La scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è ormai trascorsa, il termine ordinario per la presentazione era fissato al 30 aprile 2026, come stabilito dall’articolo 8 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322. Tuttavia, per i soggetti che non hanno ancora provveduto all’invio, si sta concludendo proprio in questi giorni la finestra temporale di tolleranza di novanta giorni, la cui scadenza definitiva è prevista per il 29 luglio, superata la quale la dichiarazione sarà considerata definitivamente omessa.
In presenza di un’omissione, l’ordinamento prevede una sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta, con un importo minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, la sanzione applicabile oscilla tra 250 e 2.000 euro, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Al contrario, se l’invio avviene entro il 29 luglio, la sanzione fissa è di 250 euro, riducibile a un decimo tramite il ravvedimento operoso, fissando l’esborso a 25 euro.
Il calcolo dell’IVA dovuta per la definizione delle sanzioni segue una regola generale che permette di scomputare dall’imposta lorda tutti i versamenti effettuati per il periodo di riferimento, il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso e le imposte detraibili derivanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Per i contribuenti che operano in regimi speciali, quali quelli previsti dagli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del d.p.r. 633/1972, la sanzione del centoventi per cento viene parametrata sull’imposta dovuta nel territorio dello Stato. In questi ambiti, la normativa favorisce l’invio tardivo oltre i novanta giorni se effettuato entro determinati limiti temporali: la sanzione è ridotta al quarantasette per cento se la presentazione avviene entro tre anni, o al venticinque per cento se effettuata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo. La dichiarazione è considerata presentata solo nel momento in cui viene effettivamente acquisita dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate.
Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla procedura di liquidazione automatica disciplinata dall’articolo 54-bis.1 del d.p.r. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate può procedere autonomamente al calcolo del tributo utilizzando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In questo scenario, non viene riconosciuto il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e sono considerati in detrazione esclusivamente i versamenti documentati. La normativa estende il concetto di dichiarazione omessa anche ai modelli presentati entro i termini ma privi dei quadri necessari alla liquidazione, come i quadri VE per le operazioni attive e VF per gli acquisti, se il ritardo nella loro integrazione supera i novanta giorni.
Qualora la liquidazione automatica evidenzi un debito, il contribuente riceve una comunicazione e ha sessanta giorni per fornire chiarimenti o sanare la posizione pagando l’IVA, gli interessi e una sanzione ridotta al quaranta per cento dell’imposta liquidata. Il mancato pagamento porta all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, con la preclusione della possibilità di utilizzare la compensazione con crediti per estinguere il debito.
La regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso entro il 29 luglio 2026 richiede il versamento della sanzione ridotta di 25 euro per il ritardo dichiarativo, a cui deve aggiungersi la regolarizzazione di eventuali omessi versamenti di imposta. Le sanzioni per i versamenti sono ridotte all’1,39 per cento se il ritardo è contenuto nei novanta giorni, o al 3,13 per cento per ritardi superiori, oltre agli interessi legali con maturazione giornaliera. Se il contribuente non agisce spontaneamente, l’Ufficio applica la sanzione intera di 250 euro, riducibile a un terzo se pagata entro sessanta giorni dalla notifica, recuperando l’imposta con una sanzione del venticinque per cento e interessi del quattro per cento annuo.
Esiste inoltre una specifica sanatoria per le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni ma entro i termini di accertamento: se l’invio precede la conoscenza formale di attività ispettive, si applica una sanzione del settantacinque per cento sull’imposta dovuta. Qualora non vi siano imposte da versare e si superino i novanta giorni di ritardo, la sanzione rimane tra 250 e 2.000 euro senza possibilità di ravvedimento, sebbene la dichiarazione resti valida ai fini degli effetti premiali in caso di dati fedeli.
Sotto il profilo dei profili penali, l’omessa dichiarazione IVA acquisisce rilievo quando l’imposta evasa supera la soglia di 50.000 euro, potendo comportare la reclusione da due a cinque anni. La normativa precisa che non si configura il reato se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza o se mancano solo la sottoscrizione o la conformità al modello ministeriale. La non punibilità è garantita se il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, viene interamente estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, purché non vi sia stata preventiva conoscenza di accertamenti.
A integrazione di tale quadro, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8979 del 9 aprile 2026, ha ribadito che il principio di neutralità dell’IVA permette di riconoscere la detrazione anche in assenza di dichiarazione annuale se sussistono i requisiti sostanziali e l’effettività delle operazioni, poiché la dichiarazione svolge una funzione prevalentemente illustrativa e riepilogativa.
La correzione di errori avviene tramite la dichiarazione integrativa. Se presentata entro novanta giorni dalla scadenza, essa assume il valore di dichiarazione sostituiva, correggendo le violazioni senza sanzioni per l’irregolarità formale, salvo quelle per l’eventuale omesso versamento. La regolarizzazione entro tale termine consente di ridurre le sanzioni a un nono del minimo. Gli errori non rilevabili tramite i controlli automatizzati, se corretti dopo i novanta giorni, configurano una dichiarazione infedele, soggetta a una sanzione del settanta per cento della maggiore imposta o della differenza di credito. In assenza di ravvedimento, se l’integrazione avviene entro il quinto anno successivo alla presentazione, l’Agenzia applica una sanzione del cinquanta per cento. Se la rettifica è a favore del contribuente e non sono dovute imposte, non si applicano sanzioni, a meno che il risultato finale non evidenzi un maggior credito, caso in cui la sanzione fissa varia da 250 a 2.000 euro.
L’attività dell’intermediario abilitato è soggetta a criteri di responsabilità definiti: la dichiarazione si considera presentata nel giorno della sua trasmissione telematica. Se l’intermediario assume l’impegno prima della scadenza ma trasmette il modello in ritardo, la sanzione per la tardività ricade sul contribuente. Nel caso in cui l’invio avvenga oltre un mese dall’impegno assunto dopo la scadenza, l’intermediario rischia una sanzione autonoma tra 516 e 5.164 euro. Tali violazioni sono ravvedibili con riduzioni a un terzo se la presentazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza. Per trasmissioni massive ritardate in un unico file, è possibile ricorrere al cumulo giuridico, calcolando un’unica sanzione aumentata di un quarto. Non sono previste sanzioni se una dichiarazione scartata dal sistema viene reinviata correttamente entro cinque giorni dalla comunicazione dello scarto.
In merito al credito d’imposta, una dichiarazione annuale presentata con ritardo superiore ai novanta giorni, essendo considerata omessa, non costituisce titolo automatico per il riconoscimento dell’eccedenza riportata. Il contribuente deve pertanto presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 600/1973. Il recupero dell’IVA tramite dichiarazione integrativa a favore è possibile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione, a condizione che sussistano i presupposti sostanziali dell’operazione e il possesso della fattura. La detrazione è legata alla data di ricezione della fattura tramite Sistema di Interscambio, o alla data di presa visione nell’area riservata in caso di mancata consegna telematica. In caso di regolarizzazione di una dichiarazione infedele con utilizzo di crediti inesistenti, la sanzione proporzionale assorbe quella per l’omesso versamento e per la compensazione indebita, fermo restando l’obbligo di versare il credito utilizzato e i relativi interessi.
Infine, l’invio di una dichiarazione integrativa può impattare sulla determinazione dell’acconto IVA per l’annualità successiva. Se l’integrazione a debito avviene dopo il termine di scadenza dell’acconto, non è irrogabile la sanzione per carente versamento, poiché la congruità del versamento si valuta sulla base della dichiarazione esistente al momento della scadenza. Se invece l’integrazione precede tale termine, il contribuente deve versare la differenza dovuta calcolata sulla base del nuovo modello integrato per evitare sanzioni. Qualora la rettifica riguardi fatture regolarmente registrate ma non incluse nella detrazione originaria, l’integrazione può essere operata senza sanzioni entro i termini di decadenza dell’accertamento.
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