Il mondo del non profit italiano sta attraversando una fase di profonda evoluzione digitale e normativa, un percorso che vuole rendere il comparto sempre più solido, riconoscibile e, soprattutto, trasparente. Al centro di questa trasformazione troviamo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, meglio conosciuto con l’acronimo RUNTS, che rappresenta ormai la bussola per ogni ente che voglia operare con pieni diritti e doveri nel panorama sociale del nostro Paese. Recentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 ha introdotto aggiornamenti di fondamentale importanza, recependo le novità della Legge n. 104 del 2024 e modificando in modo significativo il precedente decreto del 2020 che regolamentava le procedure di iscrizione e deposito degli atti.
Queste nuove disposizioni non sono semplici tecnicismi burocratici, ma rispondono a una necessità concreta emersa nei primi anni di attuazione della riforma: quella di semplificare l’accesso e la gestione delle procedure informatiche per migliaia di realtà che, pur avendo una straordinaria anima sociale, hanno spesso riscontrato difficoltà nel confrontarsi con piattaforme telematiche talvolta percepite come ostiche.
Il principio cardine che muove queste innovazioni è la trasparenza, un concetto che permea l’intera riforma del Terzo settore e che impone obblighi di informazione rigorosi verso i terzi e verso l’intera collettività. Attraverso il registro pubblico, chiunque può infatti consultare i dati anagrafici di un ente, le sue attività, i titolari delle cariche sociali o estrarre documenti fondamentali come lo statuto, l’atto costitutivo e i bilanci. Tuttavia, per far sì che questa vetrina sia realmente utile, è indispensabile che le informazioni contenute siano costantemente aggiornate e veritiere. Proprio per facilitare questo costante dialogo tra gli enti e la pubblica amministrazione, il nuovo decreto ha finalmente istituzionalizzato la figura del delegato. Si tratta di un’apertura attesa da tempo, che permette al rappresentante legale di farsi affiancare o sostituire da un soggetto terzo nella gestione delle pratiche telematiche.
Fino ad oggi, la responsabilità di presentare la domanda di iscrizione o di procedere agli aggiornamenti ricadeva quasi esclusivamente sulla figura del legale rappresentante o, in casi limitati, sugli amministratori o su professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti. Con il nuovo assetto normativo, il conferimento della delega può essere rivolto a una persona individuata dall’ente, senza che quest’ultima debba necessariamente possedere particolari requisiti o abilitazioni professionali specifiche. Questa scelta legislativa riconosce implicitamente il valore delle reti di supporto e dei collaboratori interni o esterni che spesso già supportano operativamente le associazioni. È importante però distinguere tra le due tipologie di delega previste, poiché esse comportano diversi gradi di responsabilità e operatività sulla piattaforma.
La prima tipologia è quella che riguarda esclusivamente la compilazione dell’istanza. In questo scenario, il delegato agisce come un supporto tecnico che inserisce i dati nel sistema, ma la firma finale e la responsabilità ultima sulla veridicità di quanto dichiarato restano in capo al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa a cui aderisce. La seconda opzione è invece la delega completa, che estende il potere del delegato anche alla sottoscrizione e all’invio telematico della pratica. In questo caso, il soggetto incaricato assume una posizione di rilievo, facendosi carico della responsabilità legale per la veridicità delle attestazioni fornite e per la conformità dei documenti digitali rispetto agli originali cartacei. Per garantire la massima correttezza, il sistema informatico genera automaticamente un modello di delega che deve essere inserito tra gli allegati dell’istanza stessa. Bisogna prestare molta attenzione a questo passaggio, poiché le dichiarazioni rese all’interno del portale RUNTS sono soggette alle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
Nonostante questa generale apertura alla semplificazione, il legislatore ha mantenuto un approccio più cauto per quanto riguarda i gruppi comunali di protezione civile. Per queste realtà, caratterizzate da un legame intrinseco e fortissimo con l’ente locale di appartenenza e regolate dal Codice della Protezione Civile, la possibilità di delega è subordinata alle direttive specifiche dell’autorità politica competente. Alcune regioni, come la Puglia e la Lombardia, hanno già espresso orientamenti restrittivi o indicazioni specifiche che limitano questa facoltà, sottolineando come la natura particolare di questi enti richieda procedure di iscrizione e gestione che seguono binari parzialmente diversi rispetto agli altri Enti del Terzo Settore.
Sempre nell’ottica di alleggerire il carico documentale, il D.M. n. 2/2026 ha introdotto un’altra novità molto apprezzata: la rimozione dell’obbligo di depositare le copie dei verbali contenenti la delibera di approvazione per quanto riguarda gli ultimi due bilanci precedenti l’iscrizione. Questo snellimento procedurale permette di concentrarsi maggiormente sulla sostanza dei dati economici e sociali, pur mantenendo fermi i termini per i depositi ordinari. A tal proposito, è fondamentale ricordare che i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi e, dove previsto, il bilancio sociale devono essere caricati sulla piattaforma entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. A questi documenti vanno allegate anche le relazioni dell’organo di controllo e dei revisori, se istituiti, e per le fondazioni è richiesta la copia della delibera di approvazione.
Un’altra novità del nuovo decreto riguarda l’aggiornamento annuale dei dati, un obbligo che prima era limitato principalmente alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e che ora viene esteso a tutti gli enti iscritti. Entro il 30 giugno di ogni anno, ogni realtà deve comunicare le eventuali variazioni avvenute rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente in merito a informazioni vitali per la trasparenza sociale. Tra queste figurano il numero dei soci o associati con diritto di voto, la consistenza del personale dipendente o parasubordinato e, dato di estrema rilevanza, il numero dei volontari iscritti nel registro o aderenti di cui l’ente si avvale. Questa ricognizione annuale permette allo Stato e ai cittadini di avere una fotografia fedele dell’impatto occupazionale e della partecipazione civile che il Terzo settore genera quotidianamente.
Oltre a questo appuntamento annuale, esistono delle modifiche che richiedono una comunicazione tempestiva, da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. La lista è lunga e tocca ogni aspetto della vita associativa: dal cambio della denominazione o della sede legale alla variazione della partita IVA, fino all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ai contatti telefonici. Devono essere comunicate entro lo stesso termine anche le modifiche che riguardano la forma giuridica, le attività di interesse generale esercitate e le generalità del nuovo legale rappresentante o dei titolari di cariche sociali, specificando poteri, limitazioni e data della nomina. È altrettanto cruciale depositare gli atti che sanciscono trasformazioni, fusioni, scissioni o lo scioglimento dell’ente, così come le variazioni che portano alla perdita della natura non commerciale o il riacquisto della stessa.
Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai casi di affiliazione a una rete associativa. Con le recenti modifiche, è diventato obbligatorio depositare l’attestazione di adesione rilasciata dal legale rappresentante della rete sia in fase di iscrizione che durante gli aggiornamenti. Se un ente è affiliato a più reti, dovrà produrre un’attestazione per ognuna di esse. Infine, la norma non dimentica le imprese sociali, per le quali resta confermato il rinvio alle modalità di deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 2018.
Per ulteriori approfondimenti il nostro Studio è a vostra disposizione.
Tabella Sintetica Adempimenti e Deleghe RUNTS (D.M. 2/2026)
| Scadenza / Note | |
| Delega “Sola Compilazione” | Compilazione tecnica dell’istanza. Sottoscrizione e responsabilità (dati dichiarati) restano in capo al Legale Rappresentante. |
| Delega “Completa” | Compilazione, sottoscrizione e invio istanza. Responsabilità penale (ex artt. 46, 47, 76 D.P.R. 445/2000) per veridicità e conformità in capo al delegato. Esclusa per Gruppi comunali Protezione Civile (es. Puglia, Lombardia). |
| Deposito Bilancio d’Esercizio | Bilancio, rendiconti raccolte fondi, bilancio sociale e relazioni organi controllo/revisione. Entro 180 giorni dalla chiusura esercizio. Per le Fondazioni: obbligatorio deposito copia verbale di approvazione. |
| Aggiornamento Annuale Dati | Variazione numero soci, lavoratori e volontari (riferiti al 31/12 precedente). Entro 30 giugno. Obbligo esteso a tutti gli ETS (precedentemente solo ODV/APS); solo in caso di modifiche. |
| Variazioni Statutarie e Anagrafiche | Dati atto costitutivo/statuto e anagrafica (Sede, PEC, cariche, attività, P.IVA, forma giuridica). Entro 30 giorni dall’evento. Perdita natura non commerciale: 30 giorni da approvazione bilancio periodo d’imposta di riferimento. |
| Attestazione Adesione Reti | Deposito attestazione affiliazione a reti associative o altri ETS. In fase di iscrizione o aggiornamento. Obbligatorio allegare attestazione distinta per ogni ente di affiliazione. |
