I crediti relativi ai contributi INPS che emergono dalla dichiarazione dei redditi presentano una natura analoga ai crediti d’imposta per quanto concerne la loro utilizzabilità in compensazione tramite il modello F24.
Tuttavia, è fondamentale operare una distinzione operativa rispetto alla gestione delle imposte ordinarie poiché, mentre un credito d’imposta relativo all’anno X0 può essere compensato fino al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno X1 e l’eventuale eccedenza può rigenerarsi nella dichiarazione successiva come credito dell’anno X1, per la contribuzione previdenziale vigono regole parzialmente differenti.

Il credito previdenziale può essere utilizzato entro il termine della dichiarazione successiva, fissato generalmente al 31 ottobre dell’anno X2 per un credito originatosi nell’anno X0, ma una volta decorso tale termine non è più ammessa la compensazione diretta tramite modello F24. In tale evenienza, il contribuente è tenuto a gestire il credito residuo avvalendosi esclusivamente delle specifiche procedure on line messe a disposizione sul sito istituzionale dell’INPS.

Per quanto concerne la categoria dei soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti, la maturazione del credito può derivare, ad esempio, dall’effettuazione di versamenti in acconto superiori rispetto al contributo dovuto sul reddito effettivamente conseguito. Nel Modello Redditi 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, tale posizione deve essere dettagliata all’interno del Quadro RR, Sezione I, dove vengono riepilogati i contributi previdenziali dovuti sulla base del reddito minimale e del reddito eccedente il minimale. In questa sede, il credito da utilizzare in compensazione viene indicato in sezioni specifiche, come il rigo RR2, colonna 30 per l’ammontare totale e colonna 33 per la quota destinata alla compensazione.

Se un contribuente matura un credito INPS relativo all’anno 2024 pari a 2.300 euro e ne utilizza in F24 solo una parte, ad esempio 2.000 euro entro il termine del 2 novembre 2026, la quota residua di 300 euro non potrà più essere esposta come compensabile nel modello di pagamento unificato per l’anno successivo.

La corretta compilazione del Modello Redditi 2026 per l’anno d’imposta 2025 prevede che le somme a credito utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione siano riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR. Qualora permanga un residuo del credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto già compensato, tale importo deve essere indicato nelle colonne 22 e 36 del rigo RR. Tale residuo non è più utilizzabile liberamente in F24 ma deve essere necessariamente oggetto di una specifica domanda di rimborso oppure di una istanza di compensazione contributiva, definita anche come autoconguaglio. È opportuno precisare che tutte le somme a credito riferite ad anni d’imposta antecedenti al 2024 non devono essere esposte nella dichiarazione corrente, ma seguono esclusivamente la via della domanda telematica di rimborso o compensazione.

La medesima logica di utilizzo e scadenza dei crediti si applica ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Anche in questo caso, se un lavoratore autonomo matura un credito contributivo per effetto di maggiori acconti versati rispetto al dovuto, tale importo deve essere monitorato con attenzione nel Quadro RR, Sezione II. Prendendo come riferimento un credito maturato nel 2024 e indicato nel Modello Redditi 2025 al rigo RR8, il suo utilizzo in F24 è vincolato alla finestra temporale che si chiude con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Qualora una parte del credito, ad esempio 300 euro su un totale di 1.300 euro, rimanga inutilizzata entro il termine del Modello Redditi 2026, il contribuente deve procedere alla compilazione del rigo RR12, utilizzando le colonne da 6 a 8 per gestire la transizione del credito dell’anno precedente. Nello specifico, la colonna 6 accoglie il credito dell’anno precedente, la colonna 7 la quota per cui si richiede il rimborso e la colonna 8 la quota da far valere in compensazione contributiva.

L’INPS ha fornito precise indicazioni operative attraverso la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026, ribadendo che il periodo nel quale è utilizzabile il credito di un determinato anno in compensazione nel modello F24 si estende dall’anno di maturazione fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Oltrepassata questa soglia temporale, l’interazione con il credito residuo si sposta dal modello dichiarativo al sito internet dell’INPS.

In sintesi, la struttura del Quadro RR del modello Persone Fisiche funge da strumento di controllo per il flusso dei crediti, distinguendo tra il contributo a debito e il contributo a credito sia sul minimale che sull’eccedenza. Le sezioni del quadro prevedono campi specifici per il riepilogo crediti, come il rigo RR4, e per i contributi dovuti da diverse tipologie di iscritti, inclusi i lavoratori autonomi nel settore dello sport disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2021.

Per maggiori dettagli, chiarimenti e per assistenza operativa il nostro team di professionisti è a vostra disposizione.

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