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Tris crediti di imposta

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Con l’obiettivo di compensare i rincari relativi ai prezzi di energia e gas sono stati introdotti dei contributi straordinari destinati alle imprese a forte consumo di energia. 

L’articolo 15 D.L. 4/2022 del decreto Sostegni ter prevede un credito d’imposta destinato alle imprese c.d. energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. 

Possono beneficiare di questi incentivi le imprese a forte consumo energetico che operano nei settori dell’allegato 3 e nei settori dell’allegato 5 delle Linee guida europee, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, e spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 

Con l’articolo 4 D.L. 17/2022 del decreto Energia, le imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, possono ottenere un credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. 

Il credito è pari al 20 per cento delle spese sostenute, con riferimento alla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 

Questo contributo spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. 

In questo caso il requisito dell’incremento del costo per kWh di energia elettrica (prodotta e autoconsumata) va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dato dalla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica. 

L’articolo 5 D.L. 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. 

Il credito d’imposta spettante è pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

L’incentivo spetta nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Al tris di crediti di imposta descritti:

  • non si applica il limite annuale riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

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