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La normativa italiana riconosce un ruolo sempre più centrale alla trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, imponendo specifici obblighi informativi ai soggetti beneficiari di sovvenzioni e aiuti di Stato.

In questo contesto, la Legge numero 124 del 4 agosto 2017 rappresenta il punto fondamentale che disciplina la pubblicità delle erogazioni pubbliche, imponendo alle imprese un adempimento annuale che richiede estrema attenzione sia nelle tempistiche sia nelle modalità di esecuzione. Per l’anno in corso, la scadenza da evidenziare è quella del 30 giugno 2026, termine entro il quale le aziende devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa durante il corso dell’anno 2025.

L’obbligo di trasparenza non riguarda indistintamente ogni sussidio, ma scatta nel momento in cui l’importo complessivo delle erogazioni ricevute nel periodo di riferimento risulta superiore alla soglia di 10.000 euro. È fondamentale sottolineare che questo limite non deve essere inteso per ogni singolo contributo, ma va calcolato sommando tutte le somme percepite nel corso dell’anno solare precedente. Qualora tale soglia venga superata, l’impresa è tenuta a rendere pubblici i dati relativi ai soggetti erogatori, agli importi incassati e alle causali dei versamenti, seguendo percorsi comunicativi differenti a seconda della natura giuridica e della struttura organizzativa dell’attività stessa.

Per quanto riguarda le modalità operative di pubblicazione, la normativa distingue chiaramente tra le società che redigono il bilancio in forma ordinaria e le realtà di dimensioni minori. Le imprese tenute alla redazione del bilancio ordinario devono normalmente inserire l’informativa dettagliata all’interno della Nota Integrativa al bilancio, garantendo così che i dati siano parte integrante della documentazione contabile ufficiale consultabile dai terzi. Questa procedura assicura una trasparenza diretta e immediata per tutte le società di capitali che superano determinati parametri dimensionali. In tale ambito, lo Studio Pallino, nella redazione del bilancio delle Srl e delle Spa, escluse le microimprese, provvede a inserire il relativo paragrafo sin dal 2023.

Diversa è invece la procedura prevista per le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota Integrativa in forma estesa  e comunque non seguite da chi vi scrive, una categoria che comprende molte società a responsabilità limitata in forma abbreviata, le microimprese, le imprese individuali e le società di persone. In questi casi, la pubblicazione deve obbligatoriamente avvenire sul sito internet aziendale. Qualora l’impresa non disponga di un proprio sito web, il legislatore ammette la possibilità di adempiere all’obbligo attraverso la pubblicazione delle informazioni sul portale digitale dell’associazione di categoria a cui l’impresa appartiene, come ad esempio Fedimprese, Confcommercio, CNA, Confartigianato o realtà analoghe. Questa opzione garantisce anche alle realtà più piccole o meno digitalizzate uno strumento efficace per rispettare i dettami della Legge 124/2017 senza dover necessariamente sostenere i costi di gestione di una piattaforma web proprietaria.

Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda il coordinamento tra gli obblighi di pubblicità aziendale e il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, noto anche con l’acronimo RNA. Molti dei contributi erogati risultano infatti già inseriti e visibili all’interno di questo registro pubblico. La normativa prevede che, in tali circostanze, l’obbligo informativo a carico dell’impresa possa considerarsi assolto anche mediante un semplice rinvio al Registro, a condizione che gli aiuti ricevuti siano stati effettivamente e correttamente registrati all’interno della piattaforma ministeriale. Tale meccanismo di rinvio semplifica notevolmente l’onere burocratico per l’imprenditore, a patto che venga effettuata una verifica preventiva sulla completezza dei dati presenti nel portale RNA.

Oltre all’atto formale della pubblicazione, è di vitale importanza che le imprese curino con estrema precisione la conservazione della documentazione a supporto delle dichiarazioni rese. In caso di controlli da parte delle autorità competenti, l’impresa deve essere in grado di esibire la visura tratta dal Registro Nazionale Aiuti di Stato e i relativi provvedimenti di concessione che attestano il diritto a percepire il beneficio. Allo stesso modo, devono essere conservate con cura le quietanze e le contabili bancarie che provano l’effettivo incasso delle somme, oltre a una copia della pagina web pubblicata che attesti l’avvenuto adempimento pubblicitario nei termini di legge.

L’inosservanza di tali obblighi comporta conseguenze severe, specialmente a seguito delle novità introdotte a partire dal primo gennaio 2023, data dalla quale il regime sanzionatorio è diventato pienamente operativo e più rigoroso. In caso di omissione della pubblicazione entro i termini stabiliti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con la fissazione di un importo minimo non derogabile di 2.000 euro. È fondamentale comprendere che il pagamento della sanzione non estingue l’obbligo originario; l’impresa resta comunque tenuta a regolarizzare la propria posizione pubblicando i dati mancanti. Qualora l’azienda non provveda alla regolarizzazione entro i termini prescritti, la normativa prevede un’ulteriore e ben più pesante conseguenza: la richiesta di rimborso integrale delle somme ricevute.

Per chiarimenti e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.

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