Il quadro normativo delineato dall’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, introduce una misura significativa per favorire l’occupazione giovanile stabile, denominata Bonus Giovani 2026.
Tale provvedimento stabilisce un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026,. Questa agevolazione è rivolta a giovani di età inferiore ai trentacinque anni che al momento dell’assunzione si trovino in una condizione di svantaggio o grande svantaggio occupazionale,. L’incentivo è strutturato per durare un periodo massimo di ventiquattro mesi, fatte salve alcune specifiche categorie per le quali la durata è ridotta, e mira a sostenere in modo particolare lo sviluppo delle aree incluse nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, nota come ZES unica.
L’ambito di applicazione dei benefici riguarda la totalità dei datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura di imprenditore, includendo espressamente anche il settore agricolo. Sono invece categoricamente escluse le pubbliche Amministrazioni come identificate dall’elencazione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per quanto concerne i lavoratori destinatari, la normativa distingue diverse casistiche basate sul grado di svantaggio. Possono accedere all’esonero i soggetti che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che risultino privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, oppure da almeno dodici mesi qualora appartengano a categorie protette come i soggetti che vivono soli con persone a carico o coloro che operano in settori con elevata disparità uomo-donna,,. Una ulteriore estensione del beneficio riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni o coloro che sono senza impiego da almeno sei mesi, per i quali l’esonero è riconosciuto per un periodo più breve pari a dodici mesi.
Sotto il profilo economico, la misura dell’agevolazione è fissata ordinariamente nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Tuttavia, al fine di ridurre i divari territoriali, per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni della ZES unica, che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, il massimale mensile viene elevato a 650 euro,. È importante sottolineare che tali soglie devono essere riproporzionate in caso di rapporti di lavoro che iniziano o terminano nel corso del mese, utilizzando parametri giornalieri fissati rispettivamente a 16,12 euro per la soglia standard e 20,96 euro per quella maggiorata,. In presenza di contratti a tempo parziale, i massimali devono essere ulteriormente ridotti in proporzione all’orario di lavoro pattuito. Restano comunque esclusi dall’esonero i contributi non previdenziali, quelli di solidarietà e i versamenti destinati ai Fondi di solidarietà bilaterali o al finanziamento della formazione continua.
La tipologia contrattuale incentivabile è esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inclusi i rapporti instaurati in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. La normativa include anche le assunzioni a scopo di somministrazione, mentre esclude espressamente i contratti di lavoro domestico, l’apprendistato e le prestazioni di lavoro occasionale,. Viene specificato inoltre che il lavoro intermittente o a chiamata non rientra tra le forme incentivate, poiché strutturalmente concepito per attività discontinue e soggetto alla discrezionalità del datore di lavoro,. Qualora un lavoratore già oggetto di incentivo venga riassunto da un nuovo datore di lavoro entro il termine del 2026, quest’ultimo potrà fruire dell’agevolazione per il periodo residuo spettante.
La spettanza del beneficio è condizionata al rispetto di rigorosi requisiti generali e specifici. In primo luogo, il datore di lavoro deve essere in possesso della regolarità contributiva verificata tramite il DURC, non deve aver violato le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e deve applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,. Inoltre, l’assunzione deve rispettare i principi generali in materia di incentivi, non costituendo l’attuazione di un obbligo preesistente e non violando eventuali diritti di precedenza di altri lavoratori licenziati o cessati,. Un onere aggiuntivo, seppur subordinato all’adozione di un decreto attuativo, prevede la pubblicazione della posizione lavorativa vacante sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Un elemento cardine per il riconoscimento dell’esonero è la sussistenza dell’incremento occupazionale netto. Tale incremento deve essere calcolato confrontando il numero di lavoratori occupati in ciascun mese con la media dei dodici mesi precedenti, utilizzando il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). Nella determinazione di questa media devono essere computati anche i lavoratori delle società controllate o collegate facenti capo allo stesso soggetto. La norma precisa che il calcolo deve essere effettuato al netto delle diminuzioni della base occupazionale, ma non si considera mancante l’incremento se la vacanza del posto deriva da dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità o licenziamento per giusta causa,. Il venir meno dell’incremento occupazionale in un determinato mese comporta la perdita del beneficio per quel solo periodo, con possibilità di ripristino nei mesi successivi.
Sotto il profilo dei licenziamenti, la disciplina è particolarmente severa per evitare usi distorsivi della misura. I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva,. Allo stesso modo, è fatto divieto di procedere a tali licenziamenti nei sei mesi successivi all’assunzione, pena la revoca dell’esonero e il recupero integrale di quanto già fruito,. Non sono invece considerati ostativi i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto. In caso di revoca dell’incentivo al primo datore di lavoro per violazione di queste norme, il periodo di fruizione già goduto viene comunque computato nel calcolo del residuo spettante a un eventuale datore di lavoro successivo.
Per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, l’articolo 2 stabilisce il principio della non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, citando come esempio la cosiddetta Decontribuzione Sud. L’incentivo non è inoltre cumulabile con i benefici per l’assunzione di lavoratori disabili o di percettori di NASpI,. Esistono tuttavia delle eccezioni: il Bonus Giovani 2026 è infatti compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e con l’esonero per i datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere,. È ammessa anche la cumulabilità con le riduzioni contributive a carico del lavoratore, come quella prevista per le lavoratrici madri.
L’accesso alla misura avviene esclusivamente tramite una domanda telematica da inoltrare all’INPS attraverso il portale delle agevolazioni,. Il modulo di istanza deve contenere i dati dell’impresa, del lavoratore, la classe di svantaggio e la retribuzione media mensile prevista,. L’Istituto, ricevuta la domanda, verifica la disponibilità delle risorse e la correttezza dei requisiti, consultando anche il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per il rispetto della clausola Deggendorf relativa agli aiuti illegali non rimborsati,. Se la domanda è relativa a un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS accantona le risorse e concede al datore di lavoro un termine perentorio di dieci giorni per procedere all’instaurazione del rapporto e all’invio della comunicazione obbligatoria Unilav.
Infine, il monitoraggio della spesa è un elemento essenziale per la gestione del Bonus Giovani 2026. La normativa ha stanziato fondi specifici per il triennio, pari a 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027 e 135,4 milioni per il 2028. L’INPS monitora costantemente questi limiti e, qualora si prospetti il raggiungimento del tetto massimo di spesa, non procederà all’accoglimento di ulteriori domande, dandone comunicazione ai ministeri competenti,. L’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile è quello quantificato dalle procedure telematiche e non può essere aumentato nemmeno in caso di successive variazioni in aumento dell’orario di lavoro per i rapporti part-time. Al contrario, è dovere del datore di lavoro riparametrare l’importo in caso di riduzione dell’orario lavorativo rispetto a quanto inizialmente autorizzato.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuale assistenza operativa.
| Categoria Lavoratore | Condizione di Svantaggio | Durata Massima Esonero | Importo Massimo Mensile (Euro) | Regioni Applicabili | Requisito Incremento Occupazionale | Costi Salariali Massimi Ammissibili (Inferred) |
| Molto svantaggiato | Privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi | 24 mesi | 500,00 | Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) | Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) | 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014) |
| Molto svantaggiato | Privo di impiego da 12 mesi + senza diploma ISCED 3 / genitore solo / settori disparità / minoranza etnica | 24 mesi | 500,00 | Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) | Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) | 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014) |
| Svantaggiato | Appartenente alle categorie Reg. UE 651/2014 (es. privo di impiego da 6 mesi o età 15-24 anni) | 12 mesi | 500,00 | Intero territorio nazionale (esclusa ZES unica) | Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) | 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014) |
| Molto svantaggiato (ZES unica) | Privo di impiego da 24 mesi o da 12 mesi + categorie specifiche in sede Mezzogiorno | 24 mesi | 650,00 | Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria | Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) | 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014) |
| Svantaggiato (ZES unica) | Appartenente alle categorie Reg. UE 651/2014 in sede Mezzogiorno | 12 mesi | 650,00 | Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria | Sì (U.L.A. su 12 mesi precedenti) | 50% dei costi salariali totali (ai sensi del Reg. UE 651/2014) |
