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A partire dal mese di dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di una serie di comunicazioni ai contribuenti, nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, emanato nell’ambito della Riforma fiscale.

Questa misura riguarda specificamente il periodo definito “natalizio”, ovvero dal 1° al 31 dicembre, durante il quale non vengono inoltrati determinati atti amministrativi, salvo i casi di urgenza o indifferibilità.

Nel dettaglio, la sospensione interessa le comunicazioni di irregolarità — comunemente note come avvisi bonari —, gli esiti dei controlli formali, le comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata e le lettere di compliance o comunicazioni di anomalia. Questi atti vengono normalmente emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, nel mese di dicembre ne è interrotta la trasmissione, ad eccezione dei casi in cui l’omissione metterebbe a rischio la riscossione o violerebbe termini di prescrizione o decadenza.

Le stesse regole sono già previste per il mese di agosto, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale. A differenza del periodo estivo, però, a dicembre non è prevista la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute in base alle comunicazioni citate, né dell’invio di documenti o informazioni da parte dei contribuenti. Tali obblighi rimangono quindi pienamente vigenti durante l’intero mese.

Particolarmente rilevante è la descrizione degli avvisi bonari, che rappresentano una delle forme principali di comunicazione coinvolte nella sospensione. Questi avvisi contengono informazioni cruciali per il contribuente, tra cui l’eventuale maggiore imposta da versare o il minor credito spettante, oltre alla sanzione ridotta a un terzo rispetto a quella ordinaria.

La riduzione è stabilita al 25% per le violazioni commesse dall’1 settembre 2024 e al 30% per quelle commesse fino al 31 agosto 2024. Vengono inoltre calcolati gli interessi annui al 3,5%, e indicato il termine utile per beneficiare della riduzione sanzionatoria, pari a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. È allegato un modello F24 precompilato per effettuare il pagamento.

Gli avvisi bonari possono essere recapitati sia in formato cartaceo al domicilio fiscale del contribuente tramite raccomandata A/R, sia in formato digitale all’indirizzo PEC registrato. In alternativa, possono essere trasmessi all’intermediario abilitato, se indicato nella dichiarazione fiscale attraverso le specifiche caselle dedicate all’invio e ricezione telematica degli avvisi.

Un aspetto importante da ricordare è che, dopo la ricezione dell’avviso, non è più consentito ricorrere al ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 472/97.

L’articolo 10 del D.Lgs. 1/2024 chiarisce che la sospensione include non solo gli avvisi bonari ma anche gli esiti dei controlli automatizzati ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.
Secondo queste norme, l’Amministrazione Finanziaria effettua la liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, prima del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo. Analogamente, la liquidazione dell’IVA avviene in base alle dichiarazioni presentate e rientra tra gli atti la cui notifica è sospesa.

Rientrano nella sospensione anche gli esiti dei controlli formali, previsti dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, che devono essere completati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tali controlli si basano su criteri selettivi stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e includono l’analisi del rischio di evasione fiscale, in coerenza con le capacità operative degli uffici.

Sono sospese inoltre le comunicazioni degli esiti di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, che contengono esclusivamente le imposte da versare, senza sanzioni né interessi, così come gli inviti all’adempimento spontaneo, disciplinati dall’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, utilizzati per incentivare la compliance da parte dei contribuenti.

Tuttavia, come sottolineato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2 maggio 2024, ci sono casi in cui la sospensione non si applica. In particolare, essa è esclusa quando ricorrono situazioni di indifferibilità e urgenza, come ad esempio la presenza di un pericolo per la riscossione, la necessità di evitare la decadenza dei termini di prescrizione, oppure quando gli atti da notificare sono collegati a una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. Altri casi esclusi riguardano le procedure concorsuali, per le quali è essenziale procedere tempestivamente all’insinuazione al passivo.

È utile infine richiamare quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 10, che conferma la vigenza delle norme precedenti in merito alla sospensione estiva dei termini. L’articolo 7-quater, comma 17, del Decreto-Legge n. 193/2016 prevede che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, siano sospesi i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari, esiti di controlli formali e avvisi di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. In questi casi, i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario o dell’esito del controllo, e entro 30 giorni per la liquidazione dei redditi a tassazione separata. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto-Legge n. 223/2006, è sospeso nello stesso periodo anche l’invio dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dagli uffici fiscali.

Nel mese di dicembre, però, queste sospensioni dei termini non si applicano, e restano in vigore tutte le scadenze e gli obblighi previsti per i contribuenti, ad eccezione dell’invio degli atti sopra elencati.

Per maggiori chiarimenti ed assistenza operativa il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

 

Tipologia di comunicazione / atto Sospensione dicembre (1.12 – 31.12) Sospensione agosto (1.8 – 31.8) Note rilevanti
Avvisi bonari (controlli automatizzati ex art. 36-bis, DPR 600/73 e art. 54-bis, DPR 633/72) Non sospesi se vi è pericolo per la riscossione
Esiti controlli formali (art. 36-ter, DPR 600/73) Comunicazioni escluse dalla sospensione in caso di urgenza
Comunicazioni redditi a tassazione separata Comprendono solo le imposte dovute, senza sanzioni e interessi
Comunicazioni anomalia / compliance (inviti all’adempimento spontaneo) Previsti dall’art. 1, commi 634–636, L. 190/2014
Situazioni urgenti (pericolo riscossione, notizia di reato, procedure concorsuali) No No Comunicazioni inviate anche durante i periodi di sospensione
Versamento somme dovute (avvisi, controlli, liquidazioni) No (obbligatorio) (sospeso 1.8–4.9) I termini NON sono sospesi nel periodo natalizio
Invio documenti/informazioni da parte dei contribuenti No (obbligatorio) (sospeso 1.8–4.9) Obblighi pienamente validi a dicembre
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