Nel disegno di legge della Finanziaria 2026, attualmente in bozza, il Legislatore introduce una nuova edizione della definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, denominata “rottamazione-quinquies”, riferita ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Si tratta di un ulteriore intervento volto a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva in modo agevolato, beneficiando dell’eliminazione di sanzioni, interessi e somme aggiuntive.

La rottamazione-quinquies riguarda le somme derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 per le imposte dirette, e dagli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972 per l’IVA.
La norma prevede una significativa limitazione rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione: l’agevolazione è circoscritta alle somme connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatico e formale. Restano quindi escluse, ad esempio, le imposte di registro, successione e donazione, che non rientrano nel perimetro della definizione.

Rientrano invece tra i carichi definibili anche i contributi previdenziali INPS, a condizione che non siano richiesti a seguito di accertamento, e le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale, nonché quelle maturate per rimborsi spese relative alle procedure esecutive o alla notifica della cartella di pagamento. La definizione agevolata si applica inoltre ai carichi che fanno parte di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012, nonché alle ristrutturazioni dei debiti del consumatore e ai concordati minori previsti dal D.Lgs. 14/2019.

La rottamazione-quinquies consente di estinguere anche i debiti relativi a carichi già oggetto di precedenti procedure di definizione agevolata divenute inefficaci. Rientrano quindi le posizioni riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2017 che erano state coinvolte nelle seguenti operazioni:

  • Rottamazione di cui all’art. 6, comma 2, del DL 193/2016, relativa ai carichi 2000-2016.
  • Rottamazione-bis, introdotta dall’art. 1, comma 5, del DL 148/2017, riguardante i carichi dal 2000 al 2017.
  • Rottamazione-ter, disciplinata dall’art. 3, comma 5, del DL 119/2018.
  • Saldo e stralcio, previsto dall’art. 1, comma 189, della Legge 145/2018 per le persone fisiche in comprovata difficoltà economica.
  • Riapertura delle definizioni “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” introdotta dall’art. 16-bis del DL 34/2019.

Sono inoltre compresi i debiti relativi a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 che al 30 settembre 2025 risultano inefficaci in relazione alla rottamazione-quater, prevista dalla Legge 197/2022, e alla riammissione disciplinata dall’art. 3-bis del DL 202/2024 per i soggetti decaduti entro il 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada, la rottamazione è ammessa solo per gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio, escludendo quindi l’importo principale delle sanzioni.

Sono escluse dalla rottamazione-quinquies le posizioni relative a singoli carichi affidati nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022 per i quali, al 30 settembre 2025, siano state versate tutte le rate scadute delle precedenti procedure di rottamazione-quater o della riammissione prevista dal DL 202/2024.
In sostanza, non possono aderire i contribuenti che hanno già completato correttamente i pagamenti dovuti per tali procedure.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di aderire alla definizione agevolata tramite apposita dichiarazione all’Agente della riscossione. Tale domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia.
Entro lo stesso termine sarà possibile anche integrare una dichiarazione già presentata.

Nella domanda occorre specificare il numero di rate prescelto e l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare agli stessi.
L’estinzione del giudizio, che comporta l’inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, avviene soltanto dopo il perfezionamento della definizione, ossia con il pagamento della prima rata o dell’intero importo in unica soluzione, e con la produzione in giudizio della domanda e della documentazione attestante il pagamento.

Possono presentare la dichiarazione anche i soggetti che, pur avendo già effettuato pagamenti parziali, hanno corrisposto integralmente le somme dovute per i carichi oggetto della definizione.

Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della riscossione comunicherà al debitore l’importo complessivo da versare, la suddivisione delle rate – non inferiori a 100 euro – e le relative scadenze.
Il pagamento potrà avvenire:

  • In unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
  • In un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Le scadenze delle prime rate sono fissate come segue:
31 luglio 2026 per la prima rata, 30 settembre 2026 per la seconda, 30 novembre 2026 per la terza.
Dalla quarta alla cinquantunesima rata, le scadenze cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027 al 2034.
Le ultime tre rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, sono previste rispettivamente al 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Novità della Rottamazione-Quinquies

Una delle principali novità introdotte dalla Finanziaria 2026 riguarda il trattamento degli interessi di rateazione e le modalità di pagamento tramite addebito diretto.
A partire dal 1° agosto 2026, gli interessi applicati sulle rate della rottamazione saranno raddoppiati, passando dal 2% al 4% annuo. Si tratta di un cambiamento rilevante rispetto alle precedenti versioni della definizione agevolata, che avevano mantenuto un tasso più contenuto.

Inoltre, il legislatore prevede espressamente la possibilità di effettuare i versamenti tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal contribuente nella domanda. Tale opzione di addebito diretto rappresenta una semplificazione operativa che consente di evitare dimenticanze o ritardi, garantendo una maggiore regolarità dei pagamenti nel lungo periodo.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro Studio è a vostra disposizione.

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