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Dal 2027 entra in vigore il nuovo OIC 5, principio contabile che introduce una modifica ai criteri di valutazione applicabili nei bilanci di liquidazione. Il criterio finora adottato prevedeva l’iscrizione delle attività al minore tra costo e valore di realizzo. Con la nuova formulazione, l’OIC 5 introduce la facoltà di iscrivere le attività al loro effettivo valore di realizzo in liquidazione, qualora questo risulti superiore al valore netto contabile iscritto nei libri.

L’applicazione di tale facoltà è subordinata al rispetto di condizioni specifiche, indicate dal principio contabile.

Il valore di realizzo deve risultare significativamente superiore rispetto al valore iscritto in contabilità. È inoltre richiesto che il bene sia vendibile nelle condizioni in cui si trova al momento della valutazione: sono esclusi i beni che richiederebbero interventi, riparazioni o fasi di preparazione prima di poter essere immessi sul mercato.

Il principio richiede altresì la certezza del realizzo. Non è sufficiente una generica probabilità di vendita: è necessario che le iniziative di vendita siano già state avviate e si trovino a uno stadio tale da rendere la cessione pressoché certa in tempi brevi. È richiesto, in particolare, che sia stato individuato un potenziale acquirente e che le trattative si trovino a uno stadio di definizione tale da rendere attendibile e verificabile la stima del valore di realizzo. In assenza di tali presupposti, la valutazione segue i criteri ordinari.

Il principio contabile richiede inoltre l’applicazione sistematica del nuovo criterio: se la società applica l’OIC 5 a un determinato bene, la stessa logica valutativa deve essere estesa a tutti i beni del patrimonio che presentano le medesime caratteristiche di vendibilità e significatività dello scostamento.

Gli incrementi di valore derivanti dall’applicazione del nuovo criterio sono iscritti nel conto economico, alla voce A5 ter, denominata Rivalutazioni della procedura liquidatoria. Tale voce è distinta da quella relativa ai proventi derivanti dall’attività operativa residua.

La rivalutazione prevista dall’OIC 5 ha rilevanza esclusivamente civilistica. L’amministrazione finanziaria non riconosce l’incremento di valore ai fini del calcolo delle imposte correnti. Si determina pertanto un caso di doppio binario, in cui il valore civilistico dell’attività diverge dal costo fiscalmente riconosciuto, la cui gestione è disciplinata dall’articolo 86 del TUIR.

Secondo tale disciplina, la plusvalenza è tassabile nel momento dell’effettivo realizzo, ovvero quando il bene viene ceduto a terzi o destinato a finalità esterne all’impresa. Nell’esercizio in cui la rivalutazione è iscritta a bilancio, alla voce A5 ter, la società opera una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nell’esercizio in cui il bene viene effettivamente ceduto, si opera invece una variazione in aumento, con cui la plusvalenza maturata viene sottoposta a tassazione.

Distribuzione di acconti ai soci

L’OIC 5 richiama, in materia di patrimonio netto, i principi generali dell’OIC 28, che prevede l’indistribuibilità delle riserve da rivalutazione fino al momento dell’effettivo realizzo.

L’articolo 2491 del codice civile disciplina la distribuzione di acconti da parte dei liquidatori, subordinandola alla condizione che dai bilanci risulti che tale ripartizione non pregiudichi la soddisfazione integrale dei creditori. La norma civilistica fa riferimento alla capienza del patrimonio residuo rispetto alle passività accertate e potenziali.

Il principio contabile richiede, ai fini dell’applicazione dell’OIC 5, la presenza di trattative avanzate e di condizioni di certezza della vendita imminente. Il quadro normativo prevede inoltre un sistema di responsabilità dei liquidatori, che include la possibilità di richiedere ai soci garanzie per la restituzione delle somme distribuite.

Applicazione del principio da parte del liquidatore

L’applicazione dell’OIC 5 richiede una documentazione delle fasi di vendita e un monitoraggio dei flussi finanziari, nel rispetto dei doveri di prudenza e diligenza professionale previsti in capo al liquidatore. L’applicazione del principio comporta il coordinamento tra le regole contabili, le prescrizioni fiscali indicate dal TUIR e i vincoli previsti dal codice civile in materia di distribuzione ai soci.

Il nostro staff è disponibile per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto necessario in fase applicativa.

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