TASSAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO IN SMART WORKING DI DIPENDENTI DI SOCIETA‘ ITALIANE RESIDENTI ALL’ESTERO
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Sovente, soprattutto in questo periodo stiamo assistendo a situazioni in cui il lavoratore si trova a svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso da quello in cui si trova il datore di lavoro. In questo ambito, il crescente utilizzo del lavoro da remoto, telelavoro e dello smart working stanno portando all’emersione di situazioni da valutare con attenzione.
Nell’ambito della mobilità transnazionale dei lavoratori può capitare che vi sia una discrasia tra il luogo in cui si trova il datore di lavoro ed il luogo di residenza fiscale del lavoratore. L’interpello 296 ha posto il quesito in merito alla situazione di quale tassazione debba essere applicata al soggetto residente in U.K ma dipendente di una società italiana.
In data 27 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta all’interpello 296 chiarendo che il lavoratore fiscalmente residente in Uk, che svolge lavoro per una società italiana è soggetto a tassazione dei redditi solo nel Regno Unito.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che per i predetti emolumenti, non avendo nessuna rilevanza fiscale in italia, il datore di lavoro quale sostituto d’imposta potrà applicare direttamente sotto la propria responsabilità, il regime convenzionale, non operando le ritenute alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del DPR 600 del 1973. Tale operazione prevede una preventiva presentazione da parte del dipendente in lavoro agile di idonea documentazione volta a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per beneficiare del regime di esenzione.
Nel motivare la sua posizione l’Agenzia delle Entrate parte dall’art 23 del TUIR il quale stabilisce che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello stato.
Nel caso del Regno Unito, bisogna considerare la Convenzione contro la doppia inposizione tra Italia e UK, ratificata con legge 329 del 1990 che all’articolo 15 prevede una tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello stato di residenza del beneficiario, mentre se l’attività lavorativa viene prestata nello stato contraente le somme sono assoggettate a imposizione concorrente in entrambi i paesi.
Si può quindi concludere che, i redditi erogati per un attività di lavoro subordinato svolta nello stato diverso da quello di residenza, sono soggetti a tassazione esclusivamente nello stato di residenza in presenza di tre condizioni :
- Il beneficiario soggiorna nell’ altro Stato per un periodo che superi il limite di 183 giorni nel corso dell’anno fiscale.
- L’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
- Gli stipendi vengono pagati da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato.
Non vi è quindi dubbio che, per il dipendente preso in esame che opera in UK per una società italiana, la tassazione del reddito debba avvenire soltanto nel Regno Unito territorio in cui si trova fisicamente e fiscalmente residente quando svolge la propria attività lavorativa.
In conclusione per il corretto trattamento fiscale da applicare nel caso in cui il rapporto di lavoro coinvolga due territori, occorre necessariamente far riferimento agli accordi che intercorrono con l’altro paese coinvolto.
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