Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (S.O. n. 30) del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (noto come Decreto Omnibus), entra ufficialmente in vigore il quarto provvedimento correttivo della Riforma Fiscale.
Tra gli interventi di maggior impatto operativo si colloca la profonda revisione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2026/2027. Al fine di incrementare l’appetibilità di questo istituto sia per i soggetti già aderenti sia per i nuovi contribuenti, il legislatore ha strutturato un ventaglio di incentivi procedurali e sostanziali. Uno degli strumenti principali è rappresentato dal Ravvedimento Speciale 2020-2023, una misura che offre a chi rinnova l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027 la facoltà di sanare eventuali anomalie o irregolarità commesse nei periodi d’imposta dal 2020 al 2023. Questa sanatoria si perfeziona attraverso il versamento di una flat tax agevolata, la cui misura viene determinata in maniera proporzionale in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nelle annualità interessate.
Sempre nell’ambito delle misure collegate al concordato, si registra un sensibile innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità, volto a facilitare l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta accumulati dai contribuenti. Nello specifico, la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto viene innalzata da 70.000 a 100.000 euro per l’IVA, mentre per quanto riguarda le imposte dirette e l’IRAP il limite sale da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP. A questa agevolazione si affianca una significativa riduzione del rischio di accertamento, poiché per i periodi d’imposta oggetto di concordato i termini ordinari di decadenza a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione dei controlli fiscali subiscono una riduzione di due anni. Sul fronte della gestione della liquidità, il decreto conferma l’esclusione di qualsiasi maggiorazione per gli acconti d’imposta determinati con il metodo storico, concedendo inoltre la facoltà di rateizzare le imposte dovute senza l’applicazione di interessi sulla dilazione di pagamento.
Il decreto interviene anche sulle regole che disciplinano l’esclusione e la decadenza dal regime concordatario, ammorbidendone i presupposti. Viene stabilito, infatti, che la pendenza di debiti tributari o contributivi che risultino scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione non rappresenti più un motivo di decadenza automatica dall’accordo concordatario. Inoltre, per favorire la continuità dell’istituto anche in presenza di variazioni nella struttura societaria, l’ingresso di nuovi soci o associati non comporta l’esclusione dal regime a condizione che i nuovi entrati abbiano conseguito, nel corso dell’anno precedente, un reddito individuale non superiore alla soglia di 35.000 euro.
In materia di Imposta sul Valore Aggiunto, il Decreto Omnibus realizza una rilevante semplificazione procedurale ripristinando termini temporali più ampi per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti e per la correlata contabilità, segnando un netto superamento dei vincoli ordinari introdotti a partire dal 2017.
Attraverso la modifica diretta dell’Articolo 19 del DPR IVA, il legislatore dispone che il diritto alla detrazione dell’imposta possa essere esercitato fino alla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorta l’esigibilità del tributo, superando il limite rigido della dichiarazione dell’anno di esigibilità. In perfetta coordinazione con tale principio, viene modificato anche l’Articolo 25 del DPR IVA, posticipando il termine ultimo entro cui il contribuente deve provvedere alla registrazione delle fatture d’acquisto nel registro dedicato, che viene ora fissato al secondo anno successivo a quello di effettiva ricezione del documento d’acquisto.
La riforma fiscale ridisegna in modo incisivo anche il trattamento fiscale dei fringe benefit attribuiti ai dipendenti per l’uso promiscuo delle auto aziendali.
Il meccanismo di calcolo del valore imponibile continua a fare perno sulla tariffa stabilita dall’ACI, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri all’anno, ma introduce aliquote e penalizzazioni differenziate per favorire il rinnovamento ecologico delle flotte. Le percentuali base di tassazione restano legate alla tipologia di alimentazione del veicolo, prevedendo un’aliquota estremamente ridotta, pari al 10%, per i veicoli totalmente elettrici contrassegnati dalla sigla BEV. Per le vetture a tecnologia ibrida plug-in, classificate come PHEV, l’aliquota sale al 20%, mentre si attesta al 50% per tutte le altre motorizzazioni, comprese quelle tradizionali a diesel, benzina, GPL, metano e le motorizzazioni a tecnologia ibrida ordinaria.
Al fine di incentivare la sostituzione dei veicoli più vecchi e inquinanti, il Decreto Omnibus introduce una specifica misura restrittiva comunemente denominata stretta sulle auto vecchie. La disposizione prevede che, a partire dal primo gennaio successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione del mezzo, sul valore imponibile del benefit calcolato si applichi una maggiorazione del 50%. Per chiarire l’operatività di questo correttivo, si può fare riferimento al caso di una vettura alimentata a gasolio che presenti una base imponibile tariffaria ACI di 4.500 euro. Dal sesto anno successivo all’immatricolazione, la base imponibile assoggettata a tassazione subirà un incremento automatico che la porterà a 6.750 euro, indipendentemente dal momento in cui il veicolo sia entrato effettivamente a far parte della flotta dell’impresa. A ciò si aggiunge un’ulteriore disposizione riguardante gli allestimenti personalizzati: la presenza di optional o allestimenti extraserie esclusi dalle tariffe ufficiali dell’ACI determina una maggiorazione forfettaria del 5% della base imponibile, salvo il caso in cui il costo di tali accessori sia stato sostenuto direttamente dal dipendente.
Nell’ambito dei pagamenti al dettaglio e della certificazione dei corrispettivi, l’intervento normativo mira a mitigare il rigore sanzionatorio a carico degli esercenti, introducendo flessibilità e digitalizzazione. La novità di maggior rilievo è la definizione di una soglia di tolleranza del 5% per i disallineamenti tra cassa e POS. Questa franchigia impedisce l’applicazione immediata delle sanzioni amministrative e delle sanzioni accessorie ordinariamente collegate alle incongruenze di quadratura nei registri.
Sul piano tecnologico, viene liberalizzato l’uso di registratori alternativi al Registratore Telematico ordinario, a patto che questi dispositivi garantiscano una trasmissione diretta e priva di intermediari esterni dei dati di vendita all’Agenzia delle Entrate. Parallelamente, si riconosce la piena validità fiscale dello scontrino digitale immateriale, che può sostituire integralmente il formato cartaceo purché sia espressamente richiesto dall’acquirente e risulti pienamente conforme agli standard fiscali vigenti.
Le restanti disposizioni del Decreto Legislativo n. 148/2026 toccano profili finanziari e gestionali di varia natura. Nel Titolo II del provvedimento viene definita la metodologia di calcolo per le plusvalenze e i proventi derivanti dalle operazioni di cessione e compensazione dei crediti d’imposta. Tali proventi devono essere determinati calcolando la differenza tra il corrispettivo pattuito (o il valore nominale di cui si è fruito in compensazione) e il costo d’acquisto sostenuto per l’acquisizione del credito, incrementato degli eventuali oneri accessori direttamente collegabili all’operazione. In aggiunta, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, viene disposta una proroga per la certificazione del Tax Control Framework (TCF), differendo il termine ultimo per l’invio della certificazione del sistema di controllo interno del rischio fiscale dal 30 settembre al 31 dicembre.
Un’importante limitazione all’uso dei mezzi di pagamento tradizionali viene introdotta per i servizi di riscossione pubblica. Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, viene stabilito lo stop a contanti e assegni presso tutti gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), presso i quali non sarà più possibile effettuare versamenti o ricevere rimborsi attraverso queste modalità di pagamento. Infine, il decreto affronta il tema dei componenti reddituali negativi a efficacia pluriennale, stabilendo una regola precisa a tutela della certezza del diritto e dell’equilibrio dell’attività di controllo.
Per tali componenti, i relativi termini di decadenza per l’accertamento iniziano a decorrere a partire dal primo esercizio di deduzione delle quote del componente pluriennale, evitando asimmetrie temporali nella verifica della legittimità delle deduzioni fiscali.
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TABELLA RIEPILOGATIVA
| Novità introdotta dal D.Lgs. 148/2026 (Decreto Omnibus) | |
| Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2026/2027 | Introduzione di incentivi per favorire l’adesione e il rinnovo del concordato. |
| Ravvedimento Speciale 2020-2023 | Possibilità di regolarizzare anomalie e irregolarità fiscali relative agli anni 2020-2023 tramite flat tax agevolata. |
| Esonero visto di conformità crediti IVA | Innalzamento della soglia da 70.000 a 100.000 euro. |
| Esonero visto di conformità imposte dirette e IRAP | Incremento del limite da 50.000 a 70.000 euro per IRPEF, IRES e IRAP. |
| Riduzione rischio accertamenti CPB | Riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento per i periodi oggetto di concordato. |
| Acconti d’imposta CPB | Confermata l’assenza di maggiorazioni sugli acconti calcolati con metodo storico. |
| Rateizzazione imposte CPB | Possibilità di dilazionare il pagamento senza interessi. |
| Cause di esclusione CPB | La presenza di debiti tributari o contributivi scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente non determina più automaticamente la decadenza. |
| Ingresso nuovi soci nel CPB | Nuovi soci o associati ammessi se nell’anno precedente hanno prodotto redditi individuali non superiori a 35.000 euro. |
| Detrazione IVA acquisti | Modifica dell’articolo 19 DPR IVA: il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo all’esigibilità. |
| Registrazione fatture acquisto IVA | Modifica dell’articolo 25 DPR IVA: registrazione possibile fino al secondo anno successivo alla ricezione della fattura. |
| Fringe benefit auto aziendali | Nuove aliquote basate sul tipo di alimentazione del veicolo. |
| Auto aziendali elettriche BEV | Aliquota fringe benefit fissata al 10%. |
| Auto aziendali ibride plug-in PHEV | Aliquota fringe benefit fissata al 20%. |
| Altre auto aziendali | Aliquota fringe benefit fissata al 50% per diesel, benzina, GPL, metano e ibride ordinarie. |
| Auto aziendali oltre 5 anni | Dal sesto anno dalla prima immatricolazione applicazione di una maggiorazione del 50% della base imponibile. |
| Optional e allestimenti extra ACI | Maggiorazione forfettaria del 5% della base imponibile salvo costi sostenuti direttamente dal dipendente. |
| Disallineamenti cassa-POS | Introduzione di una tolleranza del 5% tra incassi elettronici e registrazioni di cassa. |
| Registratori telematici alternativi | Possibilità di utilizzare strumenti diversi dal registratore telematico tradizionale se garantiscono trasmissione diretta dei dati all’Agenzia Entrate. |
| Scontrino digitale | Riconoscimento fiscale del documento commerciale digitale richiesto dal cliente. |
| Cessione e compensazione crediti d’imposta | Definizione del metodo di calcolo delle plusvalenze. |
| Tax Control Framework (TCF) | Proroga del termine per la certificazione dal 30 settembre al 31 dicembre. |
| Pagamenti presso AdER | Dal 1° gennaio 2027 stop a contanti e assegni negli sportelli territoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione. |
| Componenti reddituali pluriennali | I termini di accertamento decorrono dal primo esercizio di deduzione delle quote. |
