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Il Decreto Legislativo numero 148 del 2026, noto come Decreto Omnibus, prosegue l’attuazione della Riforma fiscale introducendo disposizioni specifiche per l’avvicinamento dei valori contabili e fiscali.

La prima novità di rilievo, contenuta nell’articolo 5 del decreto, riguarda la revisione delle regole di derivazione del reddito imponibile dall’utile dell’esercizio, consolidando a regime il principio di derivazione rafforzata per determinate categorie reddituali. Tali modifiche integrano e stabilizzano alcune previsioni che erano state temporaneamente introdotte per il solo anno 2026 dalla Legge Finanziaria 199 del 2025.

L’intervento punta a razionalizzare la valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie al fine di allineare il trattamento fiscale applicabile sia alle imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC sia ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, a prescindere dal fatto che i titoli siano quotati o meno.

Con riferimento ai titoli non immobilizzati iscritti nell’attivo circolante, la sostituzione dell’articolo 94, comma 4, del TUIR stabilisce che le regole ordinarie di valutazione si applicano esclusivamente alle obbligazioni e agli altri titoli in serie o di massa che costituiscono attivo circolante. Sotto il profilo operativo, assume pieno rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

Per le imprese OIC e IAS/IFRS, il valore fiscale viene allineato al valore contabile, determinando il superamento del valore fiscale minimo precedentemente previsto, calcolato sulla media aritmetica dei prezzi o sul decremento desunto dall’andamento del Mercato Telematico delle Obbligazioni. Questa nuova disciplina trova applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ovvero a partire dall’anno 2026 per i soggetti con esercizio solare, ed è stata recepita in termini analoghi nell’articolo 103 del Decreto Legislativo numero 117 del 2026, ossia il Nuovo TUIR che entrerà in vigore dal primo gennaio 2027.

Per quanto concerne i titoli immobilizzati, la modifica dell’articolo 101, comma 2, del TUIR conferma l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 94, ma introduce una netta distinzione per le svalutazioni delle obbligazioni. Le svalutazioni e le relative oscillazioni di valore negative di questi titoli rimangono irrilevanti ai fini fiscali, e le minusvalenze obbligazionarie risultano deducibili unicamente se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o a seguito di risarcimento. Di fatto, le oscillazioni di valore delle obbligazioni immobilizzate vengono sterilizzate ai fini del reddito di periodo fino al loro effettivo realizzo, indipendentemente dal fatto che tali variazioni siano transitate dal conto economico o imputate ad altre componenti dell’utile complessivo.

Parallelamente, è soppressa la disposizione dell’articolo 110 del TUIR che impediva la concorrenza al reddito delle plusvalenze iscritte per la quota eccedente le svalutazioni dedotte. Questa disciplina decorre dal periodo d’imposta 2026. Viene tuttavia stabilito un regime transitorio per i soggetti OIC: per i titoli obbligazionari immobilizzati detenuti alla chiusura del periodo d’imposta 2025, le plusvalenze iscritte a partire dal 2026 non concorreranno a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte, continuando ad applicare le vecchie disposizioni. Le medesime regole sono state trasposte negli articoli 110 e 119 del Nuovo TUIR in vigore dal 2027.

Il Decreto Omnibus apporta modifiche significative anche alla disciplina dei piani di stock option, stock grant e phantom stock, sostituendo l’articolo 95, comma 6-bis, del TUIR. La disposizione, precedentemente limitata alle sole imprese che applicano i principi IAS/IFRS, viene adesso estesa anche alle società che adottano i principi contabili nazionali OIC.

I componenti negativi legati ai pagamenti basati su azioni, imputati a conto economico secondo i corretti criteri contabili, diventano deducibili in due precisi momenti: al momento della consegna dei titoli ai beneficiari, in misura proporzionale alle opzioni esercitate, oppure al momento della definitiva estinzione della passività connessa. La consegna fisica dei titoli segna il trasferimento giuridico della titolarità, escludendo qualsiasi rilevanza della data di assegnazione iniziale o della data di delibera del piano. Viene in questo modo confermata la deroga al principio di derivazione rafforzata per i costi legati ai piani azionari, estendendo l’applicazione di tale deroga alle imprese OIC.

Le novità si applicano alle operazioni deliberate dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Un ulteriore intervento di armonizzazione riguarda i contributi per studi e ricerche erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, disciplinati dall’articolo 108, comma 3, del TUIR. Con la soppressione del rinvio alle norme sulle sopravvenienze attive, viene meno il meccanismo di tassazione per cassa di queste somme, che determinava un disallineamento rispetto ai criteri del bilancio civilistico.

Il regime fiscale applicabile ritorna ad essere quello ordinario basato sulla natura dei contributi, comportando l’assoggettamento a tassazione secondo il principio di competenza economica, in stretta correlazione con l’imputazione contabile e in applicazione del principio di derivazione rafforzata. La nuova tassazione si applica ai contributi conseguiti a partire dal periodo d’imposta 2026.

A tutela della continuità, le regole transitorie prevedono che i contributi che hanno già concorso al reddito secondo la vecchia disciplina di cassa non assumano rilevanza nei periodi d’imposta successivi, mentre i contributi di competenza passata non ancora incassati rileveranno dal 2026 secondo i presupposti della vecchia normativa.

L’articolo 6 del Decreto Omnibus introduce una disciplina organica di carattere straordinario per il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali. Tale opportunità fa riferimento alle fattispecie omogenee disciplinate dal Decreto Legislativo numero 192 del 2024, tese a unificare il trattamento delle divergenze derivanti da eventi particolari, quali la prima applicazione dei principi IAS/IFRS, la variazione dei medesimi criteri internazionali, il passaggio dai principi IAS/IFRS a quelli nazionali, la modifica dei principi nazionali OIC, le variazioni degli obblighi informativi legate alle dimensioni dell’impresa o l’adozione della derivazione rafforzata per le micro-imprese che scelgono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.

Sono incluse inoltre le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate tra soggetti sottoposti a regimi contabili o obblighi informativi diversi.

Le imprese interessate hanno la facoltà di allineare i valori degli elementi patrimoniali per le divergenze originatesi in periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine del periodo d’imposta successivo, corrispondente all’anno 2025 per i soggetti solari. La procedura si basa sul metodo del riallineamento a saldo globale, calcolato sulla somma algebrica delle divergenze degli elementi patrimoniali interessati. Nel caso in cui la somma determini un saldo positivo, tale importo è assoggettato a tassazione separata applicando l’aliquota ordinaria IRES e IRAP, comprese le eventuali addizionali. Se invece emerge un saldo negativo, l’importo è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è esercitata l’opzione e nei successivi, per un numero di anni pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto della sanatoria e comunque per una durata minima non inferiore a dieci periodi d’imposta.

L’effetto fiscale del riallineamento decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, coincidendo con l’anno 2026 per i soggetti solari, e l’opzione deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le imposte dovute devono essere versate in un’unica soluzione entro il termine stabilito per il versamento del saldo delle imposte del medesimo esercizio, fissato al 30 giugno 2027 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare.

Per chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra completa disposizione.

 

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