La recente manovra fiscale del 2024 ha confermato la proroga del taglio del cuneo fiscale per un ulteriore anno, permettendo ai lavoratori dipendenti di beneficiare di sconti sulle trattenute contributive mensili. Tuttavia, vi è una significativa eccezione: le tredicesime non rientrano nell’agevolazione.
Il comma 15 dell’art. 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, che costituisce la legge di bilancio del 2024, stabilisce le misure degli sconti. Si conferma uno sconto del 7% per retribuzioni fino a 1.923 euro mensili e del 6% per quelle superiori ma non oltre i 2.692 euro.
Il finanziamento di questa misura ammonta a 10,7 miliardi di euro, rappresentando la componente più consistente dell’intera manovra. Come negli anni precedenti, è importante sottolineare che il taglio dei contributi non incide sul calcolo delle prestazioni, inclusa la pensione, dei lavoratori.
Il bonus contributivo è stato introdotto nel 2022, con sconti del 0,8% nel primo semestre e del 2% nel secondo, applicati fino a un limite di retribuzione lorda di 2.692 euro mensili. Nel 2023, la legge di bilancio ha introdotto diverse misure e limiti, inclusa un’ulteriore maggiorazione del 4% nel periodo da luglio a dicembre.
Nel 2024, la proroga mantiene le stesse misure e limiti di retribuzione, ma introduce una novità: gli effetti sul rateo di tredicesima. Contrariamente a quanto accaduto per il bonus del 4% nell’anno precedente, la tredicesima mensilità è completamente esclusa dall’agevolazione, così come eventuali mensilità aggiuntive.
L’incentivo si estende a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato. Tuttavia, i lavoratori domestici sono esclusi, poiché già beneficiari di una disciplina agevolata in materia di contribuzione.
La condizione principale per usufruire dell’incentivo è possedere una retribuzione mensile non superiore a 2.692 euro, ovvero 35.000 euro annui. Il beneficio può essere applicato sia ai lavoratori già assunti al 1° gennaio 2024 che a quelli eventualmente assunti nel corso dell’anno.
Il datore di lavoro non deve soddisfare requisiti specifici, e il bonus contributivo è cumulabile con altri esoneri contributivi, nei limiti della contribuzione dovuta. Non essendo un incentivo all’assunzione, non richiede neanche il documento unico di regolarità contributiva (Durc).
La riduzione contributiva del 6% o 7% si applica mensilmente, con la condizione che la retribuzione mensile non superi i limiti prestabiliti. Tuttavia, la tredicesima mensilità è esclusa dall’agevolazione, e la verifica delle soglie retributive deve essere effettuata separatamente per la retribuzione mensile e i ratei di tredicesima.
Nel settore agricolo, il taglio del cuneo fiscale presenta particolarità, poiché il calcolo della contribuzione avviene direttamente tramite il “servizio di tariffazione” dell’Inps. La misura dell’esonero viene determinata in base all’imponibile previdenziale dichiarato mensilmente.
In sintesi, la manovra fiscale del 2024 proroga il taglio del cuneo fiscale, confermando le misure degli sconti, escludendo le tredicesime dall’agevolazione, mentre il beneficio continua a rappresentare un incentivo significativo per i lavoratori dipendenti con retribuzioni contenute.
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