Con l’avvicinarsi della fine dell’anno fiscale, le imprese familiari sono chiamate a un’attenta valutazione degli atti da stipulare entro il 31 dicembre 2025. Queste operazioni, se formalizzate tramite scritture private autenticate o atti pubblici, assumono rilievo fiscale già dal periodo d’imposta in corso, oppure da quello immediatamente successivo, a seconda dei casi. L’obiettivo è rendere fiscalmente efficaci alcune scelte organizzative fondamentali per le imprese di natura familiare, come la costituzione, l’enunciazione, o l’ingresso di nuovi collaboratori.
Nel contesto delle imprese familiari, la normativa fiscale prevede una particolare forma di ripartizione del reddito tra il titolare e i collaboratori familiari. Tale ripartizione è disciplinata dall’art. 5, comma 4, del TUIR e impone che il reddito venga attribuito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, fino a un massimo del 49% dell’ammontare risultante dal modello REDDITI del titolare. Per accedere a questa modalità, è fondamentale che i collaboratori abbiano svolto attività lavorativa in maniera continuativa e prevalente nell’ambito dell’impresa.
La qualifica di collaboratore familiare è riservata a soggetti legati da particolari vincoli, tra cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Grazie alla Legge Cirinnà (n. 76/2016), anche i soggetti uniti civilmente possono assumere questo ruolo. Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148/2024, ha riconosciuto anche il convivente di fatto come familiare legittimato a partecipare all’impresa, pur se persistono ancora restrizioni in ambito previdenziale da parte dell’INPS.
Perché il reddito venga imputato ai collaboratori, è necessario che:
- gli stessi risultino da un atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta prima dell’inizio dell’anno fiscale;
- il modello REDDITI del titolare riporti la quota di partecipazione proporzionata al lavoro svolto;
- ciascun familiare sottoscriva il proprio modello REDDITI, attestando di aver partecipato all’attività in modo continuativo e prevalente.
Nonostante la distribuzione del reddito, è importante ricordare che eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda restano interamente imputate al titolare. Lo stesso vale per le imprese in regime forfettario o minimo, per le quali l’intero reddito è attribuito solo al titolare.
La fiscalità degli atti varia a seconda della tipologia di intervento sull’impresa familiare. Nel caso di costituzione ex novo, gli effetti fiscali decorrono già dal 2025, a patto che l’atto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Questo significa che, anche se l’attività inizia a dicembre, la quota di reddito può essere già distribuita per quell’anno.
Diverso è il caso in cui un’impresa individuale già esistente venga formalmente riconosciuta come impresa familiare. In questa circostanza, gli effetti fiscali decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la stipula. Ad esempio, se l’atto viene firmato nel dicembre 2025, la ripartizione fiscale sarà attiva dal 2026, riflettendosi nel modello REDDITI 2027.
Quando si verifica l’ingresso di un nuovo collaboratore in un’impresa familiare già costituita, la decorrenza fiscale è anch’essa differita all’anno successivo. È quindi necessario che la modifica dell’atto avvenga entro la fine del 2025 per permettere la ripartizione del reddito già a partire dal 2026.
Non meno rilevante è la gestione dell’uscita di un collaboratore. Se la cessazione avviene in corso d’anno, il collaboratore ha comunque diritto a una quota di reddito proporzionale al lavoro effettivamente svolto, verificando i requisiti di continuità e prevalenza fino alla data di uscita. Sul piano civilistico, ha inoltre diritto a una quota degli incrementi patrimoniali, incluse eventuali plusvalenze latenti, avviamento e utili residui non distribuiti. Tuttavia, queste somme non sono rilevanti dal punto di vista fiscale.
In riferimento al nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, è stato chiarito che le modifiche nella composizione dell’impresa familiare non comportano l’uscita automatica dal concordato. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, infatti, che l’impresa familiare mantiene la propria natura individuale, e pertanto non è equiparabile a una società o associazione ai fini della normativa che regola la cessazione del CPB.
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