Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con il D.Lgs. n. 10/2026 nell’ambito della Riforma fiscale. Il provvedimento introduce una riorganizzazione organica della normativa IVA, raccogliendo in un unico testo disposizioni precedentemente contenute in diverse fonti normative.
A decorrere da questa data vengono soppresse le disposizioni del DPR n. 633/72, del DL n. 331/93 e di ulteriori norme che trovano ora collocazione nel nuovo Testo Unico IVA. La riorganizzazione non comporta, in linea generale, una modifica della formulazione delle disposizioni vigenti, salvo gli interventi necessari per aggiornare il testo o garantire il coordinamento con le modifiche normative intervenute nel tempo.
Il nuovo Testo Unico IVA è composto da 171 articoli suddivisi in 18 Titoli e da quattro Tabelle allegate. L’organizzazione degli argomenti segue, in linea di principio, la sequenza della Direttiva n. 2006/112/CE, con l’obiettivo di sistematizzare i diversi temi della disciplina IVA in modo coerente con la normativa comunitaria.
Il testo raccoglie le disposizioni relative ai principali ambiti di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, tra cui i soggetti passivi, la territorialità delle operazioni, le operazioni imponibili, le esenzioni, la detrazione dell’imposta e i regimi speciali.
La scelta di organizzare le disposizioni per settori omogenei comporta anche una diversa collocazione di alcune norme. In particolare, le disposizioni precedentemente contenute nel DPR n. 633/72 in materia di accertamento non sono confluite nel Testo Unico IVA.
Sono invece mantenute nel nuovo testo le disposizioni che riguardano il funzionamento dell’imposta, comprese quelle relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione e al rimborso dell’IVA.
L’entrata in vigore della nuova organizzazione normativa richiederà inoltre l’aggiornamento dei riferimenti utilizzati nella gestione della fatturazione elettronica e della contabilità. Software house, operatori e Agenzia delle Entrate dovranno quindi adeguare dal 2027 codici e codifiche utilizzati nei rispettivi sistemi.
Tra gli aggiornamenti evidenziati nella nuova disciplina rientra quello relativo alla prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea.
L’articolo 45 del Testo Unico IVA, dedicato alle cessioni non imponibili, riprende e aggiorna la precedente disciplina contenuta nell’articolo 8 del DPR n. 633/72. In considerazione dell’evoluzione normativa intervenuta in materia, viene aggiornato il riferimento alla prova doganale dell’uscita delle merci. Allo stesso tempo viene eliminato il riferimento alla bolla di accompagnamento, documento che non è più richiesto per dimostrare l’avvenuta esportazione.
La prova dell’uscita doganale delle merci coincide con la procedura di certificazione prevista dall’articolo 334 del Regolamento UE n. 2015/2447. In base a tale procedura, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci nei casi previsti dalla normativa europea.
Gli articoli 46 e 47 del Testo Unico IVA raccolgono le disposizioni relative alle regole di determinazione del plafond per gli esportatori abituali.
Le norme precedentemente contenute nell’articolo 1 del DL n. 746/83 e nell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 28/97 vengono quindi trasposte all’interno della nuova disciplina organica.
Con riferimento alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, il testo aggiorna i richiami normativi, includendo anche il riferimento alla disposizione precedentemente individuata come lettera b-bis del comma 1 dell’articolo 8 del DPR n. 633/72.
L’articolo 55 recepisce la disciplina relativa alla rivalsa dell’IVA precedentemente contenuta nell’articolo 18 del DPR n. 633/72.
Il testo è stato aggiornato con le modifiche intervenute nel Codice civile in materia di privilegio generale. Oltre al richiamo all’articolo 2752 del Codice civile, già presente nella precedente disciplina, viene introdotto anche il riferimento all’articolo 2751-bis.
Quest’ultima disposizione individua i crediti assistiti da privilegio generale e comprende, con riferimento ai compensi dei professionisti, anche il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza e il credito di rivalsa per l’IVA.
Una parte rilevante del Testo Unico IVA riguarda gli obblighi dei soggetti passivi. Nel Capo V del Titolo XII sono raccolte le disposizioni relative alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni.
L’articolo 72 costituisce la rifusione della disciplina relativa alla fatturazione delle operazioni, mentre l’articolo 73 riguarda la fatturazione semplificata.
All’interno dello stesso sistema normativo trovano collocazione anche le disposizioni relative all’emissione, alla trasmissione, alla conservazione e all’archiviazione delle fatture nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
Il Testo Unico raccoglie inoltre le norme che prevedono l’indicazione del Codice Identificativo di Gara e del Codice Unico di Progetto nelle fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, oltre alle disposizioni sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
Sono comprese anche le norme sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione telematica delle fatture, le semplificazioni previste per gli operatori sanitari e la disciplina relativa al tax free shopping attraverso il sistema OTELLO.
Il nuovo testo recepisce inoltre le disposizioni relative alla fatturazione elettronica delle operazioni con la Repubblica di San Marino.
Il Testo Unico IVA raccoglie anche le disposizioni relative alla certificazione dei corrispettivi, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati.
L’articolo 81 disciplina i casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, con riferimento al commercio al minuto e alle attività assimilate. Gli articoli successivi raccolgono invece le norme relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Viene inoltre disciplinata la possibilità di utilizzare apposite soluzioni software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri.
Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi, il Testo Unico aggiorna i riferimenti alla disciplina della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, mantenendo le disposizioni che consentono il ricorso a tali strumenti secondo le indicazioni previste dalla normativa di riferimento.
Gli articoli 86, 87 e 88 raccolgono rispettivamente la disciplina relativa al registro delle fatture emesse, al registro dei corrispettivi e al registro degli acquisti.
L’articolo 92 riguarda invece le variazioni dell’imponibile o dell’imposta attraverso l’emissione di note di credito o di debito.
Tra le disposizioni dedicate alle semplificazioni rientra l’articolo 93, relativo ai contribuenti minori. Il testo aggiorna i limiti del volume d’affari, fissandoli a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, e a 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.
Il nuovo Testo Unico IVA comprende quattro Tabelle allegate.
La Tabella A è articolata in quattro parti dedicate ai prodotti agricoli e ittici e ai beni e servizi soggetti alle aliquote IVA del 4%, del 5% e del 10%.
La Tabella B riguarda i prodotti soggetti a specifiche discipline, mentre la Tabella C è dedicata agli spettacoli e alle altre attività. La Tabella D individua invece gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione soggetti alla disciplina prevista per il regime del margine.
Nelle nuove Tabelle vengono inserite anche alcune disposizioni relative all’applicazione dell’imposta in misura ridotta che non erano precedentemente contenute nel DPR n. 633/72.
Tra queste rientrano disposizioni relative a specifici beni e servizi soggetti alle aliquote del 4%, del 5% e del 10%, oltre alle norme riguardanti determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il nuovo Testo Unico IVA non comprende le disposizioni relative alla disciplina dell’accertamento precedentemente contenute nel DPR n. 633/72.
Tali norme sono state trasferite nel D.Lgs. n. 141/2026, denominato Nuovo Testo Unico Adempimenti e Accertamento, anch’esso previsto in vigore dal 1° gennaio 2027.
Tra le disposizioni trasferite rientrano quelle relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici, agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche, alla rettifica delle dichiarazioni e alla liquidazione dell’imposta dovuta sulla base delle dichiarazioni.
Sono inoltre trasferite le norme relative alla liquidazione dell’IVA nel caso di dichiarazioni omesse, alla notificazione e alla motivazione degli accertamenti, ai termini per l’accertamento e alla solidarietà nel pagamento dell’imposta.
Il Testo Unico IVA è già stato oggetto di alcuni aggiornamenti normativi.
In particolare, l’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2026, denominato Decreto Omnibus, è intervenuto sugli articoli 56 e 88 in relazione alle nuove disposizioni in materia di detrazione dell’IVA a credito.
Un ulteriore aggiornamento riguarda il coordinamento dei riferimenti alle previgenti disposizioni con quelli contenuti nei nuovi Testi Unici.
Dal 1° gennaio 2027 il Testo Unico IVA costituirà quindi il nuovo riferimento normativo organico per le disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, raccogliendo in una struttura coordinata norme precedentemente distribuite tra diversi provvedimenti.
Per ulteriori chiarimenti il nostro staff di professionisti è a vostra disposizione.


