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Iva TR : in scadenza il 2 maggio il modello relativo al primo trimestre 2022

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La presentazione telematica del modello Iva TR relativo al primo trimestre 2022 scadrà il 2 maggio 2022.

Il modello è utilizzabile dai contribuenti che , a determinate condizioni , possono utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso. 

Le condizioni che consentono l’utilizzo del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.In particolare, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: 

  • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; 
  • beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
  • soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato; 
  • operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a- bis), D.P.R. 633/1972. 

L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale è infatti possibile: 

  • solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
  • solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro. 

Con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno.

La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline, seguendo i termini di presentazione 2022 :

  • I trimestre -> entro il 2 maggio 2022
  • II trimestre -> entro il 22 agosto 2022
  • III trimestre -> entro il 31 ottobre 2022 

Nel caso in cui il credito Iva venga utilizzato in compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. 

Relativamente a rimborsi, invece, fino all’ammontare di credito pari a 30.000 euro non è richiesta alcuna garanzia, mentre, per il credito Iva trimestrale eccedente l’importo di 30.000 euro, è invece possibile apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste. 

In caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che: 

  • è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali; 
  • è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto: 
  1. da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle imprese start up innovative;
  2. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
  3. da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
  4. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Inoltre non hanno l’obbligo di presentare la garanzia i contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss. D.Lgs. 128/2015; o se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

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