L’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta una delle novità più significative nel panorama fiscale italiano recente, modificando radicalmente le modalità di determinazione del carico fiscale per le società di capitali. L’adesione a questo istituto richiede un’attenta analisi non solo dei benefici in termini di certezza del prelievo, ma anche delle precise modalità operative di compilazione della dichiarazione REDDITI SC, con particolare riferimento ai quadri RF e CP.

Nonostante l’adesione al concordato, per il contribuente permane l’obbligo di determinare il reddito effettivo d’impresa. Tuttavia, la particolarità del CPB risiede nel fatto che la base imponibile per il calcolo delle imposte non è più quella derivante esclusivamente dalle ordinarie variazioni fiscali, ma viene sostituita dal reddito concordato.

In questo contesto, il quadro CP diventa la cabina di regia per la liquidazione delle imposte.

E’ fondamentale distinguere tra le diverse definizioni di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile:

Definizione Riferimento Quadro CP Descrizione Sintetica
Reddito concordato CP1, col. 1 Reddito proposto per l’anno di riferimento.
Reddito ante CPB rettificato CP1, col. 2 Reddito dell’anno precedente rettificato da plusvalenze e sopravvenienze.
Imponibile flat-tax CP1, col. 3 Eccedenza del reddito concordato rispetto a quello rettificato.
Reddito concordato rettificato CP7, col. 5 Importo da riportare nel quadro RF per il calcolo IRES.

 

Uno dei vantaggi principali dell’adesione al CPB è la possibilità di assoggettare la quota incrementale di reddito a una imposta sostitutiva (flat-tax) con aliquote del 10%, 12% o 15%, determinate in base al punteggio ISA del contribuente.

Questa quota è costituita dalla differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito ante CPB rettificato. Per l’anno 2025-2026, è previsto un limite di applicazione di queste aliquote agevolate fino a un massimo di € 85.000. La parte di reddito che non rientra in questa agevolazione, definita reddito concordato rettificato, viene invece assoggettata all’aliquota IRES ordinaria.

La procedura per la corretta determinazione delle imposte correnti segue un iter logico che parte dal bilancio civilistico per approdare alla liquidazione definitiva.

Il punto di contatto fondamentale tra il regime concordatario e la determinazione del reddito d’impresa si trova nel rigo RF63. In presenza di CPB, la compilazione del quadro RF rimane invariata nella sua struttura (variazioni in aumento e in diminuzione), ma nel rigo RF63 non va più indicato il reddito effettivo, bensì il reddito concordato rettificato desunto dal rigo CP7, col. 5.

Tale valore non può mai essere inferiore alla soglia minima di € 2.000. Una volta riportato questo valore, il calcolo dell’IRES dovuta nel quadro RN prosegue secondo le consuete modalità applicando l’aliquota del 24%.

Un aspetto molto importante riguarda la gestione contabile delle imposte calcolate sugli importi concordati. Anche se l’IRES e l’IRAP sono determinate su basi “sintetiche” o proposte, la loro contabilizzazione influisce sul risultato di bilancio (utile o perdita ante imposte).

Le imposte correnti (IRES, IRAP e flat-tax) devono essere indicate tra le variazioni in aumento nel rigo RF16 del quadro RF. Questa indicazione è necessaria in quanto tali imposte sono indeducibili ai sensi dell’art. 99 del TUIR, sebbene in questo specifico regime non influenzino direttamente la formazione del reddito d’impresa concordato, che è già stato definito a monte.

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