Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha differito dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine previsto per la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il cosiddetto Tax Control Framework (TCF), per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025. La modifica è contenuta nell’articolo 17 del decreto, che interviene sull’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2025, sostituendo la precedente scadenza del 30 settembre 2026 con quella del 31 dicembre 2026. Il termine viene quindi prorogato di tre mesi, consentendo ai contribuenti interessati di disporre di un periodo più ampio per ottenere la certificazione del sistema integrato.

Il regime di adempimento collaborativo è finalizzato a instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente, attraverso un livello più elevato di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Il sistema si basa su un’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente e comprende anche l’anticipazione del controllo, con l’obiettivo di consentire una valutazione comune delle situazioni che possono generare rischi fiscali. L’adesione al regime è volontaria ed è subordinata al possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

Dal punto di vista soggettivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 128/2015, il regime è rivolto ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia che realizzino un determinato volume di affari o di ricavi. Le soglie previste sono pari a 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, a 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 100 milioni di euro a partire dal 2028.

Per poter presentare la domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo, i soggetti interessati devono inoltre disporre di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, comprendente anche la mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente. Il sistema deve essere inserito nel più ampio contesto del Sistema di governo aziendale e di controllo interno.

L’efficacia del sistema è collegata alla sua capacità di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. Il TCF deve quindi comprendere una strategia fiscale, una precisa definizione di ruoli e responsabilità, procedure, attività di monitoraggio, capacità di adattamento al contesto interno ed esterno, una relazione destinata agli organi di gestione e una mappa dei rischi fiscali.

Sul nuovo quadro normativo è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 6 agosto 2026, che ha fornito puntualizzazioni sul regime di adempimento collaborativo, affrontando l’inquadramento sistematico della disciplina e alcuni quesiti e dubbi relativi alla sua applicazione. Tra gli aspetti esaminati figurano le disposizioni finalizzate a rafforzare l’efficacia del Tax Control Framework e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea più ampia di imprese.

Il TCF viene definito come l’insieme degli strumenti, delle strutture organizzative, delle norme e delle regole aziendali destinati a consentire un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali. La finalità del sistema è permettere una conduzione dell’impresa orientata a minimizzare il rischio di operare in violazione delle norme tributarie oppure in contrasto con i principi e le finalità dell’ordinamento.

La disciplina si collega anche alle indicazioni dell’OCSE, contenute nel Report “Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance”. Il possesso di un adeguato sistema di controllo del rischio fiscale costituisce una condizione essenziale per l’ingresso nel regime. L’implementazione del sistema consente all’amministrazione finanziaria di riporre una “justified trust”, cioè una fiducia giustificata, nella capacità dell’impresa di individuare e gestire i propri rischi fiscali e di adempiere in maniera trasparente e corretta alle proprie obbligazioni tributarie.

Prima della riforma, il modello di TCF adottato dalle imprese aderenti al regime poteva essere considerato un “modello aperto”, nel quale i contenuti erano rimessi alle scelte organizzative della società e alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, alla quale il modello veniva sottoposto. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 54237 del 2016 aveva infatti individuato le caratteristiche essenziali del TCF, in conformità alle disposizioni normative e alle raccomandazioni dell’OCSE contenute nel relativo report e nelle linee guida.

La legge delega è successivamente intervenuta introducendo la possibilità di certificare il TCF, fermo restando il mantenimento dei poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate. La certificazione è funzionale a una maggiore standardizzazione del sistema e al rafforzamento degli effetti premiali collegati all’adesione al regime. In particolare, un TCF certificato e accompagnato da una puntuale individuazione, all’interno della Mappa dei rischi fiscali, dei rischi presenti nei processi aziendali costituisce una condizione essenziale per l’esclusione delle sanzioni tributarie penali e amministrative prevista dal decreto delegato.

La disciplina interviene inoltre sulla corretta applicazione degli standard contabili, con l’obiettivo di garantire la solidità del dato sul quale si fonda l’obbligazione tributaria. In questo contesto viene promossa l’adozione di un TCF integrato con gli altri sistemi aziendali di controllo del rischio, così da assicurarne la conformità ai principi contabili adottati dall’impresa.

In attuazione di tali disposizioni, l’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto delegato ha introdotto il comma 1-bis nell’articolo 4, stabilendo per gli operatori che intendono aderire al regime l’obbligo di certificazione del sistema integrato di controllo del rischio fiscale. La certificazione deve riguardare anche la conformità del sistema ai principi contabili e deve essere rilasciata da professionisti indipendenti in possesso di una specifica professionalità e iscritti all’albo degli avvocati oppure dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È previsto inoltre l’obbligo di effettuare la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Il decreto correttivo ha introdotto ulteriori disposizioni per i soggetti esonerati dal rilascio della certificazione perché già ammessi al regime oppure perché hanno presentato l’istanza prima dell’entrata in vigore del decreto delegato. Per questi soggetti è previsto l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La disciplina del TCF è collegata anche a specifici effetti premiali. È prevista la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che aderisce al regime e comunica preventivamente i rischi fiscali in maniera tempestiva ed esauriente. Per ottenere l’esimente sanzionatoria, i rischi devono essere comunicati attraverso un interpello abbreviato oppure mediante una comunicazione di rischio contenente gli elementi essenziali previsti per l’interpello abbreviato. Il comportamento successivamente tenuto dal contribuente deve inoltre corrispondere esattamente a quello rappresentato nella comunicazione.

È prevista inoltre l’esclusione della rilevanza penale, ai fini del reato di infedele dichiarazione, delle condotte che siano state oggetto di comunicazione preventiva. La disciplina stabilisce anche una riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, relativamente ai periodi d’imposta ai quali si applica il regime, nei confronti dei contribuenti il cui TCF sia stato certificato da professionisti indipendenti.

A questa riduzione può aggiungersi un ulteriore anno di riduzione dei termini di decadenza dell’azione accertatrice nel caso in cui il contribuente rilasci la certificazione tributaria prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 241/1997, definita anche “visto pesante”.

Tra gli effetti premiali collegati all’adesione al regime rientra infine l’estensione dell’esonero dalla prestazione delle garanzie. L’esonero, precedentemente previsto per i rimborsi delle imposte dirette e indirette richiesti dai soggetti aderenti al regime, viene esteso anche alle richieste di rimborso dei crediti del gruppo IVA presentate dal rappresentante del gruppo, quando almeno uno dei partecipanti abbia aderito al regime di adempimento collaborativo. Il decreto correttivo stabilisce inoltre che non sia dovuta la prestazione della garanzia per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto delegato.

Il termine per la certificazione del sistema integrato di controllo del rischio fiscale per i soggetti interessati passa quindi dal 30 settembre al 31 dicembre 2026, per effetto della modifica introdotta dal decreto correttivo Omnibus.

Per maggiori dettagli e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

Tabella riepilogativa

Precedente scadenza 30 settembre 2026
Nuova scadenza 31 dicembre 2026
Sistema Tax Control Framework (TCF)
Soggetti interessati Soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025
Requisito del TCF Sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali
Elementi essenziali Strategia fiscale, ruoli e responsabilità, procedure, monitoraggio, adattabilità, relazione agli organi di gestione e mappa dei rischi fiscali
Certificazione Rilasciata da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

 

 

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