L’iscrizione delle obbligazioni tra le immobilizzazioni finanziarie rappresenta un tema di particolare rilevanza nel sistema tributario italiano, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

L’intervento normativo ha inciso in modo significativo sui criteri di valutazione fiscale degli strumenti finanziari, con un focus specifico sui titoli obbligazionari detenuti dai soggetti IRES, perseguendo l’obiettivo di ridurre le asimmetrie esistenti tra i diversi framework contabili e di ancorare la rilevanza fiscale a criteri maggiormente oggettivi.

Il quadro normativo previgente era caratterizzato dalla presenza di disposizioni speciali riservate ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, disposizioni che consentivano una rilevanza fiscale più ampia delle valutazioni contabili, anche in presenza di oscillazioni di valore non necessariamente correlate a parametri di mercato verificabili.

La Legge di Bilancio 2026, attraverso la modifica degli articoli 94, 101 e 110 del TUIR, ha introdotto una disciplina sostanzialmente unitaria, superando il precedente regime differenziato.

In via generale, la nozione di immobilizzazioni finanziarie è definita dall’articolo 85, comma 3, del TUIR, secondo cui determinate categorie di strumenti finanziari, tra cui obbligazioni e titoli emessi in serie o di massa, assumono tale qualifica esclusivamente se iscritti come immobilizzazioni nel bilancio d’esercizio. Ne consegue che, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, la classificazione civilistica rappresenta il presupposto fondamentale anche ai fini fiscali.

Per le imprese IAS adopter, tuttavia, il legislatore ha previsto una deroga specifica attraverso il comma 3-bis del medesimo articolo 85. In base a tale disposizione, sono considerate immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione, indipendentemente dalla loro formale collocazione in bilancio.

In questo contesto, la distinzione rilevante non è più quella civilistica, bensì la finalità di detenzione dello strumento, con una presunzione fiscale automatica di immobilizzazione per tutti i titoli che non rientrano nel portafoglio “held for trading”.

La nozione di strumenti detenuti per la negoziazione è ulteriormente chiarita dal D.M. 10 gennaio 2018, che rinvia ai criteri contenuti nell’IFRS 9, individuando come tali le attività finanziarie acquisite con l’obiettivo di essere vendute nel breve periodo o inserite in portafogli gestiti con strategie di profitto a breve termine. Tutti gli altri strumenti finanziari, per i soggetti IAS/IFRS, sono quindi attratti nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie ai fini fiscali.
Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il regime fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari presentava differenze rilevanti tra soggetti OIC e soggetti IAS. Per i primi, il TUIR prevedeva criteri prudenziali stringenti, fondati sul meccanismo del valore minimo fiscalmente rilevante, noto anche come floor fiscale, disciplinato dall’articolo 94, comma 4. Tale meccanismo limitava la deducibilità delle svalutazioni entro soglie determinate sulla base di parametri oggettivi, legati alla natura del titolo e alla sua circolazione sul mercato.

Per i soggetti IAS adopter, invece, l’articolo 110, comma 1-bis, lettera a), del TUIR consentiva la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori delle obbligazioni immobilizzate imputati a conto economico secondo i criteri IAS/IFRS.

Questo assetto normativo permetteva che variazioni di fair value rilevate contabilmente incidessero immediatamente sulla base imponibile, generando una maggiore volatilità del reddito imponibile e una divergenza strutturale rispetto al trattamento riservato ai soggetti OIC.

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta in modo organico su tale sistema, con l’intento dichiarato di armonizzare il trattamento fiscale e di ricondurre la deducibilità delle svalutazioni a criteri verificabili e coerenti con l’andamento del mercato. In particolare, l’articolo 1, comma 130, ha modificato l’articolo 94 del TUIR, circoscrivendo l’applicazione del criterio del valore minimo ai soli titoli obbligazionari non immobilizzati, ossia ai titoli detenuti per la negoziazione, spesso definiti come titoli merce.

Il nuovo impianto normativo esclude espressamente le immobilizzazioni finanziarie destinate a investimenti durevoli dall’ambito applicativo del floor fiscale. Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, il valore minimo fiscalmente rilevante è ora determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre antecedente la chiusura dell’esercizio.

Per i titoli non quotati, invece, il valore minimo è individuato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desumibile dall’andamento complessivo del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) nel medesimo periodo.

Questa impostazione introduce un criterio uniforme valido per tutti i soggetti IRES, riducendo le asimmetrie che in precedenza caratterizzavano il rapporto tra disciplina OIC e disciplina IAS. Resta invariato, per i soggetti IAS/IFRS, il trattamento delle obbligazioni detenute con finalità di trading, per le quali continua a trovare applicazione la piena rilevanza fiscale delle rettifiche di valore iscritte in bilancio, in considerazione dell’elevato indice di rotazione di tali strumenti.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda l’articolo 101 del TUIR, dedicato alle minusvalenze patrimoniali. La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il comma 2, stabilendo che, per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze relative a obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale esclusivamente se imputate a conto economico.

Contestualmente, è stato eliminato dall’articolo 101, comma 2-bis, il riferimento alle obbligazioni e agli altri titoli di debito di cui alla lettera e) dell’articolo 85, comma 1. Per effetto di questa modifica, tali strumenti sono stati esclusi dall’ambito applicativo del regime speciale previsto dall’articolo 110, comma 1-bis, con la conseguenza che le valutazioni di fair value non assumono più rilevanza fiscale automatica per le obbligazioni immobilizzate.

La riforma si completa con l’abrogazione espressa della lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 110 del TUIR. Viene così definitivamente soppresso il regime speciale IAS/IFRS che consentiva il riconoscimento fiscale dei maggiori o minori valori delle obbligazioni non detenute per la negoziazione.

Rimane invece invariato il trattamento fiscale delle azioni e degli strumenti finanziari similari alle azioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per i quali il costo fiscalmente riconosciuto continua a non includere gli effetti valutativi.

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Tabella riassuntiva

Ambito Disciplina ante Legge di Bilancio 2026 Disciplina post Legge di Bilancio 2026
Impostazione generale Regime differenziato tra soggetti OIC adopter e soggetti IAS/IFRS adopter, con disposizioni speciali per questi ultimi Introduzione di una disciplina fiscale unitaria, fondata su criteri oggettivi e indipendenti dal principio contabile adottato
Qualificazione delle immobilizzazioni finanziarie Per gli OIC adopter rileva la classificazione civilistica; per gli IAS adopter presunzione di immobilizzazione per strumenti non detenuti per la negoziazione Confermata la distinzione, ma con effetti fiscali armonizzati tra OIC e IAS adopter
Titoli obbligazionari non immobilizzati (titoli merce) Applicazione del valore minimo fiscale solo per OIC adopter; IAS adopter esclusi tramite regime speciale Applicazione del valore minimo fiscale a tutti i soggetti IRES, con criteri uniformi
Valore minimo fiscalmente rilevante – titoli quotati Prezzo di mercato di fine esercizio o media dei prezzi degli ultimi due mesi Media aritmetica dei prezzi dell’ultimo semestre antecedente la chiusura dell’esercizio
Valore minimo fiscalmente rilevante – titoli non quotati Valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR Valore fiscalmente riconosciuto rettificato in base all’andamento del MOT nell’ultimo semestre
Obbligazioni immobilizzate – IAS/IFRS Rilevanza fiscale delle variazioni di fair value imputate a conto economico (art. 110, c. 1-bis, lett. a, TUIR) Esclusione della rilevanza fiscale del fair value; deducibilità solo secondo art. 101 TUIR
Minusvalenze su obbligazioni immobilizzate Deducibili automaticamente per IAS adopter se rilevate a conto economico Deducibili esclusivamente se imputate a conto economico, senza deroghe IAS
Art. 101, comma 2-bis, TUIR Estensione del regime IAS anche alle obbligazioni e titoli di debito Eliminazione del riferimento alle obbligazioni, con allineamento al regime OIC
Art. 110, comma 1-bis, TUIR Presenza di un regime speciale IAS/IFRS per obbligazioni non detenute per la negoziazione Abrogazione del regime speciale per obbligazioni e titoli di debito immobilizzati
Titoli detenuti per trading (IAS/IFRS) Rettifiche di valore fiscalmente rilevanti Regime invariato, con piena rilevanza fiscale delle valutazioni

 

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