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Il Concordato preventivo biennale (CPB) torna al centro dell’attenzione con la pubblicazione della Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate. Il documento riordina la disciplina dell’istituto, raccogliendo in un unico testo i chiarimenti forniti negli ultimi anni e recependo le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 148/2026.

In vista della scadenza del 2 novembre 2026 per aderire al concordato relativo al biennio 2026-2027, la circolare offre un quadro aggiornato delle condizioni di accesso, delle modalità di adesione e delle conseguenze previste in caso di irregolarità. Particolare attenzione è riservata alle modifiche che riguardano l’efficacia dell’adesione, la correzione degli errori dichiarativi e il rafforzamento dei benefici per chi rinnova un accordo già sottoscritto per il biennio 2024-2025.

La proposta viene determinata sulla base dei dati disponibili e dei criteri previsti dalla normativa. Per la sua elaborazione sono state introdotte anche soglie massime di incremento rispetto al reddito dichiarato nel periodo precedente, differenziate in funzione del punteggio ISA conseguito dal contribuente.

Per chi ha ottenuto un punteggio ISA pari a 10, l’incremento massimo è del 10%. La soglia sale al 15% per punteggi pari o superiori a 9 ma inferiori a 10, al 25% per punteggi da 8 a meno di 9 e al 30% per punteggi da 6 a meno di 8. Per i contribuenti con un punteggio inferiore a 6, il limite è del 35%.

Questi limiti non si applicano quando la proposta calcolata secondo i criteri normativi risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali.

La valutazione dell’offerta richiede quindi di considerare sia il reddito proposto sia la propria posizione fiscale, verificando le condizioni di accesso e gli effetti che l’adesione può produrre nel biennio di riferimento.

Una delle novità più rilevanti riguarda le conseguenze dell’adesione in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 10 del Decreto legislativo n. 13/2024.

Per il biennio 2026-2027, il nuovo comma 2-bis stabilisce che un’adesione effettuata senza i necessari presupposti è priva di effetti. La modifica supera il precedente meccanismo che riconduceva la mancanza dei requisiti a una causa di decadenza.

La distinzione è importante. L’inefficacia implica che il concordato non produca effetti fin dall’origine, mentre la decadenza riguarda un accordo inizialmente efficace, del quale vengono meno gli effetti in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Tra gli aspetti da verificare rientra la situazione debitoria del contribuente. Per il biennio 2026-2027, rilevano i debiti tributari e contributivi divenuti definitivi al 31 dicembre 2025.

L’accesso resta possibile se, prima dell’accettazione della proposta, il debito residuo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, viene ridotto a un importo inferiore a 5.000 euro. Non concorrono al raggiungimento di tale soglia i debiti per i quali è prevista una sospensione oppure una rateazione regolarmente in corso.

La verifica preventiva dei requisiti assume pertanto un ruolo primario ed essenziale per evitare di aderire a un accordo che, in assenza delle condizioni richieste, non possa produrre gli effetti previsti.

La Circolare 8/E approfondisce anche il rapporto tra errori dichiarativi e decadenza dal CPB, introducendo chiarimenti rilevanti per le adesioni relative al biennio 2026-2027.

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 consente di correggere errori od omissioni attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, rideterminando il reddito e il valore della produzione netta concordati sulla base dei dati corretti. È inoltre prevista la regolarizzazione delle sanzioni mediante ravvedimento operoso, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non comporta, quindi, automaticamente la decadenza dal concordato. Diventa determinante l’eventuale scostamento tra i valori inizialmente concordati e quelli rideterminati dopo la correzione.

La decadenza può verificarsi quando, a seguito di un’attività di accertamento, gli errori o le omissioni determinano un reddito o un valore della produzione netta superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.

La modifica introduce dunque una possibilità di correzione delle irregolarità dichiarative, evitando che ogni errore produca necessariamente la perdita degli effetti dell’accordo.

Il decreto Omnibus rafforza il regime premiale per i contribuenti che rinnovano il concordato dopo aver aderito al biennio 2024-2025. Per chi accetta la nuova proposta relativa al 2026-2027 sono previste condizioni più favorevoli in materia di compensazioni, rimborsi e termini per l’attività di accertamento.

In particolare, vengono innalzate le soglie di esonero dal visto di conformità. Per la compensazione dei crediti IVA e per i rimborsi IVA senza visto o garanzia, il limite raggiunge i 100.000 euro annui. Per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP, la soglia è invece fissata a 70.000 euro.

Un ulteriore vantaggio riguarda i tempi dell’attività di controllo: per chi rinnova il concordato, i termini di decadenza per l’accertamento sono anticipati di due anni, anziché di uno.

È inoltre prevista la possibilità di rateizzare senza interessi le somme dovute a saldo e in acconto, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina.

Anche il calcolo degli acconti presenta una specificità. Il rinnovo viene considerato una prosecuzione naturale del precedente accordo, con conseguente applicazione del metodo storico senza le maggiorazioni previste per chi entra per la prima volta nel concordato.

Per elaborare la nuova proposta, nel modello CPB devono essere indicati il reddito effettivo e il valore della produzione netta effettivo del 2025, rettificati secondo le disposizioni normative. Non devono quindi essere riportati i corrispondenti valori concordati per il precedente biennio. In sede di rinnovo, inoltre, non è possibile integrare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA relativo al 2025.

Tra gli aspetti esaminati dalla circolare figura anche la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.

L’opportunità riguarda i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027 nei termini previsti dalla legge. Il ravvedimento può interessare anche singoli periodi d’imposta e consente di regolarizzare la posizione attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

L’importo dovuto viene determinato in funzione del livello di affidabilità fiscale risultante dagli ISA. Per le annualità 2020 e 2021 è prevista una riduzione del 30% delle imposte sostitutive.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione, dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, oppure attraverso un massimo di dieci rate mensili di pari importo. Dal 16 marzo 2027 si applicano gli interessi legali previsti per il pagamento rateale.

Il perfezionamento del ravvedimento consente, nei limiti stabiliti dalla legge, di escludere per le annualità interessate le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e quelle rilevanti ai fini IVA.

Per ulteriori chiarimenti e per assistenza professionale il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

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