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La riforma fiscale introdotta nel 2024 ha portato significativi cambiamenti nel panorama normativo italiano, soprattutto in relazione alla determinazione della residenza fiscale delle società e degli enti. Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 209/2023, sono stati ridefiniti i criteri applicabili in materia fiscale, con l’obiettivo di armonizzare il sistema normativo italiano con le prassi internazionali e prevenire conflitti di residenza.

Questi cambiamenti si inseriscono nel quadro della Legge delega per la Riforma Fiscale (Legge n. 111/2023), che ha dato impulso a una revisione complessiva della fiscalità internazionale. La Circolare n. 20/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi, garantendo uniformità di azione tra gli uffici fiscali e contribuendo a delineare un quadro applicativo più chiaro per le aziende.

La normativa precedente si basava su tre criteri distinti e alternativi per determinare la residenza fiscale di una società o ente: la sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale. Questa tripartizione consentiva una certa flessibilità, ma non garantiva un’adeguata corrispondenza con la sostanza economica delle attività svolte.

Il D.Lgs. n. 209/2023 ha introdotto un cambiamento significativo, eliminando i riferimenti all’oggetto principale e alla sede dell’amministrazione. Al loro posto sono stati introdotti i concetti di “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale”. Questi nuovi criteri mirano a garantire una maggiore coerenza tra la residenza fiscale dichiarata e la reale operatività delle entità.

I nuovi criteri per la determinazione della residenza fiscale

La riforma prevede tre criteri distinti, alternativi tra loro, per determinare la residenza fiscale:

Sede legale: la presenza della sede legale in Italia continua a rappresentare un criterio formale per stabilire la residenza fiscale.

Sede di direzione effettiva: introdotta come criterio sostanziale, si riferisce al luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche fondamentali.

Gestione ordinaria in via principale: rappresenta il luogo in cui si svolge la gestione corrente e quotidiana dell’ente o della società.

Questi criteri devono essere soddisfatti per la maggior parte del periodo d’imposta affinché la società o l’ente venga considerato fiscalmente residente in Italia.

La sede di direzione effettiva rappresenta un elemento cardine della nuova normativa. Secondo l’articolo 73, comma 3 del TUIR, essa corrisponde al luogo in cui avviene la “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.

L’obiettivo è di adottare un criterio sostanziale che rifletta la reale operatività della società, evitando situazioni di residenza “fittizia”. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/2024, sottolinea come la prevalenza della sostanza sulla forma rappresenti un principio fondamentale per prevenire conflitti di residenza con altri Stati.

Le tecnologie digitali svolgono un ruolo cruciale nell’individuazione della sede di direzione effettiva, permettendo di distinguere tra il luogo in cui si svolgono le attività d’impresa e quello in cui vengono prese le decisioni strategiche.

Il criterio della gestione ordinaria in via principale è stato introdotto per ampliare le possibilità di collegamento tra la società e il territorio italiano. Questa nozione, disciplinata dall’articolo 73, comma 3 del TUIR, si riferisce al “continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, tale criterio si riferisce al luogo in cui si svolgono le attività operative quotidiane. I fattori da considerare includono la struttura imprenditoriale, l’attività caratteristica e l’organizzazione aziendale complessiva. Questo approccio consente di identificare la residenza fiscale basandosi su parametri sostanziali, evitando discrepanze tra la localizzazione formale e quella operativa.

Anche per le società di persone, il D.Lgs. n. 209/2023 ha apportato modifiche significative, sostituendo i criteri precedenti con quelli della sede legale, della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale. Secondo l’articolo 5, comma 3 del TUIR, queste società sono considerate residenti in Italia se soddisfano almeno uno di tali criteri per la maggior parte del periodo d’imposta.

Questa ridefinizione garantisce un approccio coerente con quanto previsto per le società di capitali, favorendo una maggiore uniformità normativa.

La riforma fiscale deve essere coordinata con le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. In questo contesto, la nozione di “place of effective management” assume un ruolo centrale per risolvere eventuali conflitti di residenza.

Le convenzioni prevedono che, in caso di conflitto, la residenza sia attribuita allo Stato in cui si trova il luogo di direzione effettiva. Questo approccio si allinea con il principio della sostanza sulla forma, riducendo il rischio di controversie fiscali internazionali.

 

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FAQ

Che cosa si intende per sede di direzione effettiva?

La sede di direzione effettiva è il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche fondamentali per la società o l’ente nel suo complesso.

Qual è la differenza tra gestione ordinaria e gestione amministrativa?

La gestione ordinaria si riferisce alle attività operative quotidiane, mentre la gestione amministrativa riguarda aspetti più formali e burocratici.

Cosa succede in caso di conflitti di residenza con paesi esteri?

In caso di conflitti, si fa riferimento al “place of effective management” per risolvere la questione.

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 87 del 2024, parte della riforma fiscale approvata dal legislatore, il sistema sanzionatorio tributario ha subito una profonda revisione.

A partire dal 1° settembre 2024, le nuove sanzioni applicabili si propongono di rendere il regime più proporzionato e meno gravoso, pur mantenendo una rigida applicazione della normativa in caso di infrazioni.

La base giuridica delle nuove sanzioni tributarie è contenuta principalmente nel D.Lgs. n. 471/1997 e nel D.Lgs. n. 472/1997, entrambi modificati dal Decreto Legislativo n. 87/2024. Questi decreti, in origine concepiti per disciplinare il sistema sanzionatorio in ambito tributario, sono stati aggiornati per allinearsi ai principi della riforma fiscale. Tra le novità principali vi è la riduzione delle sanzioni applicabili per numerose violazioni, tra cui l’omessa, tardiva o infedele dichiarazione, l’omesso versamento di imposte e l’errata detrazione IVA.

La Logica della Riforma e i Principi Applicati

Le nuove disposizioni seguono i principi di proporzionalità e offensività. L’intento del legislatore è stato quello di adottare un approccio più bilanciato, limitando l’imposizione di sanzioni a violazioni che abbiano un impatto concreto sulle azioni di controllo. Di conseguenza, le violazioni meramente formali, che non creano pregiudizio per il fisco, non saranno più punibili. Un altro principio cardine è l’esclusione del cosiddetto “favor rei”, il che significa che le nuove sanzioni si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, creando così un sistema a doppio binario: una normativa per le violazioni antecedenti a tale data e una per quelle successive.

Sanzioni per Dichiarazioni Omessa, Tardiva o Infedele

Uno degli ambiti di maggiore impatto della riforma riguarda le sanzioni per la dichiarazione omessa, tardiva o infedele. La dichiarazione omessa, in particolare, comporta ora una sanzione minima pari al 120% delle imposte dovute, con una soglia minima di 250 euro, un importo che resta invariato rispetto al precedente regime.

Dichiarazione Omessa

Nel caso di dichiarazione omessa, presentata entro il termine della dichiarazione per l’anno successivo, la sanzione, che precedentemente variava dal 60% al 120% delle imposte dovute, è stata completamente eliminata per le violazioni successive al 1° settembre 2024. Per le dichiarazioni omesse presentate oltre i 90 giorni, ma comunque entro il termine dell’accertamento, la sanzione si attesta ora al 75% delle imposte dovute.

Dichiarazione Infedele

La dichiarazione infedele, ovvero la presentazione di una dichiarazione con errori significativi o omissioni, è stata anch’essa oggetto di revisione. Le sanzioni sono state ridotte dal precedente intervallo compreso tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta, al 70%. Tuttavia, per i casi più gravi, come l’utilizzo di documentazione falsa o artifici fraudolenti, le sanzioni possono raggiungere fino al 140% dell’imposta dovuta.

Sanzioni Relative ai Versamenti di Imposte Omessi o Ritardati

Un altro cambiamento significativo riguarda i versamenti omessi o ritardati. In precedenza, la sanzione per omessi versamenti era pari al 30% dell’importo non versato. Dal 1° settembre 2024, tale sanzione scenderà al 25%. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione sarà ridotta al 12,5%, una misura che mira a incentivare i contribuenti a regolarizzare la loro posizione in tempi brevi.

Crediti d’Imposta Inesistenti o Non Spettanti

L’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti rappresenta una delle violazioni più gravi secondo il nuovo regime sanzionatorio. La sanzione ordinaria per tali violazioni, che in precedenza era pari al 30%, è stata ora ridotta al 25%. Tuttavia, in caso di utilizzo fraudolento di crediti inesistenti, ad esempio mediante l’uso di documentazione falsa, la sanzione può variare dal 105% al 140% dell’importo del credito stesso.

Sanzioni per Violazioni Relative all’IVA

Le sanzioni per violazioni IVA, come l’omessa o infedele dichiarazione, sono state oggetto di un’importante revisione. In caso di dichiarazione omessa, la sanzione minima resta pari al 120% dell’imposta dovuta. Tuttavia, la dichiarazione infedele, qualora l’errore sia inferiore al 3% dell’IVA dichiarata e comunque non superi i 30.000 euro, vedrà una sanzione ridotta al 46,67%, con l’intento di proporzionare meglio le sanzioni alle violazioni minori.

Violazioni nella Documentazione e Registrazione delle Operazioni Imponibili

Un aspetto cruciale del nuovo regime riguarda le sanzioni per la mancata documentazione o registrazione delle operazioni imponibili. La sanzione minima è stata ridotta dal 90% al 70% dell’IVA non documentata o registrata, con una soglia minima di 300 euro. Anche qui si cerca di ridurre l’impatto sanzionatorio per le violazioni meno gravi, pur mantenendo un sistema di controllo rigoroso.

Violazioni Relative alla Trasmissione dei Corrispettivi e Altre Violazioni Minori

La mancata trasmissione o la trasmissione incompleta dei corrispettivi giornalieri è ora soggetta a una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Questa riduzione rispetto al passato è stata introdotta per rendere il sistema meno penalizzante, soprattutto per le piccole imprese che potrebbero incorrere in errori tecnici o ritardi di lieve entità.

Le Novità Sanzionatorie per le Operazioni Internazionali

Anche le operazioni internazionali, come le esportazioni e le cessioni intra-UE, sono oggetto delle nuove disposizioni. Le sanzioni per la mancata corretta applicazione dell’IVA in tali casi sono state ridotte al 50% dell’imposta dovuta, mentre in precedenza potevano raggiungere il 100% o più. Questo si inserisce in un contesto di semplificazione del regime sanzionatorio per agevolare le operazioni internazionali.

Il Cumulo Giuridico delle Sanzioni

Un’importante novità introdotta dal Decreto Legislativo n. 87/2024 è l’applicazione del cumulo giuridico per tutte le violazioni della stessa indole commesse con più azioni, indipendentemente dal fatto che si tratti di violazioni formali o sostanziali. Questo principio consente di applicare una sanzione unica per tutte le violazioni rilevate, riducendo così l’entità complessiva delle pene.

 L’Applicazione del Ravvedimento Operoso

Le nuove disposizioni favoriscono un utilizzo più ampio del ravvedimento operoso, permettendo ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione prima che siano avviati procedimenti amministrativi o ispezioni. Grazie alle nuove regole, il ravvedimento consente di ridurre le sanzioni fino a un terzo del minimo edittale, rendendo così più conveniente la regolarizzazione volontaria.

Responsabilità delle Società ed Enti

Per quanto riguarda le società e gli enti, con o senza personalità giuridica, il nuovo regime prevede che le sanzioni siano imputate direttamente alla società o all’ente, limitando la responsabilità personale degli amministratori. Tuttavia, resta ferma la responsabilità solidale prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica.

Modalità di Pagamento e Rateizzazione delle Sanzioni

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di rateizzare le sanzioni in caso di definizione della controversia. I contribuenti possono scegliere di pagare le sanzioni in un massimo di 8 rate trimestrali, o fino a 16 rate trimestrali per importi superiori a 50.000 euro, con l’aggiunta di interessi sulle rate successive alla prima.

 

Per affrontare in modo efficace queste nuove disposizioni normative e garantire la piena conformità, è consigliabile rivolgersi a esperti del settore.
Lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione per fornire consulenza e assistenza personalizzata.

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