A partire dal 2024, l’ordinamento tributario italiano ha introdotto un nuovo strumento volto a semplificare la determinazione dei redditi per i contribuenti di minori dimensioni: il Concordato Preventivo Biennale (CPB). Introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 81/2025, tale istituto consente di definire in via preventiva il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché il valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. L’adesione al CPB per il biennio 2025-2026 deve avvenire entro il 30 settembre 2025, termine fissato anche per comunicare il diniego. Per i contribuenti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, la scadenza è prorogata all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo stesso.

Il nuovo quadro normativo, oltre a ridefinire i termini di adesione, ha visto l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha predisposto strumenti operativi come il modello CPB e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica, approvate rispettivamente con i provvedimenti del 9 aprile 2025 e del 24 aprile 2025.

Per accedere al CPB, è necessario che il contribuente soddisfi precisi requisiti normativi e non presenti alcuna causa di esclusione come delineato dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 13/2024. In particolare, il requisito fondamentale è l’effettiva applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). L’esistenza di cause di esclusione dagli ISA nel periodo d’imposta precedente comporta automaticamente anche l’esclusione dal concordato, anche nei casi in cui sussista l’obbligo di compilazione del modello ISA. Tra le cause di esclusione dagli ISA è incluso l’inizio attività nel periodo d’imposta precedente, inteso come apertura della partita IVA.

Un altro requisito fondamentale per l’accesso al CPB è l’assenza di debiti tributari di importo pari o superiore a € 5.000, comprensivi di interessi e sanzioni, relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributi previdenziali. Tali debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Sono invece esclusi dalla valutazione i debiti oggetto di rateazione o sospensione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dai relativi benefici.

Ai fini dell’adesione al CPB 2025-2026, si considerano unicamente i debiti derivanti da atti notificati e divenuti definitivi entro il 31 dicembre 2024, nonché quelli non più impugnabili o definiti con sentenza passata in giudicato. Non rilevano quindi i debiti per i quali alla medesima data siano ancora pendenti i termini di pagamento, impugnazione o vi sia un contenzioso in corso.

Anche qualora i debiti tributari o contributivi eccedano la soglia di € 5.000, è possibile accedere al CPB se gli stessi vengono estinti entro il termine di accettazione della proposta, purché l’importo residuo non superi il limite previsto.

L’esclusione dal concordato può derivare, inoltre, dalla presenza di determinate condizioni che mettono in discussione l’affidabilità fiscale del contribuente. L’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 individua una serie di fattispecie ostative, tra cui:

la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, da considerarsi omessa se trasmessa oltre 90 giorni dal termine;

la condanna con sentenza irrevocabile nei tre anni precedenti per reati fiscali, quali evasione di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio e autoriciclaggio;

il conseguimento, nel periodo d’imposta antecedente, di redditi esenti o esclusi superiori al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tra i soggetti rientranti in questa casistica si annoverano, ad esempio, le imprese di pesca costiera e i docenti o ricercatori che beneficiano di regimi di esenzione;

l’adesione al regime forfetario nel primo anno d’imposta oggetto del concordato;

il verificarsi, nel primo anno della proposta, di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, o modifiche della compagine sociale che comportano un aumento del numero dei soci o associati, con esclusione dei casi di subentro ereditario in società di persone o associazioni.

Non costituiscono invece cause di esclusione le trasformazioni societarie all’interno delle stesse categorie (società di capitali o società di persone) e le modifiche nella compagine delle imprese familiari, che hanno natura individuale e non collettiva. Anche per le società di capitali trasparenti, tali modifiche non comportano esclusione.

L’adesione alla proposta di concordato deve essere formalizzata entro il 30 settembre 2025, o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i contribuenti con anno non solare. Esistono due modalità operative per esprimere l’adesione:

la prima è congiunta alla trasmissione del Modello ISA, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi 2025 relativa al periodo d’imposta 2024. In questo caso, la dichiarazione deve essere anticipata rispetto alla scadenza ordinaria del 31 ottobre;

la seconda modalità consiste in una comunicazione autonoma, tramite il frontespizio del Modello REDDITI 2025, nel quale è stata introdotta una specifica casella “Comunicazione CPB”, da compilare con il codice 1 “Adesione”.

In quest’ultimo caso, l’invio del solo frontespizio non assume natura dichiarativa, ma costituisce esclusivamente comunicazione formale di adesione alla proposta di concordato per il biennio 2025-2026.

Queste disposizioni rappresentano un passaggio normativo e operativo di rilievo nell’ambito della fiscalità semplificata, destinato a coinvolgere una platea significativa di contribuenti minori in cerca di stabilità fiscale e prevedibilità degli obblighi tributari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza operativa.

Tabella riepilogativa

Termine di adesione 30 settembre 2025 (oppure ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta)
Normativa di riferimento D.Lgs. n. 13/2024, modificato dal D.Lgs. n. 81/2025
Ambito soggettivo Contribuenti di minori dimensioni soggetti a ISA
Requisiti di accesso Applicazione ISA, assenza debiti ≥ € 5.000 (tributi e contributi definitivi)
Debiti rilevanti Accertati con sentenza irrevocabile o atti non impugnabili, notificati entro il 31/12/2024
Casi di esclusione Dichiarazioni omesse, condanne fiscali, redditi esenti >40%, adesione a forfettario, operazioni straordinarie
Modalità di adesione – Con Mod. ISA in dichiarazione redditi 2025
– Con comunicazione autonoma nel frontespizio del Mod. REDDITI 2025
Modello da usare Modello CPB 2025/2026
Valore concordato Reddito d’impresa/lavoro autonomo e valore produzione netta IRAP

FAQ


Chi non può aderire al CPB anche se ha applicato gli ISA nel periodo d’imposta precedente?

Non può aderire chi presenta debiti tributari o contributivi pari o superiori a € 5.000 (non rateizzati o sospesi), chi ha omesso dichiarazioni nei tre anni precedenti o ha subìto condanne per reati fiscali, oltre ai soggetti coinvolti in operazioni straordinarie o che presentano redditi esenti superiori al 40% del reddito d’impresa o autonomo.

Come si effettua l’adesione al CPB 2025-2026?

L’adesione può avvenire congiuntamente al Modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi 2025 (entro il 30 settembre), oppure autonomamente compilando la casella “Comunicazione CPB” nel frontespizio del Mod. REDDITI 2025.

Sono considerati rilevanti i debiti sorti nel 2025?

No. Ai fini dell’accesso al CPB 2025-2026, rilevano solo i debiti risultanti da atti definitivi notificati entro il 31 dicembre 2024. I debiti ancora contestabili o oggetto di contenzioso alla stessa data non sono ostativi.

error: