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Il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato definitivamente il 24 maggio 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto importanti modifiche al sistema del ravvedimento operoso. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024, hanno l’obiettivo di rendere il ravvedimento meno oneroso per i contribuenti, pur mantenendo un alto livello di rigore e controllo.

Il cumulo giuridico delle violazioni

Una delle principali novità è l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni anche in sede di ravvedimento. Questo significa che le violazioni relative alla stessa imposta e al medesimo periodo d’imposta potranno essere trattate in modo unitario, riducendo così il carico sanzionatorio complessivo per il contribuente. Tuttavia, questa possibilità sarà applicabile solo in forma attenuata, come previsto dall’art. 12, comma 8, del DLgs. 472/97.

Rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni

Le riduzioni delle sanzioni sono state rimodulate in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000. La principale modifica riguarda la riduzione delle sanzioni oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore. Precedentemente, la riduzione era a 1/8 del minimo, ma ora sarà a 1/7. Questa modifica elimina il livello intermedio previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del DLgs. 472/97.

Prima della riforma, per i tributi periodici, le riduzioni delle sanzioni erano così strutturate:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/6 del minimo.

Con la riforma, le riduzioni saranno:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.

Le ulteriori riduzioni dipendenti dal procedimento

Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continueranno a esistere, con l’aggiunta di una nuova riduzione a 1/4, ma queste dipenderanno dall’avanzamento del procedimento. Ad esempio, la riduzione della sanzione a 1/6 sarà applicabile dopo la notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 e la constatazione della violazione mediante processo verbale.

 

Per facilitare i contribuenti nell’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione appositi software. Questi strumenti permetteranno di gestire in modo automatico e preciso le diverse violazioni, garantendo la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.

Rimane invariato il limite temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa. In caso di omessa fatturazione di varie operazioni, il contribuente sarà tenuto a presentare tre ravvedimenti distinti per le dichiarazioni infedeli relative a IVA, imposte sui redditi e IRAP, nonché per le violazioni sulla fatturazione. Ad esempio, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni, il contribuente dovrà:

  • Per il modello REDDITI, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per il modello IRAP, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per l’IVA, correggere le fatture e pagare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7.

Cumulo giuridico e violazioni multiple

Il cumulo giuridico opererà anche se sono state commesse più violazioni in tema di fatturazione non recepite in dichiarazione. Nel caso di indebita detrazione IVA recepita in dichiarazione, la violazione più grave (infedeltà dichiarativa) assorbirà la violazione a monte, come previsto dal nuovo art. 6, comma 6, del DLgs. 471/97. Tuttavia, il cumulo giuridico non opererà per gli omessi o tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.

Per una consulenza personalizzata sulle recenti modifiche normative in materia di ravvedimento operoso e sanzioni tributarie il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

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