Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Per accedervi, è necessario rispettare determinati requisiti, tra cui limiti di reddito e condizioni specifiche relative alla struttura dell’attività. Inoltre, alcune fattispecie impediscono l’accesso o la permanenza nel regime. L’aggiornamento normativo al 2025 introduce nuove soglie e chiarimenti per alcune cause ostative.
L’accesso al regime forfetario è consentito alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente.
Limite di ricavi e compensi
Per poter applicare il regime forfetario nel 2025, è necessario che nell’anno precedente siano stati rispettati i seguenti limiti:
Criterio | Limite previsto |
Ricavi o compensi percepiti | Non superiori a 85.000 euro (ragguagliati ad anno) |
Spese per lavoro dipendente e collaborazioni | Non superiori a 20.000 euro (senza ragguaglio ad anno) |
Il calcolo dei ricavi e compensi deve avvenire in base al regime contabile adottato nell’anno precedente, generalmente secondo il principio di cassa o, in alcuni casi, secondo il criterio della competenza di registrazione.
Alcuni aspetti specifici devono essere considerati per determinare correttamente il rispetto del limite di accesso:
- In caso di più attività, si deve considerare la somma dei ricavi e compensi delle diverse attività svolte.
- Sono rilevanti i proventi derivanti dall’autoconsumo.
- Per le attività avviate nel corso dell’anno, i ricavi devono essere ragguagliati all’anno solare.
- Non rilevano i ricavi derivanti dall’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Il requisito relativo al costo dei beni strumentali è stato eliminato a partire dal 2019, in quanto considerato non coerente con il nuovo limite di ricavi e compensi.
L’accesso al regime forfetario è precluso a coloro che rientrano in determinate categorie o che esercitano particolari attività.
Soggetti esclusi dal regime forfetario
Sono esclusi dal regime i contribuenti che:
- Si avvalgono di regimi speciali IVA, tra cui agricoltura, pesca, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, commercio di fiammiferi, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti e giochi, agenzie di viaggi e turismo.
- Non sono residenti in Italia, salvo il caso in cui siano residenti in uno Stato dell’Unione Europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo e producano almeno il 75% del loro reddito in Italia.
- Effettuano in via prevalente cessioni di immobili o di mezzi di trasporto nuovi.
- Sono soci di società di persone, collaboratori in imprese familiari o associati in associazioni professionali.
- Detengono il controllo, diretto o indiretto, di una società a responsabilità limitata che svolge un’attività riconducibile a quella del soggetto forfetario.
Un’importante causa ostativa riguarda coloro che esercitano un’attività in regime forfetario prevalentemente nei confronti del proprio ex datore di lavoro o di un soggetto per cui abbiano lavorato nei due anni precedenti. Questa disposizione non si applica ai professionisti iscritti ad albi o registri che siano dipendenti con contratto part-time presso datori di lavoro con almeno 250 dipendenti.
Limite di reddito da lavoro dipendente
Dal 2025, è prevista una soglia più elevata per il reddito da lavoro dipendente o assimilato che impedisce l’accesso al regime forfetario. Il limite è così definito:
Anno di riferimento | Limite di reddito per accesso al regime |
2024 | 35.000 euro |
Anni precedenti | 30.000 euro |
Tuttavia, il superamento di questa soglia non è rilevante se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Partecipazione in società e regime forfetario
Partecipazione in società di persone
Il possesso di partecipazioni in società di persone costituisce una causa ostativa all’applicazione del regime forfetario. Tuttavia, se la partecipazione è acquisita per successione e viene ceduta entro la fine dell’anno, il soggetto può mantenere il regime agevolato.
Partecipazione in SRL (società a responsabilità limitata)
La normativa prevede condizioni più articolate per chi possiede partecipazioni in SRL. Il regime forfetario non è applicabile quando sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- Controllo della società:
- Il soggetto possiede direttamente o indirettamente più del 50% della società.
- Il controllo può essere esercitato anche con una partecipazione pari al 50% o tramite il coniuge e i familiari fino al terzo grado.
- Riconducibilità delle attività:
- Il regime forfetario è precluso se la SRL e il contribuente svolgono attività economiche appartenenti alla stessa sezione della tabella ATECO 2007.
- Se le attività rientrano in sezioni differenti della tabella ATECO, il soggetto può accedere al regime forfetario.
La verifica del rispetto di queste condizioni avviene al termine dell’anno di riferimento, poiché solo in quel momento è possibile accertare l’effettivo svolgimento delle attività economiche.
FAQ
Chi può accedere al regime forfetario nel 2025?
Possono accedere le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che rispettano i limiti di ricavi e compensi, non superando gli 85.000 euro nell’anno precedente.
Quali sono le principali cause di esclusione?
Sono esclusi i soggetti che applicano regimi speciali IVA, i non residenti (salvo eccezioni), chi effettua cessioni prevalenti di immobili o mezzi di trasporto nuovi, i soci di società di persone e chi ha un’attività riconducibile a una SRL controllata.
Se percepisco redditi da lavoro dipendente, posso aderire al regime forfetario?
Sì, a condizione che nell’anno precedente tali redditi non abbiano superato i 35.000 euro per il 2024. Se il rapporto di lavoro è cessato, il limite non si applica.
Posso accedere al regime se lavoro per il mio ex datore di lavoro?
No, se l’attività è svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro o di un soggetto per cui si è lavorato nei due anni precedenti.
Il possesso di una partecipazione in SRL è un ostacolo?
Sì, se si detiene il controllo della società e le attività sono riconducibili alla stessa sezione ATECO. In caso contrario, il regime forfetario è applicabile.
Per chiarimenti e assistenza personalizzata il nostro team di esperti è a vostra disposizione.