L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 17 luglio 2026, ha fornito chiarimenti sulla regolarizzazione degli adempimenti tardivi legati alla Global Minimum Tax (aliquota minima del 15% per i grandi gruppi), intervenendo a ridosso della prima scadenza ufficiale del 30 giugno 2026. La disciplina, inizialmente introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, risulta oggi integrata nel Nuovo Testo Unico.
Il quadro normativo richiede alle imprese l’assolvimento di tre obblighi documentali fondamentali, che costituiscono l’ossatura della conformità fiscale: la Comunicazione rilevante, il Modello di notifica e la specifica Dichiarazione fiscale Global Minimum Tax. Questi adempimenti consentono all’Amministrazione Finanziaria di monitorare il rispetto dell’aliquota minima del 15%. Qualora un contribuente non abbia rispettato la scadenza di fine giugno, si apre lo scenario del ravvedimento operoso, lo strumento che permette di sanare spontaneamente le violazioni beneficiando di riduzioni sanzionatorie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le violazioni legate alla presentazione tardiva di questi documenti rientrano pienamente nell’alveo applicativo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, sebbene la disciplina non sia uniforme per tutte le tipologie di atti.
Un aspetto di particolare complessità riguarda il trattamento della Dichiarazione fiscale, disciplinata dall’articolo 53 del decreto di recepimento. Per questo specifico documento, la prassi ministeriale richiama le regole ordinarie del DPR n. 322/1998, introducendo una distinzione fondamentale tra la semplice tardività e l’omissione vera e propria. Vengono considerate dichiarazioni tardive quelle presentate entro un termine massimo di 90 giorni dalla scadenza originaria, una finestra temporale in cui il contribuente può ancora regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte tramite il ravvedimento. Al contrario, una dichiarazione presentata oltre la soglia dei 90 giorni viene formalmente considerata omessa, determinando l’impossibilità di corrispondere la sanzione in misura ridotta ai sensi della normativa generale sul ravvedimento.
Per agevolare la transizione verso questo nuovo e rigoroso sistema, il legislatore ha previsto un regime transitorio favorevole che copre i primi tre esercizi di applicazione della Global Minimum Tax. Durante questo triennio vige una clausola di salvaguardia che esclude integralmente l’irrogazione di sanzioni amministrative, a condizione che non vengano accertati dall’autorità fiscale comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave. Questa disposizione rappresenta un’importante tutela per i gruppi multinazionali che potrebbero incontrare difficoltà tecniche o operative nelle prime fasi di implementazione, garantendo che errori non intenzionali o lievi ritardi non si traducano in oneri sproporzionati.
Il quadro cambia sensibilmente per quanto concerne la Comunicazione rilevante e il Modello di notifica, entrambi previsti dall’articolo 51 della normativa di settore. Per questi due adempimenti informativi il ravvedimento operoso è pienamente accessibile per sanare la trasmissione tardiva, ma con un vantaggio significativo rispetto alla dichiarazione fiscale, poiché non si applica il rigido vincolo dei 90 giorni per la qualificazione della tardività. Anche in questo caso interviene una specifica disposizione transitoria per il primo triennio, la quale stabilisce che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate a questi due obblighi informativi siano automaticamente dimezzate. Tale riduzione si cumula con i benefici del ravvedimento operoso, rendendo la regolarizzazione spontanea di comunicazioni e notifiche particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico.
Un elemento di estremo rilievo per la pianificazione fiscale riguarda infine l’efficacia delle scelte effettuate in ritardo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le opzioni esercitate all’interno di una comunicazione rilevante inviata oltre i termini restano pienamente valide ed efficaci. Di conseguenza, anche qualora un gruppo multinazionale presenti la propria comunicazione rilevante dopo la scadenza del 30 giugno 2026, non perderà il diritto di accesso ai regimi semplificati eventualmente scelti.
L’unico effetto del ritardo sarà l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie che, oltre a poter essere oggetto di ravvedimento, risultano comunque dimezzate nel primo triennio di vigenza della norma.
Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.
| Adempimento Fiscale | Termine per Ravvedimento Operoso | Qualificazione oltre i termini | Regime Sanzionatorio Transitorio (Primo Triennio) | Efficacia delle Opzioni eserciate in ritardo |
| Dichiarazione Fiscale Global Minimum Tax (Art. 53 D.Lgs. 209/2023) | Entro 90 giorni dalla scadenza originaria (30 giugno 2026). | Oltre i 90 giorni è considerata omessa (nessun ravvedimento ammesso). | Clausola di salvaguardia totale: nessuna sanzione amministrativa salvo dolo o colpa grave. | Non applicabile (regolata da disciplina ordinaria DPR 322/1998). |
| Comunicazione Rilevante (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) | Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). | Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). | Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. | Piena validità ed efficacia delle opzioni e dei regimi semplificati scelti nel modello. |
| Modello di Notifica (Art. 51 D.Lgs. 209/2023) | Sempre accessibile (non si applica il limite rigido dei 90 giorni). | Resta qualificata come tardiva (sempre sanabile spontaneamente). | Dimezzamento automatico della sanzione edittale, cumulabile con le riduzioni da ravvedimento. | Non comporta la decadenza da regimi o benefici fiscali. |
