Con l’art. 18 del Collegato lavoro (legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio), si apre una nuova opportunità per i giovani che desiderano approfondire la loro formazione e ottenere qualificazioni professionali.
Cosa prevede l’art. 18 del Collegato lavoro
La legge n. 203/2024 rappresenta un passo importante per l’evoluzione della regolamentazione sul lavoro. Entrata in vigore il 12 gennaio 2024, questa normativa permette a un giovane di intraprendere un secondo percorso di apprendistato dopo aver completato il primo. Tale disposizione risponde alla necessità di offrire una maggiore flessibilità formativa e contrattuale, allineandosi alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.
Il secondo apprendistato è un’opportunità pensata per coloro che hanno già completato un apprendistato di primo livello. Dopo aver conseguito una qualifica o un diploma professionale, i giovani possono accedere a una nuova tipologia di contratto, che permette loro di acquisire ulteriori competenze tecniche e professionali.
La normativa distingue tre principali tipologie di apprendistato, ognuna delle quali risponde a specifiche esigenze formative e professionali.
Apprendistato di primo livello
L’apprendistato di primo livello è finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali. Si rivolge principalmente a giovani che vogliono combinare formazione e lavoro per ottenere diplomi di istruzione secondaria superiore o certificati di specializzazione tecnica superiore.
Apprendistato professionalizzante
Questa seconda tipologia è pensata per chi desidera ottenere una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Il contratto può essere attivato solo dopo un aggiornamento del piano formativo individuale, per assicurare una formazione mirata alle esigenze aziendali e personali del lavoratore.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, regolamentato dalle regioni e province autonome, è destinato a chi vuole intraprendere percorsi altamente specializzati. Questa forma contrattuale si basa su requisiti specifici, legati ai titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi.
La possibilità di accedere a un secondo apprendistato è riservata a giovani che soddisfano precisi requisiti anagrafici e formativi. Devono aver completato il primo percorso formativo e conseguito un titolo come qualifica professionale, diploma d’istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore.
La normativa stabilisce che la durata complessiva dei due apprendistati non può superare il limite massimo fissato dalla contrattazione collettiva. Questo garantisce un equilibrio tra le esigenze di formazione e quelle del mercato del lavoro, evitando periodi eccessivamente lunghi che potrebbero ostacolare la stabilità contrattuale.
Per passare dal primo al secondo apprendistato è fondamentale aggiornare il piano formativo individuale. Questo documento definisce gli obiettivi e le modalità di formazione del lavoratore, assicurando una transizione efficace tra i due contratti.
Vantaggi del secondo apprendistato per i giovani lavoratori
Il secondo apprendistato offre numerosi vantaggi per i giovani, tra cui:
- La possibilità di acquisire competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro.
- Un’integrazione immediata nel mondo del lavoro attraverso contratti mirati.
- Un riconoscimento formale delle qualificazioni ottenute, utile per la crescita professionale.
Benefici per le imprese che assumono apprendisti
Anche le imprese traggono vantaggio dall’introduzione del secondo apprendistato. In particolare:
- Possono beneficiare di incentivi economici e contributivi.
- Hanno l’opportunità di formare lavoratori in base alle proprie esigenze specifiche, migliorando così la competitività aziendale.
Apprendistato di Primo Tipo
Tipologia di Azienda | Datori di Lavoro | Lavoratori |
Aziende fino a 9 dipendenti | – Primo anno di apprendistato: 1,5% + Cig (2/3) | 5,84% + Cig (1/3) |
– Secondo anno: 3% + Cig (2/3) | ||
– Dal terzo anno: 5% + Cig (2/3) | ||
Aziende oltre i 9 dipendenti | – Qualunque anno: 11,61% + Cig (2/3) | 5,84% + Cig (1/3) |
Apprendistato di Secondo e Terzo Tipo
Tipologia di Azienda | Datori di Lavoro | Lavoratori |
Aziende fino a 9 dipendenti | – Primo anno di apprendistato: 3,11% + Cig (2/3) | 5,84% + Cig (1/3) |
– Secondo anno: 4,61% + Cig (2/3) | ||
– Dal terzo anno: 11,61% + Cig (2/3) | ||
Aziende oltre i 9 dipendenti | – Qualunque anno: 11,61% + Cig (2/3) | 5,84% + Cig (1/3) |
A partire dal 1° gennaio 2022, è previsto il versamento del contributo per finanziare i trattamenti di cassa integrazione salariale, calcolato in base al settore di attività e alla dimensione aziendale del datore di lavoro. Di tale contributo, il 2/3 è a carico del datore di lavoro, mentre il restante 1/3 è a carico dell’apprendista.
I benefici legati alla contribuzione sono riconosciuti per un anno nel caso in cui il rapporto di lavoro venga mantenuto al termine del periodo di apprendistato. Tali agevolazioni non prevedono limiti d’età, a condizione che il datore di lavoro assegni all’apprendista mansioni mirate a una qualificazione o riqualificazione professionale. Gli stessi benefici possono essere applicati anche nei casi di mobilità o disoccupazione connessa a trattamenti di integrazione salariale.
Le regioni e le province autonome svolgono un ruolo importante nella gestione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca. Sono responsabili della definizione della durata e delle finalità dei percorsi, oltre a stabilire i requisiti d’accesso. Questa autonomia garantisce che i percorsi formativi siano adattati alle specificità del territorio.
La contrattazione collettiva gioca un ruolo fondamentale nel definire le modalità di applicazione del secondo apprendistato. Essa stabilisce i limiti di durata, i livelli retributivi e le specificità dei percorsi formativi, garantendo un equilibrio tra le esigenze delle imprese e quelle dei lavoratori.
Il secondo apprendistato rappresenta un’importante opportunità per ridurre la disoccupazione giovanile e favorire l’inserimento professionale.
FAQ
Qual è l’età massima per accedere al secondo apprendistato?
Generalmente, l’età massima è definita dalla normativa regionale e dalla contrattazione collettiva, ma di solito non supera i 29 anni.
È possibile combinare il secondo apprendistato con altri contratti di lavoro?
Sì, a patto che non ci sia sovrapposizione tra i periodi contrattuali e che siano rispettate le normative vigenti.
Quali settori offrono maggiori opportunità per il secondo apprendistato?
I settori più attivi includono tecnologia, sanità e artigianato.
Quali sono i requisiti per accedere all’apprendistato di alta formazione e ricerca?
Occorre possedere titoli di studio specifici, come diplomi universitari o certificazioni tecniche avanzate.
Cosa succede se il piano formativo individuale non viene aggiornato?
In questo caso, non sarà possibile procedere con la transizione al secondo apprendistato, e il contratto potrebbe essere considerato nullo.
Il nostro team di esperti è pronto a offrirvi chiarimenti e consulenze personalizzate.