Con la recente circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione dettagliata delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, offrendo un quadro normativo aggiornato e coerente che funge da autentica bussola per imprese, consulenti del lavoro e operatori del diritto.

L’obiettivo dichiarato dell’intervento dell’Amministrazione finanziaria è quello di assicurare uniformità operativa e chiarezza interpretativa su due strumenti fondamentali nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente: da una parte, le erogazioni legate alla performance lavorativa; dall’altra, l’ampio spettro delle iniziative di welfare aziendale.

La circolare si presenta dunque non solo come un documento tecnico, ma come una vera e propria guida pratica per affrontare correttamente l’applicazione delle agevolazioni fiscali lavoratori e prevenire comportamenti incoerenti.

Partendo dal tema dei premi di produttività, la circolare richiama l’impianto normativo delineato dall’articolo 1, comma 182 della legge n. 208 del 2015, che viene integrato e potenziato dalle disposizioni previste per il triennio 2025-2027. Il riconoscimento del trattamento fiscale agevolato per tali premi è subordinato a specifiche condizioni soggettive e oggettive, che includono l’appartenenza al settore privato, il possesso di un reddito non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente e la previsione dell’incentivo all’interno di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da organizzazioni sindacali rappresentative.

L’importo massimo oggetto di tassazione agevolata è fissato a 3.000 euro lordi annui, ma può arrivare a 4.000 euro nel caso in cui vi sia un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Un aspetto centrale è rappresentato dalla necessità di dimostrare concretamente il raggiungimento di obiettivi misurabili in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, i cui indicatori devono risultare chiari, verificabili e tracciabili all’interno della contrattazione collettiva di secondo livello.

Nel passaggio al welfare aziendale, la circolare pone l’accento sull’importanza della coerenza tra le misure introdotte e la normativa fiscale di riferimento. Si richiama, a tal proposito, un corpus interpretativo già esistente, rappresentato dalle circolari n. 28/E del 2016, n. 5/E del 2018 e n. 35/E del 2024, alle quali si aggiungono ora gli aggiornamenti del 2025. Viene chiarito, ad esempio, che non è considerata legittima la conversione automatica di compensi monetari in beni o servizi di welfare in assenza di una previsione contrattuale esplicita, anche se resta ammissibile la trasformazione dei premi di produttività in benefit non imponibili, a condizione che sia disciplinata da contratti collettivi conformi alle indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Una novità sostanziale introdotta dalla legge di bilancio 2025 riguarda l’ampliamento della soglia di esenzione fiscale per beni e servizi di welfare destinati a specifiche categorie di lavoratori.

In particolare, l’esenzione è rivolta a chi è stato assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025 e ha trasferito la propria residenza nel Comune del luogo di lavoro. Secondo stime dell’INPS, tale misura interesserà oltre 500.000 lavoratori, contribuendo in modo significativo alla mobilità occupazionale e alla riduzione del mismatch territoriale.

Nel dettaglio delle norme relative ai fringe benefit, la circolare si sofferma sull’articolo 51 del TUIR, approfondendo le lettere f), f-bis) e f-ter), che disciplinano le voci escluse dal reddito imponibile. Per gli anni 2025 e 2026, i dipendenti con figli a carico, secondo l’articolo 12 del TUIR, possono godere di un’esenzione fino a 5.000 euro annui per somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro in relazione a canoni di locazione o interessi su mutui per l’abitazione.

Tale misura, dalla durata biennale, si applica esclusivamente nel biennio successivo all’assunzione e permette di sostenere concretamente le spese abitative delle famiglie, rafforzando l’attrattività occupazionale delle aziende.

Un elemento interessante dal punto di vista fiscale riguarda la non imponibilità di tali somme ai fini IRPEF, pur restando soggette alla contribuzione previdenziale. Questo significa che i rimborsi o le erogazioni per affitti e mutui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e non vanno calcolati ai fini dell’accesso a prestazioni assistenziali o agevolazioni fiscali per il nucleo familiare.

Ai fini documentali, si precisa che le spese devono essere giustificate e coerenti con la finalità abitativa, anche nel caso in cui le ricevute siano intestate a un familiare convivente.

Un ulteriore ambito di applicazione dei benefit è rappresentato dai rimborsi per spese sanitarie o scolastiche, anch’essi sottoposti a regole stringenti in termini di esenzione. Il lavoratore può beneficiare di tali vantaggi solo entro i limiti previsti dalla normativa, e solo se le spese sono tracciabili e coerenti con quanto stabilito nei contratti collettivi o aziendali.

Viene inoltre ribadita l’importanza della distinzione tra benefit generici e benefit mirati, con quest’ultimi che possono essere utilizzati per strutturare soluzioni di welfare più personalizzate e aderenti alle esigenze dei dipendenti.

La legge di bilancio 2025 conferma e proroga le misure introdotte nel 2024 tramite la legge n. 213, che aveva innalzato i limiti di esenzione per i fringe benefit a 1.000 euro per tutti i lavoratori e a 2.000 euro per coloro che hanno figli a carico.

È stata inoltre estesa la definizione di fringe benefit includendo, tra i beni e servizi agevolabili, anche le somme erogate per il pagamento dell’affitto e dei mutui sulla prima casa. L’inquadramento fiscale resta invariato anche per il triennio 2025-2027, mantenendo quindi la detassazione di tali somme all’interno del sistema retributivo.

Per maggiori chiarimenti e per assistenza personalizzata il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

 

Tabella riepilogativa 

Ambito Norma di riferimento Beneficiari Importo/Esenzione Validità temporale Note principali
Premi di produttività Legge 208/2015 art. 1, c. 182 + Legge di bilancio 2025 Lavoratori privati con reddito ≤ 80.000 € Fino a 3.000 € (4.000 € con coinvolgimento paritetico) 2025-2027 Richiede indicatori numerici di incremento e contratti collettivi di 2° livello
Conversione premi in welfare Circolari 28/E 2016, 5/E 2018, 35/E 2024, 4/E 2025 Tutti i dipendenti se previsto da contratto Esenzione completa Permanente Ammissibile se regolata da accordo collettivo, non imponibile
Nuova esenzione welfare Legge di bilancio 2025 Assunti a tempo indeterminato (01/01 – 31/03/2025) con trasferimento residenza Esenzione ampliata su beni e servizi Permanente Stimati oltre 500.000 beneficiari (dati INPS)
Rimborsi canoni e mutui Art. 51 TUIR lett. f), f-bis), f-ter) + Circolare 4/E 2025 Lavoratori con figli fiscalmente a carico Fino a 5.000 € esenti Biennio post-assunzione Esenti IRPEF, soggetti a contributi. Vale anche se spesa intestata a familiare
Fringe Benefit generici Legge 213/2023 + proroga 2025 Tutti i lavoratori / con figli a carico 1.000 € / 2.000 € esenti 2025-2027 Inclusi affitti e mutui prima casa nel beneficio

 

FAQ

  1. Chi può beneficiare della tassazione agevolata sui premi di produttività nel 2025?
    Possono beneficiarne i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nel 2024, se il premio è previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali.
  2. I fringe benefit sono ancora esenti da tassazione nel 2025?
    Sì, la legge di bilancio 2025 proroga le soglie di esenzione fiscale: fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori e 2.000 euro per chi ha figli a carico.
  3. È possibile convertire un premio in beni o servizi di welfare?
    Sì, ma solo se ciò è previsto dal contratto collettivo e nel rispetto delle indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tal caso, la somma è esclusa da tassazione.
  4. Quali spese rientrano nei rimborsi esenti per lavoratori con figli a carico?
    Sono incluse le spese per canoni di locazione o interessi sul mutuo, fino a 5.000 euro annui, nei due anni successivi all’assunzione.
  5. La nuova esenzione per welfare riguarda tutti i dipendenti?
    No, è riservata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025 che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune del luogo di lavoro.
error: