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COVID-19, Decreto 8 marzo: precisazioni e indicazioni

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Gentili Clienti,

con il apposito Decreto emanato in data di ieri 8 marzo, sono state fornite nuove e più stringenti disposizioni tese al contenimento dei contagi da Coronavirus, andando di fatto ad estendere la c.d. “zona rossa” a tutta la regione Lombardia oltre che ad altre province limitrofe.

Appare opportuno però precisare che non si è determinato il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci da, verso e all’interno delle aree territoriali interessate.

Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Sono dunque consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro, fatti salvo i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Si evidenzia che gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro sono consentiti anche da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. I medesimi indirizzi valgono anche per i lavoratori transfrontalieri.

In attesa di eventuali ulteriori disposizioni nel merito, gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi:

  1. il cedolino paga;
  2. il tesserino di identificazione aziendale;
  3. una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.
    Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate a monitorare l’applicazione delle misure di contenimento.

Nell’ottica di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile per tutto il territorio nazionale, cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.

Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM. Ciò sempre in attesa che vengano definite, per tutto il territorio nazionale, procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali anche a individuare le misure di carattere precauzionale rivolte ai soggetti che svolgono attività economiche organizzate possono subordinate all’accesso ai propri locali.

Le nuove limitazioni non determinano oltremodo il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:

  1. limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
  2. qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
  3. trasmettere la documentazione di traporto in via telematica.

Provvederemo a fornire ulteriori informazioni e indicazioni non appena disponibili.

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Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria

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