La disciplina fiscale relativa ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo è stata modificata dal Decreto Legislativo n. 148/2026, nell’ambito del cosiddetto “Decreto Omnibus”.
L’intervento normativo riguarda le modalità di determinazione del fringe benefit derivante dall’assegnazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali, introducendo nuove regole in materia di anzianità del veicolo, accessori e allestimenti.
Le modifiche interessano l’articolo 51 del TUIR e hanno l’obiettivo di aggiornare il sistema di determinazione forfetaria del valore imponibile dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.
Tra le principali novità rientrano il superamento del riferimento alla data di prima immatricolazione per individuare la disciplina applicabile al momento dell’assegnazione, l’introduzione di una maggiorazione del 50% per i veicoli con maggiore anzianità e una maggiorazione del 5% per specifici accessori o allestimenti non inclusi nelle Tabelle ACI.
Il fringe benefit rappresenta il valore attribuito ai beni o servizi messi a disposizione del dipendente dall’azienda e utilizzabili anche per finalità personali. Nel caso dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR prevede un criterio di determinazione forfetaria del beneficio fiscale.
Il valore imponibile viene calcolato applicando una specifica percentuale all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, determinata sulla base del costo chilometrico indicato nelle Tabelle ACI. Dal valore così ottenuto devono essere sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo.
Nel corso degli anni la percentuale applicabile ha subito diverse modifiche. La nuova disciplina introdotta dal Decreto Omnibus interviene nuovamente sull’articolo 51 del TUIR, con particolare riferimento ai veicoli immatricolati da più di cinque anni e alla gestione fiscale degli optional e degli allestimenti non compresi nei valori delle Tabelle ACI.
La nuova formulazione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR riguarda gli autoveicoli indicati dall’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, oltre ai motocicli e ai ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Il calcolo continua a basarsi sul valore forfetario determinato attraverso le Tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Le percentuali ordinarie restano differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo.
Per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica continua ad applicarsi la percentuale ridotta del 10%, mentre per i veicoli elettrici ibridi plug-in la percentuale è pari al 20%. Per gli altri veicoli resta invece applicabile la percentuale del 50%.
Una delle principali modifiche introdotte riguarda il venir meno del requisito della “nuova immatricolazione” come elemento determinante per individuare il regime fiscale applicabile. La nuova disciplina considera infatti esclusivamente l’anzianità del veicolo assegnato al dipendente.
Di conseguenza, il criterio convenzionale di tassazione previsto dalla normativa si applica ai veicoli che non superano i cinque anni di anzianità, anche nel caso in cui il mezzo venga successivamente riassegnato a un altro dipendente.
La nuova normativa introduce una maggiorazione del valore del fringe benefit per i veicoli che superano una determinata anzianità.
In particolare, gli importi determinati secondo il metodo forfetario basato sulle Tabelle ACI devono essere incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, con applicazione quindi dal primo giorno dell’anno successivo.
La maggiorazione è collegata esclusivamente all’età del veicolo e si applica anche nel caso di riassegnazione dello stesso mezzo a un diverso lavoratore dipendente.
La modifica comporta quindi un nuovo criterio temporale nella gestione fiscale dei veicoli aziendali: la determinazione del fringe benefit non dipende più soltanto dal momento dell’assegnazione del mezzo, ma anche dall’anzianità maturata dal veicolo rispetto alla data di prima immatricolazione.
Un ulteriore elemento introdotto dal Decreto Omnibus riguarda la gestione degli accessori e degli allestimenti presenti sul veicolo ma non valorizzati nelle Tabelle ACI.
Quando sono presenti accessori o dotazioni aggiuntive non direttamente acquistati dal lavoratore e non inclusi nei valori forfetari delle Tabelle ACI, il valore del fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie deve essere incrementato del 5%.
La nuova disposizione precisa inoltre che il valore forfetario deve essere considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente non soltanto per la concessione del veicolo, ma anche per eventuali accessori e allestimenti collegati.
La disciplina relativa agli accessori e agli allestimenti trova applicazione dal 1° gennaio 2026 anche per alcune categorie di veicoli già interessate dalla precedente normativa, fatta salva la validità dei comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.
Il Decreto Omnibus interviene anche sulle regole transitorie relative ai veicoli ordinati e concessi in uso promiscuo nel periodo precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina.
La normativa mantiene la possibilità di applicare il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, caratterizzato dalle percentuali differenziate sulla base del livello di emissioni di CO2, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025.
Tale regime continua quindi ad applicarsi ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.
Anche per queste situazioni, dal primo giorno del sesto anno successivo alla prima immatricolazione trova applicazione la maggiorazione del 50% prevista dalla nuova disciplina.
Le nuove regole introdotte dall’articolo 51 del TUIR si applicano inoltre dal 2026 anche ai veicoli concessi ai dipendenti nel corso del 2025 che non rientrano nelle fattispecie escluse dalla disciplina transitoria.
Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 148/2026 ridefiniscono alcuni aspetti fondamentali della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.
Il sistema mantiene il criterio forfetario basato sulle Tabelle ACI e sulle percentuali differenziate in base alla tipologia di alimentazione, ma introduce nuovi parametri legati all’anzianità del mezzo e alla presenza di accessori o allestimenti non inclusi nei valori standard.
Dal 2026, quindi, nella determinazione del fringe benefit sarà necessario considerare non solo il valore convenzionale del veicolo, ma anche l’età del mezzo e le eventuali dotazioni aggiuntive che incidono sul calcolo fiscale del beneficio assegnato al dipendente.
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