Il Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, rappresenta il nuovo Testo Unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, approvato in attuazione della Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111, finalizzata al riordino del sistema tributario. Le disposizioni contenute nel Testo Unico entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, e si pongono come riferimento normativo unificato per diverse imposte indirette, escluse quelle sull’IVA.
L’intervento si inserisce nell’ambito della più ampia riforma fiscale avviata con la citata Legge n. 111/2023, che ha affidato al Governo la delega per l’adozione di testi unici legislativi. In particolare, l’articolo 21 della Legge definisce i principi e criteri direttivi da seguire nel processo di codificazione normativa, stabilendo la necessità di garantire coerenza giuridica e sistematica, semplificazione delle norme, e abrogazione espressa di disposizioni superate o incompatibili.
Il Testo Unico prende atto anche delle modifiche già introdotte con il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, il quale ha inciso in modo significativo sull’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, e sull’imposta di bollo, introducendo novità quali l’autoliquidazione di imposte e la semplificazione di numerosi adempimenti.
Secondo la nuova struttura normativa, il Testo Unico è articolato in sei Parti e comprende 205 articoli. Le sei sezioni trattano rispettivamente: l’imposta di registro; le imposte ipotecaria e catastale; l’imposta sulle successioni e donazioni; l’imposta di bollo e l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero); i regimi sostitutivi e le agevolazioni; e, infine, le disposizioni varie, transitorie e finali. Ad esso si aggiungono quattro allegati che forniscono tabelle dettagliate sulle tariffe, gli atti soggetti a imposta, ed i coefficienti applicabili.
La Parte I del Testo Unico è dedicata alla disciplina dell’imposta di registro. Qui vengono riprese e sistematizzate le norme precedenti, con l’aggiunta di aggiornamenti in tema di tariffe e di agevolazioni, come il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa. Le tabelle allegate (Allegato 1) specificano quali atti sono soggetti a registrazione in termine fisso, in caso d’uso, o esenti.
La Parte II regola le imposte ipotecaria e catastale, offrendo chiarezza sugli atti assoggettati a queste imposte e aggiornando le tariffe secondo i criteri di semplificazione previsti dalla riforma. Anche in questo caso, le informazioni dettagliate sono contenute nell’Allegato 2.
Nella Parte III si tratta l’imposta sulle successioni e donazioni, oggetto di importanti interventi. Tra le principali novità vi è l’introduzione del principio di autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione. È stato inoltre ridefinito il regime impositivo del trust, con l’individuazione del presupposto impositivo nel momento del trasferimento effettivo ai beneficiari. Sono stati previsti esoneri per i trasferimenti familiari di aziende e partecipazioni, e modifiche per quanto riguarda la tassazione delle liberalità indirette. È stato abrogato il coacervo successorio, e sono state introdotte norme di coordinamento con le imposte ipotecarie e catastali.
La Parte IV si concentra sull’imposta di bollo e sull’IVAFE. L’approccio normativo ha privilegiato la semplificazione delle procedure e la valorizzazione della dematerializzazione dei documenti. L’Allegato 3 include le tariffe con riferimento agli atti soggetti all’imposta fin dall’origine, in caso d’uso, e quelli esenti.
La Parte V raccoglie le disposizioni relative a regimi sostitutivi e agevolazioni, che sono già oggetto di leggi speciali, ma qui sono sistematizzate esclusivamente per le imposte trattate nel Testo Unico. Questo non include, invece, agevolazioni trasversali a più imposte.
La Parte VI, infine, comprende le disposizioni varie, transitorie e finali, e si chiude con un elenco delle norme abrogate. Tra queste figurano alcuni testi fondamentali precedenti, tra cui il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo), il D.P.R. 31 ottobre 1986, n. 131 (imposta di registro), e i D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e 347 (imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale).
È utile precisare che, pur essendo entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il Testo Unico troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2026, come stabilito dall’articolo 205. Inoltre, l’articolo 204 dispone l’abrogazione espressa delle norme precedenti a partire dalla stessa data.
Nel suo impianto generale, il Testo Unico ha una natura prevalentemente compilativa, finalizzata alla sistematizzazione delle disposizioni vigenti. Le modifiche sostanziali sono limitate ai casi in cui le norme risultavano obsolete o necessitavano di coordinamento sistematico. Alcuni esempi includono l’integrazione nella tariffa dell’imposta di registro del meccanismo di credito d’imposta per la “prima casa”, già previsto dalla normativa previgente.
La Relazione Illustrativa allegata al Decreto chiarisce che il riordino è stato effettuato nel rispetto della delega conferita dalla Legge n. 111/2023, con riferimento ai criteri direttivi elencati all’articolo 21 e alle semplificazioni di cui all’articolo 10. La procedura adottata non ha previsto il parere preventivo del Consiglio di Stato, data la specialità della materia e la necessità di aggiornamenti rapidi, secondo quanto stabilito dalla stessa legge delega.
In aggiunta alla struttura normativa, l’intervento legislativo si è anche avvalso delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in particolare con la Circolare n. 2 del 14 marzo 2025, che ha fornito chiarimenti in tema di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e altri tributi indiretti.
FAQ
Quando entrerà in vigore il nuovo Testo Unico sull’imposta di registro e sugli altri tributi indiretti?
Il nuovo Testo Unico, approvato con il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2026, come stabilito dall’articolo 205.
Quali imposte sono disciplinate dal Testo Unico?
Il Testo Unico disciplina l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo, le imposte ipotecaria e catastale, nonché i regimi sostitutivi e le agevolazioni riferite esclusivamente a queste imposte.
Il Testo Unico introduce nuove modalità di pagamento per le imposte?
Sì, uno degli obiettivi principali è la semplificazione degli adempimenti, anche tramite l’autoliquidazione dell’imposta di registro e di successione, nonché l’uso di sistemi di pagamento elettronici per rendere più efficiente la riscossione.
Sono stati abrogati testi normativi precedenti?
Sì. Il Testo Unico ha abrogato espressamente diverse normative previgenti, tra cui il D.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro), il D.Lgs. n. 346/1990 (successioni e donazioni), e il D.P.R. n. 642/1972 (imposta di bollo), i cui contenuti sono stati trasfusi e aggiornati nel nuovo corpus normativo.
Il Testo Unico comporta modifiche sostanziali alle imposte esistenti?
Il Testo ha carattere prevalentemente compilativo. Le modifiche sostanziali sono limitate a casi specifici come l’introduzione dell’autoliquidazione, il riordino della tassazione del trust, l’abrogazione del coacervo successorio, e l’integrazione del credito d’imposta per la prima casa.