L’attuale quadro normativo riguardante i termini di accertamento tributario ha raggiunto una tappa significativa al 31 dicembre 2025, una data che segna la scadenza dei poteri di rettifica ordinari per diverse annualità d’imposta.

La disciplina si articola attraverso un complesso sistema di scadenze differenziate, regolate principalmente dall’articolo 43 del DPR n. 600/73 per quanto concerne le imposte sui redditi e l’IRAP, e dall’articolo 57 del DPR n. 633/72 per l’IVA. In linea generale, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 2016, l’Amministrazione Finanziaria può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, mentre in caso di omessa dichiarazione il termine è esteso fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere inoltrata.

Al termine del 2025, la scadenza ordinaria ha colpito l’annualità 2019, riferita ai modelli Redditi e IVA 2020, ma la presenza di regimi opzionali o situazioni specifiche sposta sensibilmente questi riferimenti temporali verso periodi d’imposta più recenti o più remoti.

Ad esempio, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per importi superiori a 500 euro, si applica una riduzione di due anni dei termini di accertamento, portando alla scadenza dell’annualità 2021 proprio al 31 dicembre 2025. Allo stesso modo, i contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) che hanno avuto accesso al regime premiale beneficiano di una riduzione di un anno, determinando la decadenza per l’annualità 2020 al medesimo termine di fine 2025.

Un elemento di estrema rilevanza che ha influenzato il calcolo delle scadenze è legato alla gestione dell’emergenza epidemiologica. L’articolo 67 del Decreto Cura Italia ha introdotto una sospensione di 85 giorni dei termini relativi all’attività di accertamento nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Questo provvedimento ha generato un differimento che sposta il termine finale di decadenza dall’ordinario 31 dicembre al 25 o 26 marzo dell’anno successivo per le annualità fino al 2018.

Tuttavia, l’applicazione di questa proroga è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e di interventi normativi successivi. Il Decreto Rilancio, con l’articolo 157, ha introdotto una disciplina speciale per gli atti i cui termini scadevano nel 2020, prevedendo l’emissione entro la fine di quell’anno e la successiva notifica entro periodi dilatati, come il 28 febbraio 2022, per garantire la continuità dell’azione amministrativa durante la crisi.

Il D.Lgs. n. 81/2025, ha stabilito che a partire dal 2026 il differimento degli 85 giorni non troverà più applicazione per le annualità successive. Di conseguenza, per le dichiarazioni relative all’anno 2019 o per le omissioni riferite al 2017, la scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2025, senza ulteriori slittamenti in avanti.

Questo quadro si intreccia con le nuove regole sul contraddittorio informato ed effettivo, previste dallo Statuto del Contribuente, che obbligano l’Ufficio a comunicare uno schema d’atto prima di procedere con l’accertamento definitivo. Se tra il termine assegnato al contribuente per presentare osservazioni e la scadenza naturale della decadenza intercorrono meno di 120 giorni, il termine di accertamento subisce un posticipo automatico di ulteriori 120 giorni per permettere la corretta valutazione delle controdeduzioni.

L’analisi dei termini non può prescindere dalla disciplina sul raddoppio dei termini in presenza di reati tributari che comportano l’obbligo di denuncia penale. Fino all’anno d’imposta 2015, la scoperta di violazioni penali consentiva il raddoppio dei periodi di accertamento ordinari. Per le annualità dal 2016 in poi, tale automatismo è stato rimosso per effetto della Legge n. 208/2015, uniformando i tempi di controllo indipendentemente dalla rilevanza penale della violazione, fatta salva la naturale estensione dei termini ordinari già prevista dalla riforma del 2016.

Esistono tuttavia meccanismi di riduzione dei termini che fungono da incentivo alla trasparenza fiscale. Oltre al già citato regime ISA, che richiede il raggiungimento di un punteggio di affidabilità pari almeno a 8, la tracciabilità finanziaria gioca un ruolo cruciale. La riduzione di due anni è concessa ai contribuenti che documentano le operazioni tramite fattura elettronica o invio telematico dei corrispettivi e che eseguono e ricevono pagamenti esclusivamente tramite mezzi tracciabili quali bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili.

Per i contribuenti in regime forfettario, l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal 2024 è accompagnato da un regime premiale che riduce di un anno il termine di accertamento, con la possibilità di arrivare a due anni qualora si adottino esclusivamente pagamenti tracciati sopra i 500 euro.

Un capitolo di particolare complessità è rappresentato dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e alla relativa sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022 o dal 2019 al 2023. I termini di decadenza per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 subiscono una proroga specifica: gli atti in scadenza al 31 dicembre 2024 sono stati spostati al 31 dicembre 2025. Per chi ha scelto di avvalersi anche della sanatoria collegata, i termini per le annualità oggetto di definizione sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2027 o 2028, a seconda della finestra temporale di adesione. Queste proroghe operano in modo indipendente dall’eventuale fruizione dei regimi premiali ISA, sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito che per le annualità già decadute al momento dell’adesione, come il 2018 per i soggetti ISA virtuosi, non si verifica alcuna riapertura dei termini.

Sotto il profilo procedurale, è fondamentale distinguere tra il momento della spedizione e quello della ricezione dell’atto impositivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica si perfeziona per l’Amministrazione al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale. Pertanto, una spedizione effettuata entro il 31 dicembre è considerata tempestiva anche se la ricezione da parte del destinatario avviene nei primi giorni dell’anno successivo. Parallelamente, il contribuente è tutelato dalla disciplina sull’accertamento anticipato, che vieta l’emanazione dell’atto prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio del Processo Verbale di Constatazione (PVC), salvo casi di particolare urgenza che l’Ufficio ha l’onere di provare.

La presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni sposta in avanti i termini di accertamento, ma limitatamente agli elementi che sono stati oggetto dell’integrazione. Se, ad esempio, nel 2021 viene presentata un’integrativa per un reddito non dichiarato nel 2019, l’Ufficio avrà tempo fino al 31 dicembre 2027 per accertare quella specifica componente reddituale, mentre per il resto della dichiarazione originaria rimarrà valida la scadenza del 31 dicembre 2025. Questo sistema garantisce che la regolarizzazione spontanea del contribuente non riapra indiscriminatamente i termini per l’intera posizione fiscale, ma consenta comunque all’Amministrazione un tempo congruo per controllare i nuovi dati forniti.

Il quadro riepilogativo evidenzia come per l’anno d’imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa e presenza di denuncia penale, il termine finale scada il 31 dicembre 2025, mentre per il 2015 la medesima situazione si protrarrà fino alla fine del 2026.

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