La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) reintroduce l’iperammortamento, sostituendo integralmente i crediti d’imposta previsti dai precedenti programmi Transizione 4.0 e 5.0. La riforma modifica in modo sostanziale le modalità di fruizione del beneficio: non è più prevista la compensazione immediata tramite modello F24, ma un vantaggio fiscale che si realizza progressivamente attraverso una maggiorazione deducibile del costo del bene. Tale maggiorazione si traduce in una variazione in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF
L’obiettivo primario di questa riforma è sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, incentivando l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il calcolo dell’agevolazione si articola su tre scaglioni di investimento decrescenti. La maggiorazione del costo di acquisizione è pari al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, scende al 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, e si attesta al 50% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Per un investimento medio di 2 milioni di euro, il valore fiscalmente deducibile può salire fino a 5,6 milioni, generando un risparmio fiscale complessivo che può superare gli 860.000 euro nell’arco del periodo di ammortamento, considerando un’aliquota IRES del 24%. Tale beneficio è però condizionato a un rigido requisito di origine, in quanto i beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
La finestra temporale per l’effettuazione degli investimenti si apre il 1° gennaio 2026 e si chiude il 30 settembre 2028. In questo contesto, è fondamentale la distinzione tra i soggetti ammissibili e quelli esclusi. Possono beneficiare dell’iperammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza o dalla dimensione aziendale. Tuttavia, l’agevolazione è preclusa ai lavoratori autonomi, ai contribuenti in regime forfetario, alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e alle aziende in stato di crisi, liquidazione o sottoposte a sanzioni interdittive. La spettanza del beneficio è inoltre subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.
I beni agevolabili sono elencati nei nuovi Allegato IV e Allegato V della legge, che sostituiscono i vecchi elenchi tecnici. L’Allegato IV riguarda i beni materiali, inclusi macchine utensili, robot, sistemi di movimentazione automatizzati e magazzini automatizzati.
Una novità significativa del 2026 è l’inclusione di infrastrutture di calcolo per l’intelligenza artificiale, come server GPU e cluster ad alte prestazioni, oltre a impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. L’Allegato V comprende invece i beni immateriali, ovvero software, sistemi e applicazioni funzionali alla trasformazione digitale, includendo esplicitamente soluzioni basate su intelligenza artificiale generativa, agentic AI e sistemi per la cybersicurezza. Restano invece esclusi i beni di produttività individuale come smartphone, tablet e computer per ufficio non integrati nei processi produttivi.
Il pilastro tecnico dell’intera disciplina rimane il requisito di interconnessione. Non è sufficiente infatti acquistare il macchinario, ma è necessario dimostrare che esso scambi informazioni in tempo reale con il sistema gestionale aziendale (ERP) o con il sistema di gestione della produzione (MES).
Per essere definito interconnesso, un bene deve essere identificato univocamente tramite un indirizzo IP e deve scambiare dati basati su protocolli standard riconosciuti internazionalmente, come TCP/IP o HTTP. Lo scambio di informazioni non può essere mediato da un operatore umano, ma deve avvenire in modo diretto e automatizzato. Senza il soddisfacimento di questo requisito, l’impresa perde il diritto alla maggiorazione fiscale.
L’accesso al beneficio segue una procedura rigorosa gestita tramite la piattaforma del GSE. Sono previste tre comunicazioni obbligatorie: una comunicazione preventiva per indicare tipologia e importo dell’investimento, una comunicazione di conferma da inviare entro 60 giorni dal pagamento di un acconto minimo del 20% al fornitore, e una comunicazione di completamento finale una volta terminato l’investimento, da inviare comunque entro il 15 novembre 2028. La documentazione a supporto deve includere una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo per investimenti superiori a 300.000 euro. Per importi pari o inferiori a tale soglia, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa.
L’intelligenza artificiale assume un ruolo duplice nel panorama del 2026. Da un lato, come già evidenziato, rientra tra i beni strumentali e immateriali agevolabili, con particolare focus su machine learning e manutenzione predittiva. Dall’altro, gli strumenti di AI possono essere utilizzati dalle aziende per accelerare la preparazione della documentazione tecnica, analizzare le schede dei macchinari per verificarne la conformità agli allegati e simulare scenari finanziari per valutare la convenienza dell’investimento. L’uso dell’AI non esonera però l’impresa dalla necessità di una certificazione professionale, né sostituisce la responsabilità del legale rappresentante.
Un aspetto di grande rilievo operativo riguarda gli investimenti effettuati tramite leasing finanziario. In questo caso, il diritto alla maggiorazione spetta esclusivamente all’utilizzatore. La disciplina chiarisce che la durata del contratto di locazione è irrilevante ai fini dell’accesso al beneficio, che è invece ancorato alla data di consegna del bene. Tuttavia, la deduzione fiscale non segue il piano di ammortamento civilistico o i canoni pagati, ma deve conformarsi alle regole fissate dall’articolo 102, comma 7, del TUIR, che prevede un periodo minimo di deduzione pari alla metà del periodo di ammortamento tabellare. Se la durata del contratto è inferiore a tale limite, l’impresa dovrà gestire le variazioni fiscali anche dopo la scadenza del leasing.
La strategia di cumulo permette di ottimizzare il beneficio complessivo. L’iperammortamento è pienamente compatibile con la Nuova Sabatini, che finanzia gli interessi sul mutuo o leasing per l’acquisto dei beni, aggiungendo un contributo che può arrivare al 5% dell’investimento.
Per le imprese situate nel Mezzogiorno, è possibile la combinazione con il credito d’imposta ZES Unica, portando la copertura complessiva dell’investimento oltre il 60%. Resta invece esplicitamente vietata la cumulabilità con il vecchio credito d’imposta Transizione 4.0 per gli stessi beni. È inoltre prevista una disciplina specifica per la sostituzione del bene: se un bene agevolato viene ceduto prima della fine del periodo di fruizione, il beneficio non viene perso a condizione che l’impresa sostituisca il bene con uno nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta.
Infine, per colmare il vuoto lasciato dall’impossibilità per alcune aziende agricole di accedere all’iperammortamento per ragioni di regime fiscale, la normativa introduce il credito d’imposta Agricoltura 4.0.
Questa misura parallela prevede un credito del 40% per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi legati all’agricoltura di precisione e alla sensoristica, entro un limite di 1 milione di euro per impresa, utilizzabile esclusivamente in compensazione F24.
Per dettagli, chiarimenti e assistenza operativa il nostro studio è a vostra disposizione.
Tabella riassuntiva
| Aspetto | Dettagli e Condizioni Chiave |
| Inquadramento Normativo | Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199). |
| Periodo Agevolabile | Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. |
| Natura del Beneficio | Maggiorazione extracontabile del costo fiscale del bene, fruita come variazione in diminuzione ai fini IRES/IRPEF. |
| Aliquote e Scaglioni | 180% (fino a 2,5 mln €); 100% (da 2,5 a 10 mln €); 50% (da 10 a 20 mln €). |
| Vincolo di Origine | Beni prodotti esclusivamente in Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE). |
| Requisiti Tecnici | I beni devono essere nuovi e interconnessi ai sistemi gestionali o alla rete di fornitura. |
| Elenchi Beni (Allegati) | Allegato IV (beni materiali/hardware) e Allegato V (beni immateriali/software). |
| Soggetti Ammessi | Tutti i titolari di reddito d’impresa (società e ditte) in regime ordinario o semplificato. |
| Soggetti Esclusi | Professionisti, regimi forfettari, agricoltura a base catastale, imprese in liquidazione o sanzionate. |
| Obblighi verso il GSE | Tre comunicazioni telematiche: preventiva, di conferma (con acconto 20%) e di completamento. |
| Certificazioni | Perizia asseverata obbligatoria sopra i 300.000 €; autocertificazione ammessa sotto tale soglia. |
| Focus Innovazione (IA) | Inclusi server GPU, cluster per HPC, software di IA generativa e sistemi di cybersicurezza. |
| Cumulabilità | Compatibile con Nuova Sabatini, ZES Unica e ZLS. Vietato il cumulo con Transizione 4.0. |
| Misura Agricoltura 4.0 | Credito d’imposta del 40% (fino a 1 mln €) per imprese agricole con reddito catastale. |



