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Esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi

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Per il 2022, i datori di lavoro privati, che assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è previsto un esonero contributivo.

L’esonero si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore.

Con la circolare n. 99 del 7 settembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative: per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ES119”, una domanda di ammissione all’esonero.

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