Con una serie di pronunce pubblicate nel settembre 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto rilevante per il calcolo dei contributi previdenziali dei soci lavoratori di società a responsabilità limitata. Gli utili non distribuiti dalla Srl e accantonati a riserva non concorrono alla determinazione della base imponibile contributiva del socio, in quanto non entrano nella sua sfera reddituale fino a quando non vengono effettivamente distribuiti.
Il principio emerge dalle sentenze 25377, 25378 e 25383 del 16 settembre, 25465 e 25467 del 17 settembre e 25628 e 25630 del 21 settembre 2026. Le decisioni intervengono sul contrasto tra l’interpretazione sostenuta dall’Inps e quella adottata dalla Corte, con conseguenze che riguardano non soltanto i soci lavoratori delle Srl, ma anche altre situazioni legate alla determinazione del reddito previdenziale.
La questione esaminata dalla sentenza 25377/2026 riguarda una socia unica e amministratrice di una Srl, iscritta alla Gestione commercianti. Secondo l’Inps, la contribuente avrebbe dovuto versare i contributi previdenziali anche sugli utili prodotti dalla società e accantonati a bilancio, nonostante non fossero stati distribuiti. L’Istituto fondava la propria posizione sulle circolari 102/2003 e 84/2021, secondo le quali, per i soci lavoratori di Srl, la base imponibile previdenziale comprende la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili. Tale criterio prescinde dalla destinazione deliberata dall’assemblea e, quindi, comprende anche gli utili non distribuiti.
La Cassazione ha invece escluso questa interpretazione, concentrando l’attenzione sul contenuto delle disposizioni normative che disciplinano la determinazione del reddito rilevante ai fini contributivi. In particolare, l’articolo 3-bis del Dl 384/1992 richiama i redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef. Nella stessa direzione si collocano l’articolo 29, ultimo comma, della legge 160/1975, relativo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali, e l’articolo 1 della legge 233/1990, che per artigiani e commercianti fa riferimento al reddito denunciato ai fini Irpef.
Da queste disposizioni la Corte ricava un principio preciso: la base imponibile contributiva deve essere determinata sulla base del reddito dichiarato dal socio ai fini Irpef. Non è sufficiente, invece, fare riferimento al reddito prodotto dalla società ai fini Ires e attribuito al socio in proporzione alla partecipazione. Quest’ultimo importo, infatti, rappresenta un reddito soltanto teorico per il socio, che entra nella sua sfera reddituale personale a seguito della distribuzione degli utili. Finché rimane accantonato nella società, non può essere automaticamente assoggettato a contribuzione previdenziale.
La mancata distribuzione degli utili, inoltre, non costituisce di per sé un comportamento fraudolento. La scelta di accantonare le risorse può dipendere da diverse esigenze imprenditoriali e da valutazioni dei soci che non sono necessariamente riconducibili alle decisioni del singolo soggetto obbligato al versamento dei contributi.
Il ragionamento della Cassazione richiede una distinzione tra le Srl e le società di persone, per le quali opera un differente meccanismo di determinazione del reddito.
Per le società in nome collettivo (Snc) e le società in accomandita semplice (Sas), l’articolo 5, comma 1, del Tuir prevede il principio di trasparenza fiscale. Il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dall’effettiva percezione delle somme. Come ricorda la Corte, il meccanismo determina, esclusivamente sul piano tributario, un’immedesimazione tra la società partecipata e il socio, secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 354/2001.
Questa caratteristica ha conseguenze anche sul calcolo dei contributi previdenziali. I redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone, compresi quelli spettanti al socio accomandante, concorrono alla base imponibile di un soggetto già iscritto alla Gestione artigiani o commercianti per un’altra attività, anche quando tali redditi non determinano autonomamente l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale. La differenza rispetto alle Srl non trasparenti è sostanziale: nelle società di persone il reddito viene imputato fiscalmente al socio indipendentemente dalla distribuzione, mentre nelle Srl ordinarie la quota di utile non distribuita non confluisce automaticamente nel reddito personale del partecipante.
Un regime particolare riguarda le Srl che hanno optato per la trasparenza fiscale prevista dall’articolo 116 del Tuir.
La disposizione consente alle società che rispettano i requisiti previsti, tra cui il limite di ricavi indicato in 5.164.568,99 euro e la partecipazione esclusiva di persone fisiche entro il numero massimo di dieci soci, di adottare un sistema analogo a quello delle società di persone. In questo caso, il reddito prodotto dalla società viene attribuito direttamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili o alla diversa quota di spettanza prevista. Il socio inserisce quindi il reddito nella propria dichiarazione fiscale, nel quadro RH. Proprio su questo aspetto interviene la sentenza 25630/2026, che conferma l’assoggettamento a contribuzione Inps della quota di reddito imputata al socio di una Srl trasparente e dichiarata ai fini Irpef.
La conclusione è coerente con il criterio adottato dalla Cassazione: ciò che rileva per la determinazione della base imponibile previdenziale è il reddito fiscalmente attribuito al socio e dichiarato ai fini Irpef, non la sola produzione di utili da parte della società.
La sentenza 25630/2026 affronta anche la posizione di un socio lavoratore di una Srl non trasparente, ribadendo che la contribuzione previdenziale deve essere calcolata sul reddito dichiarato ai fini Irpef.
La Corte respinge gli argomenti dell’Inps fondati sul rischio che l’accantonamento degli utili possa essere utilizzato in modo strumentale per ridurre l’imposizione contributiva. Secondo i giudici, la mancata distribuzione può dipendere da molteplici ragioni imprenditoriali e non implica necessariamente un intento elusivo o fraudolento. La decisione assume particolare rilievo perché distingue il reddito prodotto dalla società da quello effettivamente rilevante nella posizione fiscale personale del socio. Il fatto che quest’ultimo ricopra un ruolo apicale nella compagine societaria non è sufficiente, da solo, a giustificare l’assoggettamento a contributi di utili che non gli sono stati distribuiti.
Per quanto riguarda il socio accomandante di una Sas, l’iscrizione alla gestione assicurativa non deriva automaticamente dalla partecipazione alla società. Secondo la circolare Inps 12 del 1° febbraio 2008, l’iscrizione alla gestione previdenziale può avvenire quando sussiste un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e viene svolta effettivamente l’attività istituzionale della società con carattere abituale e prevalente. Se questi requisiti non ricorrono e l’attività svolta presenta le caratteristiche del lavoro subordinato, il socio accomandante deve essere iscritto obbligatoriamente come lavoratore dipendente.
Un altro tema riguarda il cosiddetto meccanismo di assorbenza. In generale, la base imponibile previdenziale comprende il reddito dell’impresa nella quale si svolge prevalentemente l’attività lavorativa e le quote di altri redditi d’impresa derivanti da ditte individuali, Snc, Sas e Srl trasparenti, anche quando il soggetto non lavora direttamente in queste realtà.
La Cassazione ha tuttavia individuato un’eccezione per i coadiuvanti familiari, cioè coniugi, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, secondo quanto previsto dall’articolo 230-bis del Codice civile.
L’ordinanza 25736/2026 ha stabilito che, nella posizione previdenziale di una coadiutrice familiare iscritta alla Gestione artigiani, non deve essere sommata la quota di reddito dichiarata nel quadro RH derivante dalla partecipazione a un’altra Sas nella quale la contribuente non svolge attività lavorativa. Il cumulo riguarda infatti i redditi riferibili allo stesso soggetto fiscale e deve essere valutato tenendo conto della particolare posizione del coadiuvante familiare.
Infine, per i soci non lavoratori di Srl non trasparente, la circolare Inps 84 del 10 giugno 2021 aveva già chiarito che il soggetto iscritto alla gestione previdenziale per la propria attività prevalente non deve includere nella base imponibile gli utili non distribuiti delle Srl partecipate nelle quali non svolge in modo prevalente la propria attività.
Le pronunce di settembre 2026 ribadiscono la necessità di distinguere la natura della società, il regime fiscale adottato e il reddito effettivamente dichiarato dal socio.
Per le Srl non trasparenti, gli utili accantonati e non distribuiti non concorrono alla base imponibile previdenziale del socio lavoratore. Per le Srl trasparenti e per le società di persone, invece, il reddito imputato fiscalmente al socio rileva secondo le regole previste dal rispettivo regime. Il punto centrale è il collegamento tra reddito dichiarato ai fini Irpef e obbligo contributivo. La sola produzione di un utile da parte della società non determina automaticamente un obbligo previdenziale in capo al socio, se quell’importo non è stato distribuito e non è entrato nella sua sfera reddituale personale.
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