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Regole di esclusione IRAP e modalità di recupero dei crediti

 La disciplina relativa al trattamento fiscale dei dividendi infra-UE percepiti da specifici soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario subisce una significativa evoluzione normativa a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

La nuova regolamentazione stabilisce che i proventi derivanti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), a condizione che quest’ultimo garantisca un effettivo scambio di informazioni tramite appositi accordi con l’Italia, beneficino di una rilevante esclusione dalla base imponibile. Nello specifico, tali dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare complessivo.

L’applicazione di tale regime di favore è tuttavia subordinata al rispetto di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore. Il primo vincolo riguarda l’entità dell’investimento, in quanto il soggetto percepente deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che effettua la distribuzione degli utili. 4

Oltre alla soglia quantitativa, è previsto un requisito di natura temporale, secondo il quale la partecipazione deve essere stata detenuta in modo ininterrotto per un periodo minimo di almeno un anno.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica del soggetto distributore, la norma richiede che la società estera rivesta una delle forme societarie specificamente previste nell’allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE. È inoltre necessario che la società che distribuisce gli utili risieda fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tale residenza deve essere effettiva e non meramente formale, nel senso che l’ente non deve essere considerato residente al di fuori del territorio dell’Unione Europea ai sensi di eventuali Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi stipulate con Stati terzi.

Un ulteriore elemento fondamentale per l’accesso all’esclusione della base imponibile IRAP riguarda il regime impositivo a cui è sottoposta la società partecipata nel proprio Stato di residenza. Il soggetto distributore deve essere assoggettato a una delle imposte indicate nella citata direttiva europea, senza poter beneficiare di regimi di opzione o di esonero che non risultino limitati dal punto di vista territoriale o temporale.

Per quanto concerne la natura degli strumenti finanziari, la disposizione chiarisce che il beneficio si applica ai dividendi provenienti da titoli e strumenti per i quali è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Oltre alla definizione del regime a regime, la normativa introduce disposizioni di natura transitoria e procedurale per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025. Viene infatti riconosciuta ai contribuenti la facoltà di presentare un’apposita istanza di rimborso dell’IRAP versata. Tale rimborso è riferito all’eccedenza rispetto alla quota del 5% dei dividendi che hanno contribuito a formare il valore della produzione netta nei periodi precedenti. L’esercizio di questo diritto è però vincolato a una condizione temporale specifica: l’istanza è ammissibile solo se alla data del 1° gennaio 2026 risulti ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla legge.

Un aspetto di particolare rilievo tecnico riguarda la gestione finanziaria del credito derivante da tali eccedenze d’imposta. Il legislatore ha previsto una specifica modalità di utilizzo che si inserisce nel quadro delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Viene infatti concessa la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per procedere al versamento di un’altra imposta di recente istituzione.

Si tratta dell’imposta sostitutiva sull’extra-profitto delle banche, la cui disciplina è integrata nel medesimo impianto normativo della legge di bilancio, creando così un collegamento funzionale tra il recupero delle imposte sui dividendi pregressi e i nuovi oneri straordinari gravanti sul settore bancario.

L’intero impianto dei commi 46-50 delinea quindi un quadro normativo volto ad armonizzare il trattamento dei flussi reddituali infragruppo a livello europeo per i grandi attori del mercato finanziario, limitando l’incidenza dell’IRAP sulla quasi totalità dei proventi esteri qualificati.

La norma agisce sia sul piano della competenza futura, stabilendo una regola di esclusione del 95%, sia sul piano del passato, offrendo strumenti di recupero per le imposte già versate, purché i rapporti tributari non siano ancora esauriti secondo i termini ordinari di decadenza.

Questa ristrutturazione del prelievo fiscale si completa con l’integrazione dei crediti d’imposta nel sistema di assolvimento dei debiti fiscali emergenti dalle nuove tassazioni settoriali previste per l’anno 2026.

Per ulteriori chiarimenti il nostro Staff di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella di sintesi: Regime dividendi Infra-UE (Legge di Bilancio 2026)

Ambito di Applicazione Dettagli e Requisiti Normativi
Soggetti Interessati Banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane.
Decorrenza Regime Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Agevolazione IRAP Esclusione dalla base imponibile nella misura del 95% dei dividendi.
Requisito Partecipazione Detenzione diretta non inferiore al 20% del capitale sociale.
Holding Period Possesso ininterrotto della partecipazione per almeno un anno.
Requisiti Società Estera Residenza fiscale in UE/SEE (con scambio info); forma giuridica conforme alla Direttiva 2011/96/UE.
Regime Fiscale Estero Soggetta a imposta nello Stato di residenza senza regimi di esonero illimitati; indeducibilità della remunerazione per l’emittente.
Recupero Pregressi Istanza di rimborso per eccedenze IRAP (oltre il 5%) per periodi precedenti.
Termini Decadenziali Termine di 48 mesi ancora pendente alla data del 1° gennaio 2026.
Utilizzo del Credito Possibilità di compensazione per il versamento dell’imposta sostitutiva extra-profitti banche.

 

 

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