News

Certificazione Unica 2020

[responsivevoice voice=”Italian Female” buttontext=”Ascolta la notizia”]

Entro lunedì 9 marzo 2020 occorre inviare all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai compensi pagati nel 2019 su cui sono state applicate le ritenute, oltre ai compensi non assoggettati a ritenuta perché rientranti in regimi agevolati.

La Certificazione Unica deve essere rilasciata al lavoratore dipendente o autonomo percipiente – percettore delle somme -, utilizzando il modello sintetico, entro il 31 marzo 2020, dopo essere stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario, in via telematica.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche dei compensi degli autonomi, non interessati dal modello 730 precompilato, potrà essere predisposta entro la scadenza prevista per il modello 770/2020 ovvero il 31 ottobre, che allo stesso modo cade di sabato e slitta al 2 novembre.

Pare opportuno in questa sede ricordare che recentemente è stato tra l’altro riformato il sistema sanzionatorio previste a carico del datore di lavoro in caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione ed invio telematico della certificazione unica ex CUD.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro e sostituto d’imposta per il periodo d’imposta 2019.

Se, invece, viene trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni non si incorre in nessuna sanzione.

Nel caso in cui, infine, si trasmetta una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33. In quest’ultimo caso cambiano anche i limiti massimi di applicazione delle sanzioni, che scendono a 20.000 euro per periodo d’imposta e sostituto

[/responsivevoice]

Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria

error: