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Aiuti Covid: entro il 31 dicembre le imprese devono autocertificare gli importi ricevuti

Con un decreto pubblicato il 21 settembre 2023, il Ministero del Turismo ha previsto che le imprese che hanno beneficiato di aiuti Covid devono presentare un’autocertificazione entro il 31 dicembre 2023.

L’autocertificazione deve attestare l’importo complessivo degli aiuti ricevuti oltre i massimali previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

I massimali variano a seconda del periodo di erogazione dell’aiuto:
– 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021;
– 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

Nel caso in cui l’importo degli aiuti ricevuti superi i massimali, l’impresa deve restituire la differenza entro il 30 giugno 2024, unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea.

In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo delle somme sarà detratto, senza applicazione di sanzioni, dagli aiuti di Stato ricevuti o concessi successivamente all’impresa.
Con questa misura, il Ministero del Turismo intende verificare il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti Covid e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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