Il quadro normativo italiano si arricchisce di un nuovo e significativo tassello con l’entrata in vigore, fissata per il 7 aprile 2026, della legge 11 marzo 2026, n. 34, meglio nota come legge annuale per le PMI. Questo provvedimento, che ha completato il suo iter parlamentare dopo l’approvazione definitiva del Senato avvenuta il 4 marzo 2026 a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.
Uno degli aspetti di maggiore rilievo contenuti nella riforma riguarda il cosiddetto part-time incentivato per accompagnamento alla pensione, disciplinato dall’Articolo 6 come una misura sperimentale per il biennio 2026-2027. Questa opportunità è specificamente rivolta alle imprese fino a 50 dipendenti e coinvolge i lavoratori a tempo pieno e indeterminato che matureranno i requisiti pensionistici entro la data limite del 1° gennaio 2028.
La norma prevede la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con una riduzione dell’orario compresa tra il 25% e il 50%. A fronte di questa contrazione dell’attività lavorativa, il legislatore ha previsto consistenti benefici contributivi per il datore di lavoro, tra cui spicca un esonero totale dei contributi IVS fino a un massimo di 3.000 euro annui. Per tutelare la posizione previdenziale del lavoratore, è prevista l’erogazione di una integrazione contributiva e di una contribuzione figurativa specifiche, atte a evitare qualsiasi tipo di penalizzazione sull’assegno pensionistico finale. Tuttavia, l’accesso a tali incentivi è strettamente subordinato alla assunzione contestuale di un nuovo lavoratore con un’età inferiore ai 35 anni, da inquadrare con un contratto a tempo pieno e indeterminato, favorendo così il ricambio generazionale. Il monitoraggio delle istanze e il rispetto dei limiti di spesa prefissati sono affidati direttamente all’INPS.
Parallelamente alle misure sul lavoro dipendente, la Legge PMI 2026 introduce all’Articolo 10, comma 3, importanti semplificazioni per il settore agricolo relative alle procedure di iscrizione e variazione anagrafica. Grazie a questa disposizione, i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi del settore possono ora procedere all’iscrizione diretta INPS e comunicare eventuali variazioni senza l’obbligo di passare per la comunicazione unica al Registro delle imprese. Rimane confermato l’obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio. Per rendere operativa questa nuova modalità di interazione con l’ente previdenziale, l’INPS è chiamato a definire le procedure operative di dettaglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il tema della sicurezza sul lavoro rappresenta un altro tassello fondamentale del provvedimento, con particolare attenzione alla semplificazione per le realtà di minori dimensioni. L’Articolo 10, apportando modifiche al D.Lgs. 81/2008, stabilisce che l’INAIL debba elaborare, entro un termine di 120 giorni, dei modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG) specificamente pensati per le micro, piccole e medie imprese. Questo processo di elaborazione vedrà il coinvolgimento attivo delle parti sociali e prevede un supporto operativo diretto alle aziende. In combinato disposto con queste semplificazioni, la legge agisce per rafforzare gli obblighi formativi, rendendo la formazione obbligatoria anche durante i periodi in cui il lavoratore usufruisce di forme di integrazione salariale con riduzione o sospensione dell’attività. Viene inoltre dato ampio spazio all’addestramento pratico, che potrà avvalersi di tecnologie di simulazione e ambienti virtuali, garantendo al contempo la tracciabilità delle attività svolte. Un aspetto sanzionatorio rilevante è introdotto dalla previsione secondo cui la mancata partecipazione ingiustificata ai corsi di formazione può avere ripercussioni dirette sul diritto all’integrazione salariale del lavoratore.
La normativa affronta con precisione anche l’evoluzione delle modalità di lavoro flessibile attraverso l’Articolo 11, che introduce nuovi obblighi di sicurezza e sanzioni nell’ambito dello smart working. Il datore di lavoro è ora tenuto ad assolvere gli obblighi di protezione attraverso la consegna, con cadenza annuale, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione lavorativa svolta in modalità agile. Il testo legislativo chiarisce che l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza, inclusi i riferimenti specifici ai videoterminali, è considerata sufficiente e applicabile anche a questa categoria di lavoratori. Per garantire l’effettività di tali disposizioni, è stata introdotta una sanzione penale specifica in caso di omissione dell’informativa, che può tradursi, a seconda della gravità, nell’arresto o nell’ammenda.
Infine, l’Articolo 12 della legge introduce novità significative riguardanti le verifiche delle attrezzature, modificando le procedure per le verifiche periodiche esistenti. L’elenco delle attrezzature soggette a controllo viene esteso per includere esplicitamente le piattaforme mobili elevabili, con un focus particolare anche su quelle impiegate in ambito agricolo. La disciplina prevede che la verifica debba essere effettuata con una cadenza di ogni 3 anni. La procedura standard stabilisce che la prima verifica sia di competenza dell’INAIL, che deve effettuarla entro un termine di 45 giorni dalla richiesta, mentre i controlli successivi possono essere affidati a soggetti abilitati privati. Un ulteriore adempimento a carico delle imprese riguarda l’obbligo di conservazione dei verbali delle verifiche effettuate, che devono essere messi prontamente a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione.
Tutte le disposizioni diventeranno pienamente operative a partire dal 7 aprile 2026, termine entro il quale le imprese e gli enti coinvolti dovranno adeguarsi ai nuovi dettami legislativi e alle procedure operative che verranno emanate dai soggetti competenti come l’INPS e l’INAIL.
Per assistenza operativa lo Studio Pallino è a vostra disposizione.
Tabella riepilogativa:
| Ambito / Articolo | Descrizione e Obiettivi Principali | Dettagli Operativi e Requisiti Chiave |
| Entrata in Vigore | La legge entra pienamente in vigore il 7 aprile 2026. | Pubblicata nella G.U. n. 68 del 23 marzo 2026. |
| Part-time Incentivato (Art. 6) | Misura sperimentale (2026-2027) per l’accompagnamento alla pensione. | Rivolto a imprese fino a 50 dipendenti; riduzione orario del 25-50%; esonero contributi IVS fino a 3.000 €/anno; obbligo di assunzione di un under 35 a tempo pieno. |
| Semplificazioni Agricoltura (Art. 10, comma 3) | Semplificazione delle procedure di iscrizione e variazione per il settore agricolo. | Possibilità di iscrizione diretta all’INPS senza passare per la comunicazione unica al Registro Imprese; resta l’obbligo verso la Camera di Commercio. |
| Sicurezza e MOG (Art. 10) | Introduzione di Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) semplificati per micro, piccole e medie imprese. | L’INAIL elaborerà i modelli entro 120 giorni; la formazione è obbligatoria anche durante l’integrazione salariale; sanzioni per mancata partecipazione ai corsi. |
| Smart Working (Art. 11) | Rafforzamento degli obblighi di sicurezza e introduzione di sanzioni per il lavoro agile. | Obbligo di informativa scritta annuale sui rischi; applicazione norme salute e sicurezza (inclusi videoterminali); prevista sanzione penale (arresto o ammenda) per omissioni. |
| Verifiche Attrezzature (Art. 12) | Nuove regole per la verifica periodica delle piattaforme mobili elevabili. | Verifica obbligatoria ogni 3 anni; prima verifica a cura INAIL entro 45 giorni; obbligo di conservazione dei verbali per ispezioni |



