Nell’ambito delle numerose novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), il legislatore ha inteso riproporre due istituti di fondamentale importanza per la riorganizzazione patrimoniale delle imprese e delle società: l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e l’estromissione dei beni dal patrimonio delle imprese individuali. Queste misure, configurate come un regime fiscale temporaneo, offrono ai contribuenti l’opportunità di estromettere determinati asset dal regime d’impresa beneficiando di condizioni fiscali di favore rispetto alle procedure ordinarie.

La normativa disciplina in modo puntuale l’ambito soggettivo di applicazione, stabilendo requisiti stringenti per i soci beneficiari. Il regime di favore, infatti, è riservato ai soci che risultino iscritti nel libro dei soci, laddove tale registro sia prescritto, alla data del 30 settembre 2025. Tuttavia, il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia per includere anche coloro che, pur non essendo iscritti a tale data, provvedano all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Condizione imprescindibile per tale estensione è che la titolarità della partecipazione sia comprovata da un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Sotto il profilo oggettivo, le operazioni agevolabili riguardano le società commerciali che procedono all’assegnazione o alla cessione di beni ai propri soci. È fondamentale sottolineare che l’agevolazione non copre l’intero patrimonio aziendale, ma è circoscritta esclusivamente ai beni immobili o mobili registrati che non siano utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività. La norma fissa un termine perentorio per il perfezionamento degli atti di assegnazione o cessione agevolata, individuato nel 30 settembre 2026. Entro questa data, le società interessate devono completare il trasferimento giuridico dei beni per poter accedere al regime sostitutivo previsto dalla legge!

Il vantaggio fiscale risiede nella modalità di determinazione e liquidazione delle imposte dovute sull’operazione. In luogo delle aliquote ordinarie, le società commerciali sono tenute a versare un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’aliquota di tale imposta è fissata generalmente nella misura dell’8%. Tuttavia, il legislatore ha previsto un inasprimento dell’aliquota per le cosiddette società di comodo o non operative: nel caso in cui la società non superi il test di operatività, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 10,5%.

Il perimetro applicativo della norma non si limita alle sole operazioni di assegnazione o cessione, ma contempla anche le operazioni straordinarie di trasformazione societaria. Il medesimo regime agevolato, infatti, è applicabile alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che optano per la trasformazione in società semplici. Anche in questo caso, la condizione temporale impone che la trasformazione si perfezioni entro il termine del 30 settembre 2026.

Un ulteriore aspetto tecnico di rilievo riguarda il trattamento delle riserve contabili. Nel contesto di queste operazioni, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva specifica, con aliquota del 13%, sulle riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci. La medesima imposizione colpisce le riserve delle società che decidono di trasformarsi.

Le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva sono state strutturate per garantire una certa flessibilità finanziaria alle imprese. Il pagamento non deve avvenire in un’unica soluzione, ma è ripartito in due rate. La prima rata, di importo più consistente pari al 60% del totale dovuto, deve essere versata entro il 30 settembre 2026. La seconda rata, a saldo del restante 40%, deve essere corrisposta entro il 30 novembre 2026.

Parallelamente alla disciplina per le società, la Legge di Bilancio 2026 ha disposto la riedizione dell’estromissione dei beni per le imprese individuali. Questa misura si rivolge agli imprenditori individuali che intendono escludere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali. È importante notare che l’agevolazione riguarda specificamente gli immobili che, per loro natura o destinazione, non sono produttivi di reddito fondiario. Per poter accedere a questa opportunità, l’imprenditore deve possedere i beni in questione alla data del 31 ottobre 2025.

A differenza della disciplina societaria, l’estromissione per le ditte individuali prevede una finestra temporale di esercizio dell’opzione differente e più ristretta. L’operazione di esclusione dei beni dal patrimonio d’impresa deve essere posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. Il rispetto di questo intervallo è fondamentale per la validità dell’opzione fiscale. Inoltre, la norma stabilisce una regola di retroattività degli effetti: indipendentemente dalla data in cui viene formalizzata l’estromissione nel corso della finestra temporale indicata, gli effetti dell’operazione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Anche per gli imprenditori individuali è previsto un piano di versamento rateale dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione. Il calendario dei pagamenti differisce tuttavia da quello previsto per le società. I versamenti devono essere effettuati in due tranches: la prima rata scade il 30 novembre 2026, mentre la seconda rata, per la parte rimanente, deve essere versata entro il 30 giugno 2027. Questa tempistica differenziata tiene conto delle specificità gestionali delle ditte individuali e allinea gli adempimenti fiscali con le scadenze tipiche del versamento delle imposte sui redditi.

Per maggiore chiarezza alleghiamo una tabella di sintesi

Tabella di Sintesi: Assegnazione agevolata ed estromissione 2026

Caratteristica / Aspetto Assegnazione/Cessione Agevolata ai Soci Estromissione Beni Imprese Individuali
Soggetti Beneficiari Società commerciali e società di gestione beni (in caso di trasformazione) Imprese individuali
Beni Oggetto dell’Agevolazione Beni immobili o mobili registrati non strumentali Beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario
Requisito Temporale (Status) Soci iscritti al 30 settembre 2025 (o entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge se con titolo anteriore al 01/10/2025) Beni posseduti alla data del 31 ottobre 2025
Finestra Temporale Operazione Atto di assegnazione, cessione o trasformazione da stipulare entro il 30 settembre 2026 Operazione di estromissione da porre in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026
Decorrenza Effetti Dalla data dell’atto. Retroattiva al 1° gennaio 2026
Aliquote Imposta Sostitutiva 8%: Aliquota ordinaria
10,5%: Società non operative (di comodo)
13%: Riserve in sospensione d’imposta annullate
Applicazione dell’imposta sostitutiva prevista per l’estromissione (riproposizione del regime precedente)
Scadenze Versamenti 1ª Rata (60%): entro il 30 settembre 2026.

2ª Rata (40%): entro il 30 novembre 2026

1ª Rata: entro il 30 novembre 2026.

2ª Rata (saldo): entro il 30 giugno 2027

Per assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

error: