Le novità del Decreto PNRR
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“PNRR 2”). Il decreto è entrato in vigore il 01.05.2022.
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici
L’art. 18 del decreto PNRR 2 riguarda la sanzione per la mancata accettazione dei pagamenti tramite POS.
Nel Decreto fiscale è stata inserita un’apposita previsione sanzionatoria per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di credito.
La sanzione si applica a decorrere dal 01.06.2022 ed è così composta :
- Una parte fissa di 30 euro
- Una parte variabile pari al 4% dell’importo della transazione per la quale non è
stato accettato il pagamento tramite POS.
Fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici
Il comma 2 dell’art. 18 estende l’ambito applicativo dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati, quindi :
- i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio;
- i soggetti che applicano il regime forfettario;
- soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale della Legge
398/1991 previsto, in particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche.
L’obbligo entrerà In vigore dal 01.07.2022 per tutti coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro e verrà esteso a tutti dal 01.01.2024.
Per il periodo luglio-agosto-settembre 2022 i nuovi soggetti obbligati possono emettere la fattura elettronica senza sanzioni entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Invio dati POS
Gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate:
- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti;
- l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso : negozi, esercizi commerciali, e studi professionali,
senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici.
Portale del sommerso per coordinare le ispezioni
L’art. 19 prevede la realizzazione di un Portale unico con funzioni di programmazione della vigilanza, e monitoraggio continuo del lavoro sommerso e irregolare, su tutto il territorio nazionale.
Sarà ampliata la banca dati telematica “Banca Dati Aziende Ispezionate” condivisa dall’Ispettorato nazionale del lavoro, INPS e INAIL che già raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro oggetto di ispezioni, dando accesso anche a Guardia di finanza, e Arma dei carabinieri.
Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Si prevede la sottoscrizione di protocolli tra INAIL e aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati.
Gli obiettivi dei protocolli saranno, tra gli altri:
- la progettazione di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; - l’attivazione di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della
cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la realizzazione di ricerche e sperimentazione di soluzioni tecnologiche
innovative per il miglioramento degli standard e l’implementazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi.
Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA
In materia di Superbonus sono stati introdotti due specifici target:
- la superficie riqualificata energeticamente;
- la superficie riqualificata dal punto di vista sismico.
Ai fini del rafforzamento del sistema di monitoraggio, la disposizione prevede che, analogamente a quanto avviene per il Bonus Casa per gli interventi di riqualificazione energetica, ENEA:
- raccolga le informazioni utili alla quantificazione dei risparmi energetici connessi agli interventi previsti per l’ecobonus;
- provveda al monitoraggio degli interventi di natura antisismica;
- elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
ZES e ZLS
La disposizione si occupa di quattro temi:
- la revisione delle aree ZES;
- le agevolazioni fiscali applicabili;
- la disciplina di contratti di sviluppo specificatamente destinati agli investimenti nelle aree ZES;
- la revisione della normativa applicabile alle ZLS.
Il comma 2 dell’art. 37 agisce nei seguenti ambiti di riferimento:
- per investimenti nelle ZES amplia il credito d’imposta all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;
- rafforza la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo “Contratti di sviluppo”. A tal fine è stanziata, in favore del MISE, la somma complessiva di 250 milioni di euro, prevedendo che la valutazione delle singole iniziative imprenditoriali da finanziare, segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi .
Codice della crisi d’impresa
L’entrata in vigore del Codice della crisi di imprese entrerà in vigore il 15.07.2022 e non più il 16.05.2022.
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