L’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, universalmente noti con l’acronimo ISA, rappresenta un adempimento importante nel sistema tributario italiano, le cui dinamiche subiscono periodici aggiornamenti normativi ed interpretativi da parte dei vertici dell’amministrazione finanziaria.
Con la pubblicazione della Circolare Agenzia Entrate 6.7.2026, n. 4/E e le disposizioni del DM 31.3.2026, l’analisi dettagliata delle fattispecie di esclusione assume una rilevanza fondamentale per la corretta predisposizione del modello REDDITI 2026, relativo al periodo d’imposta duemilaventicinque.
La corretta individuazione di tali esimenti non esaurisce i suoi effetti sulla mera compilazione dichiarativa, ma si riflette in modo diretto e vincolante sulle facoltà strategiche del contribuente, precludendo l’accesso al Concordato Preventivo Biennale, comunemente denominato CPB, per il biennio duemilaventisei duemilaventisette, nonché impedendo la fruizione dei benefici associati al regime premiale.
Le fonti normative che delineano rigorosamente l’ambito applicativo di queste disposizioni si fondano sull’Art. 9-bis, DL n. 50/2017, integrato dalle istruzioni generali del modello e dai documenti di prassi, comprese le informative edite da SEAC. Al fine di comprendere compiutamente l’evoluzione del quadro normativo, occorre innanzitutto evidenziare le scelte operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annualità di riferimento. Il MEF non ha ritenuto necessario introdurre nuove cause di esclusione, azzerando le eccezionali deroghe connesse ai passati periodi emergenziali. Al contempo, il dicastero non ha confermato per il periodo d’imposta duemilaventicinque le specifiche fattispecie di esclusione precedentemente applicabili agli Enti del Terzo settore, alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle imprese sociali, storicamente identificate dai codici otto, nove e dieci. L’eliminazione temporanea di queste cause trova la sua giustificazione tecnica nell’abrogazione della clausola che subordinava l’efficacia delle tutele all’autorizzazione dell’Unione Europea e nella contestuale ridefinizione della decorrenza delle tutele del Decreto Legislativo numero centodiciassette del duemiladiciassette, stabilita a partire dal primo gennaio duemilaventisei. Di conseguenza, queste esimenti verranno reintrodotte esclusivamente a partire dal modello REDDITI 2027.
Sotto il profilo strettamente operativo, la sussistenza di una causa di esclusione deve essere esplicitata all’interno dei quadri impositivi del modello REDDITI 2026. I contribuenti sono tenuti a riportare lo specifico codice numerico assegnato alla propria situazione nella casella dedicata posizionata all’interno del rigo RF1 per i soggetti in contabilità ordinaria, del rigo RG1 per le imprese in contabilità semplificata, oppure del rigo RE1 per gli esercenti arti e professioni. Sebbene la regola generale stabilisca che la presenza di una causa di esclusione esoneri il contribuente dall’obbligo di compilazione e presentazione del modello ISA, l’ordinamento prevede rigorose deroghe strutturali in cui la trasmissione dei dati contabili ed extracontabili rimane tassativa.
Tale obbligo di compilazione, finalizzato alla sola acquisizione delle informazioni e attuato sbarrando l’apposita casella nel frontespizio, sussiste per le imprese definite multiattività, per i partecipanti a un Gruppo IVA e per i soggetti che esercitano in forma d’impresa attività professionali protette. Queste ultime includono gli studi di ingegneria identificati dall’indice EK02U, gli studi legali associati all’indice EK04U, i servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro mappati dall’indice EK05U, gli studi di architettura rientranti nell’indice EK18U e i servizi veterinari connessi all’indice EK22U. Altresì, i contribuenti che hanno aderito al regime del CPB per i periodi precedenti mantengono l’obbligo di presentare il modello omettendo i codici di esclusione.
Esaminando analiticamente le singole fattispecie codificate, il codice 1 disciplina l’esclusione per inizio attività nel corso del duemilaventicinque, estendendo la sua efficacia anche ai soggetti che hanno avviato la propria partita IVA in coincidenza con la data del primo gennaio del medesimo anno. L’orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria chiarisce che la preclusione espressa dal codice 1 può essere invocata esclusivamente nell’annualità d’imposta in cui è stato presentato il modello ministeriale di richiesta della posizione IVA, ovvero i modelli AA7 o AA9. Qualora l’effettivo avvio dei cicli produttivi si collochi in un momento successivo rispetto alla formale costituzione della società o all’apertura della partita IVA, il contribuente non potrà reiterare l’utilizzo del primo codice nel secondo anno, ma dovrà fare ricorso alla distinta causa di esclusione legata al non normale svolgimento delle attività commerciali.
L’impianto interpretativo conferma che l’esclusione per inizio attività opera anche nelle ipotesi configurabili come mera prosecuzione di attività precedentemente esercitate da altri soggetti giuridici.
Questo scenario si realizza tipicamente a seguito del compimento di operazioni straordinarie sul capitale o sulla struttura aziendale, quali l’acquisto d’azienda, l’affitto d’azienda, i processi di trasformazione, le operazioni di fusione, le procedure di scissione, gli atti di successione o donazione d’azienda, nonché l’apporto mediante conferimento d’azienda all’interno di una società di nuova costituzione.
La fattispecie speculare è regolata dal codice 2, che sancisce l’esclusione per cessazione attività avvenuta nel corso del duemilaventicinque, includendo espressamente i casi in cui la chiusura formale sia intervenuta nella giornata del trentuno dicembre duemilaventisette. Sotto il profilo procedurale, i chiarimenti ministeriali specificano che il lasso temporale che precede l’ingresso ufficiale nella fase di liquidazione strutturale si configura pienamente come cessazione dell’attività, determinando l’applicazione dell’esimente e il correlato esonero dalla compilazione del modello analitico.
Il codice 3 delimita l’esclusione parametrata sulle dimensioni economiche del contribuente, fissando una soglia massima basata sull’ammontare ricavi o sull’ammontare compensi superiore a euro cinquemilionicentosessantaquattromilacinquecentosessantanove. La determinazione di questo sbarramento quantitativo segue le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma subisce una specifica correzione metodologica per taluni indici di affidabilità afferenti al comparto immobiliare e delle costruzioni.
Nello specifico, per gli indici denominati EG40U relativo a locazione, valorizzazione e compravendita di beni immobili, EG50U riguardante intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e finitura degli edifici, EG69U dedicato alle costruzioni generali ed EK23U associato ai servizi di ingegneria integrata, il volume dei ricavi deve essere obbligatoriamente incrementato del valore delle rimanenze finali e ridotto dell’importo delle esistenze iniziali.
Il codice 4 accorpa tutte le situazioni riconducibili a un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Le istruzioni ministeriali forniscono una mappatura dettagliata, sebbene esemplificativa, degli eventi idonei a giustificare l’attribuzione di questo codice. Vi rientrano le imprese poste in stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione giudiziale.
La norma tutela anche l’imprenditore laddove l’attività non sia iniziata a causa del protrarsi della costruzione dell’impianto produttivo oltre il primo anno per cause estranee alla sua volontà, oppure per il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili, o ancora nel caso in cui la struttura svolga unicamente attività di ricerca propedeutica all’avvio commerciale. Costituisce motivo di non normale svolgimento anche l’interruzione attività estesa all’intero anno solare dovuta alla ristrutturazione dei locali, a condizione che i lavori interessino la totalità degli spazi in cui si sviluppa l’impresa. Parimenti, l’esclusione si attiva se l’imprenditore individuale o la società abbiano concesso in affitto l’unica azienda di proprietà, in caso di sospensione attività comunicata formalmente alla Camera di Commercio, o qualora si verifichi una modifica attività in corso d’anno. Per i lavoratori autonomi, rileva l’interruzione causata da provvedimenti disciplinari che coprano la maggior parte del periodo d’imposta.
Una menzione specifica è riservata agli eventi sismici, i quali generano la non normalità dello svolgimento aziendale al ricorrere di quattro scenari distinti: la presenza di danni ai locali che ne determinino l’inagibilità totale o parziale attestata da controlli tecnici, i danni alle scorte di magazzino tali da provocare una prolungata interruzione del ciclo di produzione, l’impossibilità oggettiva di accedere ai locali aziendali poiché situati in aree soggette a divieto assoluto di accesso per la maggior parte dell’anno successivo al sisma, ed infine la contrazione drammatica o la sospensione attività derivante dal fatto di avere come unico o principale cliente un soggetto economico stabilito nella zona terremotata che abbia a sua volta interrotto le proprie funzioni.
La modifica attività in corso d’anno riceve una trattazione dettagliata poiché la causa di esclusione opera esclusivamente se la nuova professione intrapresa appartiene a un codice attività inserito in un modello ISA differente rispetto a quello applicabile all’attività precedentemente svolta. Questa fattispecie si estende anche all’ipotesi di nuova attività aggiunta in corso d’anno, qualora la nuova linea di business, avviata a anno inoltrato, vada a sostituire la precedente configurandosi come prevalente sotto il profilo del conseguimento dei ricavi complessivi.
Un meccanismo analogo governa la cessazione attività prevalente in corso d’anno. In questa circostanza, l’attività che ha generato la quota maggiore di ricavi viene di fatto sostituita da un’attività secondaria preesistente che garantiva volumi inferiori; affinché si configuri l’esclusione con codice 4, le due attività, quella cessata e quella residua, non devono risultare catalogate all’interno del medesimo indice.
Il quadro delle esimenti prosegue con il codice 5, riservato ai contribuenti che si avvalgono di regimi di determinazione del reddito con criteri forfetari, fattispecie che include anche le associazioni sportive dilettantistiche, escludendole dal campo di applicazione degli indicatori fiscali. Il codice 6 interviene nelle situazioni di asimmetria strutturale definite come classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello. Questo accade ogniqualvolta la natura giuridica del reddito percepito sia incompatibile con la struttura dei quadri contabili predisposti per l’indice di riferimento, come nel caso di un professionista autonomo abbinato a un indice sprovvisto del quadro riservato al lavoro autonomo.
All’interno di questa categoria si collocano le società tra professionisti, identificate con l’acronimo STP. Per queste realtà, che esercitano in forma d’impresa attività tipiche delle professioni protette nei settori di ingegneria, legge, consulenza del lavoro, architettura e veterinaria, è prevista una deroga compilativa. Al fine di consentire all’amministrazione finanziaria la raccolta di dati utili all’elaborazione e alla revisione dei futuri indici, le STP devono comunque presentare il modello compilando le apposite sezioni del personale, il quadro F dei dati d’impresa e il quadro E di revisione.
Il codice 7 disciplina la complessa gestione dei contribuenti multiattività, termine che qualifica i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa non catalogate nel medesimo indice di affidabilità. L’esclusione scatta qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle attività secondarie, sommati a quelli derivanti da eventuali attività complementari, ecceda la quota del trenta per cento rispetto al volume totale dei ricavi dichiarati. In presenza di questa specifica condizione, il contribuente è obbligato a valorizzare il codice nel relativo rigo dichiarativo e a trasmettere il modello provvedendo alla compilazione del dettagliato prospetto multiattività per la sola finalità di acquisizione dei dati.
La norma precisa che l’esercizio di specifiche attività ritenute complementari per legge ad alcune attività prevalenti, come nel comparto della ristorazione, dei bar e degli alberghi, non determina l’esclusione, a prescindere dal superamento o meno della soglia del trenta per cento.
Le ultime categorie di esonero riguardano forme societarie specifiche e aggregazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il codice 11 è destinato alle società cooperative, alle società consortili e ai consorzi che svolgono la propria attività di natura mutualistica ed economica esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, estendendosi anche alle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano unicamente a vantaggio degli utenti stessi.
Il codice 12 circoscrive l’inapplicabilità dell’indice dei trasporti terrestri per i soggetti che esercitano, strutturati in forma di cooperativa, l’attività di trasporto su taxi o di trasporto mediante noleggio di veicoli con conducente. Il codice 13 esenta dall’applicazione degli indicatori le corporazioni di piloti di porto operanti nel settore dei trasporti marittimi e dei servizi connessi.
Infine, il codice 14 sancisce l’esclusione sistematica per i soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che risultano partecipanti a un Gruppo IVA, imponendo loro l’indicazione del codice e la contestuale compilazione del modello per le finalità di raccolta informativa istituzionale.
Per maggiori chiarimenti assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.
Tabella riassuntiva:
| Codice | Causa di Esclusione | Mod. ISA | Specifiche e Vincoli |
| 1 | Inizio attività nel 2025. | NO | Solo anno di richiesta P.IVA (mod. AA7/AA9). Vale anche per operazioni straordinarie (es. fusione, affitto/acquisto azienda). |
| 2 | Cessazione attività nel 2025. | NO | Include il periodo che precede la liquidazione formale. |
| 3 | Ricavi/compensi oltre € 5.164.569. | NO | Per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U, EK23U: ricavi + rimanenze finali – esistenze iniziali. |
| 4 | Non normale svolgimento attività. | NO | Liquidazione , ristrutturazione totale locali , affitto unica azienda , sisma , modifica attività in corso d’anno (con cambio ISA). |
| 5 | Criteri forfetari. | NO | Determinazione forfetaria del reddito (es. associazioni sportive dilettantistiche). |
| 6 | Categoria reddituale diversa. | NO / SI (*) | Reddito incompatibile con i quadri contabili ISA. (*) Obbligo SI per STP (Società tra Professionisti) ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U, EK22U. |
| 7 | Multiattività. | SI | Più attività d’impresa con ISA diversi: ricavi delle secondarie superiori al 30% del totale. |
| 11 | Cooperative e Consorzi. | NO | Se operano esclusivamente a favore delle imprese socie/associate o di utenti soci non imprenditori. |
| 12 | Taxi / Noleggio con conducente. | NO | Cooperative esercenti attività di trasporto su taxi (49.33.10) o NCC (49.33.20) per ISA DG72U. |
| 13 | Corporazioni di piloti di porto. | NO | Relativamente alle attività connesse all’ISA EG77U. |
| 14 | Gruppo IVA. | SI | Soggetti partecipanti a un Gruppo IVA; compilazione solo per acquisizione dati. |


