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Con l’emanazione del decreto attuativo del Lavoro, pubblicato nei giorni scorsi sul sito ministeriale, entra nella fase operativa la riduzione dei contributi previdenziali prevista per le aziende che pongono in essere interventi concreti per la conciliazione tra lavoro e famiglia dall’articolo 1 del Decreto 1° maggio (Dl 62/2026, convertito nella legge 112/2026).

Il nuovo meccanismo di premialità – consistente nel riconoscere una riduzione dei contributi previdenziali in misura non superiore all’1% e un aiuto che non può, in ogni caso, eccedere i 50mila euro l’anno ad impresa – ricalca quello già previsto per incentivare la parità di genere, con il quale si ritiene possa essere cumulato. Il riconoscimento dell’esonero contributivo passa per l’acquisizione della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro (prassi UNI/PdR 192/2026, resa nota il 14 aprile 2026). Si tratta di un meccanismo che – in base a degli indicatori qualitativi e quantitativi riferiti alle misure poste in atto dalle aziende – attribuisce loro un punteggio. L’attenzione viene postasi incentra sulla flessibilità del lavoro, sulle misure a supporto della maternità e paternità, sul bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, eccetera.

La certificazione va rilasciata da organismi accreditati con una validità di 36 mesi; periodo durante cui opera lo sgravio contributivo dell’1% che viene riconosciuto dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge 112/2026, e in ogni caso non può andare oltre il 31 dicembre 2028.

L’accesso all’agevolazione richiede la presentazione di un’istanza telematica all’Inps che deve contenere i dati dell’azienda, la retribuzione media mensile globale stimata, l’aliquota contributiva datoriale media, la forza aziendale prevista e gli estremi della certificazione, compresi organismo emittente e data di rilascio. L’impresa dovrà inoltre dichiarare di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi. Chi presenterà la domanda nella prima finestra utile successiva al conseguimento della certificazione, precisa il decreto, viene ammesso al beneficio per l’intero periodo di validità. L’Inps indicherà i termini e le modalità operative, verificherà le informazioni dichiarate e autorizzerà la fruizione dello sgravio.

Il beneficio opera con risorse destinate allo scopo: 7 milioni per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le domande presentate e considerate ammissibili superino la disponibilità, l’importo riconosciuto a ogni azienda sarà riproporzionato. Probabilmente l’Istituto fisserà delle finestre temporali annue entro cui i datori dovranno inoltrare le istanze. Una volta chiuso l’invio, l’ente di previdenza provvederà all’assegnazione dei fondi, riducendo l’ampiezza dello sgravio in caso di incapienza delle disponibilità economiche.

Anche per questo aiuto, così come per altre facilitazioni, le aziende devono rispettare i vincoli imposti dall’articolo 1175, comma 1, della legge 296/2006 tra cui il possesso del Durc, il rispetto dei Ccnl, l’applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, l’azienda non deve essere incorsa in violazioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro. In genere, si legge nel documento in esame, il datore di lavoro deve rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato. Il decreto affida all’Inps il compito di eseguire i controlli necessari ai fini del riconoscimento dell’esonero.

Per chiarimenti e assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

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