere tra tre metodi:

  • Metodo storico: pagamento dell’88% di quanto versato a dicembre 2022 o nell’ultimo trimestre 2022.
  • Metodo previsionale: versamento dell’88% dell’IVA prevista per dicembre 2023 o l’ultimo trimestre 2023.
  • Metodo analitico: pagamento del 100% dell’IVA a debito entro il 20 dicembre 2023.

L’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando il modello di pagamento F24.

In caso di mancato pagamento o versamento tardivo, si applica una sanzione amministrativa del 30%, ridotta al 15% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza. È possibile usufruire del ravvedimento operoso, purché non sia stato notificato l’avviso di accertamento.

Ecco alcune indicazioni dettagliate sul versamento, la compensazione con crediti d’imposta, e i codici tributo da utilizzare:

Versamento: l’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando il modello di pagamento F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 6013 – Versamento acconto per Iva mensile
  • 6035 – Versamento IVA acconto

Compensazione con crediti d’imposta: è possibile compensare l’acconto IVA con crediti d’imposta, utilizzando il modello F24.

Ravvedimento operoso: in caso di mancato pagamento o versamento tardivo, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta e gli interessi legali.

Lo scomputo dell’acconto IVA avviene in base alla periodicità di liquidazione del contribuente:

Per i contribuenti mensili: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA di gennaio 2024.

Per i contribuenti trimestrali “per natura”: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA del primo trimestre 2024.

Per i contribuenti trimestrali “per opzione”: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA del primo trimestre 2024, se la liquidazione IVA trimestrale è stata effettuata per l’intero anno 2023. Se invece la liquidazione IVA trimestrale è stata effettuata solo per alcuni mesi del 2023, l’acconto IVA è scomputato dalla liquidazione IVA relativa ai mesi di competenza.

In conclusione, i soggetti passivi IVA devono prestare particolare attenzione alla scadenza del 27 dicembre 2023 per il versamento dell’acconto IVA.

È importante scegliere il metodo di determinazione dell’acconto IVA più favorevole e verificare la propria situazione per verificare di non rientrare tra gli esonerati.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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