Il sistema della riscossione tributaria attraversa in questi giorni una fase particolarmente rilevante per migliaia di contribuenti. Alla data di oggi, 3 agosto 2026, è ancora aperta una finestra decisiva per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies, dopo la scadenza ordinaria fissata per il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione.

La misura, introdotta dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), rappresenta l’ultima forma di definizione agevolata prevista per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il principale vantaggio della sanatoria consiste nella possibilità di estinguere il debito versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali procedure esecutive, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi ordinariamente dovuti.

La scadenza ordinaria per il versamento della prima rata o dell’unica soluzione era fissata al 31 luglio 2026. Tuttavia, le disposizioni introdotte in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 prevedono un’importante finestra di salvaguardia.

La normativa riconosce infatti una tolleranza di cinque giorni, grazie alla quale i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026 sono considerati regolari e tempestivi, senza determinare la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Si tratta di una previsione particolarmente importante per i contribuenti che, per motivi tecnici, operativi o organizzativi, non siano riusciti a completare il pagamento entro la scadenza del 31 luglio. Entro il 5 agosto è ancora possibile perfezionare il versamento mantenendo integralmente gli effetti della sanatoria.

Per i contribuenti che hanno scelto il pagamento in un’unica soluzione, il rispetto della scadenza, comprensiva del periodo di tolleranza, rappresenta una condizione essenziale.

Il mancato pagamento, un versamento insufficiente oppure un accredito effettuato oltre il 5 agosto 2026 comportano infatti l’inefficacia della definizione agevolata.

In questo caso decadono tutti i benefici previsti dalla Rottamazione-quinquies: il contribuente perde l’abbattimento di sanzioni e interessi e l’Agenzia delle entrate-Riscossione può riprendere le ordinarie attività di recupero dell’intero debito residuo secondo le regole ordinarie.

Diversa è la disciplina prevista per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale, con un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali di pari importo.

Una delle principali novità della Rottamazione-quinquies riguarda proprio il regime della decadenza, meno rigido rispetto alle precedenti definizioni agevolate.

La perdita dei benefici interviene infatti soltanto in presenza del mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal piano di dilazione.

Questa maggiore flessibilità, tuttavia, non deve indurre a sottovalutare la corretta gestione dei pagamenti, poiché il meccanismo di imputazione delle somme versate può produrre conseguenze rilevanti.

Uno degli aspetti più delicati evidenziati dagli esperti riguarda proprio la contabilizzazione dei versamenti effettuati nel corso del piano rateale.

Se il contribuente omette il pagamento della prima rata ma versa regolarmente quelle successive, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) può imputare il pagamento alla rata rimasta insoluta.

Per comprendere meglio il funzionamento del meccanismo, si può ipotizzare un piano composto da tre rate. Se la prima non viene pagata mentre la seconda e la terza vengono versate nei termini, l’ultimo pagamento sarà imputato contabilmente alla prima rata rimasta scoperta. Di conseguenza, risulterà non pagata l’ultima rata del piano.

Questo aspetto assume particolare rilevanza perché la normativa prevede espressamente la decadenza dal beneficio nel caso di mancato pagamento dell’ultima rata, equiparandone gli effetti a quelli previsti per il mancato versamento dell’unica soluzione.

Un ulteriore elemento da considerare riguarda l’ambito di applicazione della tolleranza di cinque giorni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, questo margine temporale opera esclusivamente per il pagamento dell’unica rata scelta dal contribuente oppure, nel caso della rateazione, per l’ultima rata dell’intero piano.

Per tutte le rate intermedie continua invece a trovare applicazione la disciplina della decadenza collegata al mancato pagamento di due rate complessive.

Parte della dottrina ritiene comunque possibile un’interpretazione secondo cui il contribuente potrebbe versare la prima rata anche oltre il limite dei cinque giorni senza decadere immediatamente dalla definizione agevolata, sfruttando il margine rappresentato dalle due rate non pagate, purché il piano venga successivamente regolarizzato nel rispetto delle altre scadenze previste.

Il calendario dei pagamenti fino al 2035

La Rottamazione-quinquies prevede un piano di pagamento particolarmente esteso, destinato ad accompagnare i contribuenti per quasi un decennio.

Dopo la prima scadenza del 31 luglio 2026, il calendario dell’anno in corso prevede ulteriori versamenti il 30 settembre e il 30 novembre.

Dal 2027 fino al 2034 le rate avranno invece cadenza bimestrale con scadenza il:

  • 31 gennaio;
  • 31 marzo;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 settembre;
  • 30 novembre.

Il piano si concluderà nel 2035, quando saranno dovute le ultime tre rate previste rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio, data che segnerà la conclusione definitiva della definizione agevolata per i contribuenti che avranno scelto la massima dilazione consentita.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro staff di professionisti è a vostra completa disposizione.

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